Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza
concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti
nucleari, classificati ai fini della sicurezza
(ORTN)

(Stato 1° gennaio 2009)732.13

del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031
sull’energia nucleare (LENu),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la pia­ni­fi­ca­zio­ne, la fab­bri­ca­zio­ne, il mon­tag­gio, la mes­sa in eser­ci­zio non­ché l’eser­ci­zio di re­ci­pien­ti e tu­ba­zio­ni clas­si­fi­ca­ti ai fi­ni del­la si­cu­rez­za non­ché dei re­la­ti­vi sup­por­ti e com­po­nen­ti a pres­sio­ne per l’uti­liz­za­zio­ne ne­gli im­pian­ti nu­clea­ri (RTN).

2 So­no pa­ri­men­ti con­si­de­ra­ti RTN i se­guen­ti com­po­nen­ti con fun­zio­ni di si­cu­rez­za de­sti­na­ti al­la pro­te­zio­ne di RTN in ca­so di su­pe­ra­men­to dei li­mi­ti am­mis­si­bi­li:

a.
i di­spo­si­ti­vi per la li­mi­ta­zio­ne di­ret­ta del­la pres­sio­ne, qua­li val­vo­le di si­cu­rez­za, di­spo­si­ti­vi a di­sco di rot­tu­ra, bar­re di schiac­cia­men­to, di­spo­si­ti­vi di si­cu­rez­za pi­lo­ta­ti;
b.
i di­spo­si­ti­vi di li­mi­ta­zio­ne che at­ti­va­no i si­ste­mi di re­go­la­zio­ne o che pro­pon­go­no fun­zio­ni di chiu­su­ra, ri­spet­ti­va­men­te chiu­su­ra e di­sat­ti­va­zio­ne, qua­li i com­mu­ta­to­ri at­ti­va­ti dal­la pres­sio­ne, dal­la tem­pe­ra­tu­ra o dal li­vel­lo del flui­do e i di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne per la mi­su­ra­zio­ne e la re­go­la­zio­ne.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca agli ap­pa­rec­chi che rien­tra­no nel cam­po di ap­pli­ca­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se.

4 Per il ri­ma­nen­te si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni dell’or­di­nan­za del 10 di­cem­bre 20042 sull’ener­gia nu­clea­re (OE­Nu).

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
re­ci­pien­te:un com­po­nen­te chiu­so pro­get­ta­to e co­strui­to per con­te­ne­re flui­di pres­su­riz­za­ti o so­stan­ze ra­dioat­ti­ve, com­pre­si gli ele­men­ti an­nes­si di­ret­ta­men­te si­no al di­spo­si­ti­vo pre­vi­sto per il col­le­ga­men­to con al­tri com­po­nen­ti; un re­ci­pien­te può es­se­re com­po­sto di uno o più scom­par­ti;
b.
tu­ba­zio­ne:com­po­nen­ti di una con­dut­tu­ra de­sti­na­ti al tra­spor­to di flui­di pres­su­riz­za­ti o so­stan­ze ra­dioat­ti­ve, al­lor­ché es­si so­no col­le­ga­ti al fi­ne di es­se­re in­se­ri­ti in un si­ste­ma a pres­sio­ne; le tu­ba­zio­ni com­pren­do­no in par­ti­co­la­re un tu­bo o un in­sie­me di tu­bi, con­dot­ti, com­po­nen­ti, giun­ti a espan­sio­ne, tu­bi fles­si­bi­li o al­tri even­tua­li com­po­nen­ti a pres­sio­ne;
c.
pres­sio­ne: la pres­sio­ne ri­fe­ri­ta al­la pres­sio­ne at­mo­sfe­ri­ca;
d.
pres­sio­ne mas­si­ma am­mis­si­bi­le:la pres­sio­ne mas­si­ma spe­ci­fi­ca­ta dal fab­bri­can­te per la qua­le so­no pro­get­ta­ti gli RTN. Es­sa è de­fi­ni­ta dal fab­bri­can­te per un pun­to spe­ci­fi­ca­to. Si trat­ta del pun­to in cui so­no col­le­ga­ti com­po­nen­ti con fun­zio­ne di si­cu­rez­za o del pun­to più al­to de­gli RTN op­pu­re, qua­lo­ra ta­li pun­ti sia­no ina­de­gua­ti, di un al­tro pun­to che vie­ne in­di­ca­to;
e.
tem­pe­ra­tu­ra mi­ni­ma/mas­si­ma am­mis­si­bi­le:la tem­pe­ra­tu­ra mi­ni­ma, ri­spet­ti­va­men­te mas­si­ma in­di­ca­ta per la qua­le so­no pro­get­ta­ti gli RTN o ne è am­mes­sa l’uti­liz­za­zio­ne;
f.
flui­do: gas, gas li­que­fat­to, gas di­sciol­to sot­to pres­sio­ne, li­qui­do o va­po­re mo­no­fa­se non­ché lo­ro mi­sce­le; un flui­do può con­te­ne­re so­stan­ze ra­dioat­ti­ve o una so­spen­sio­ne di so­li­di;
g.
clas­si­fi­ca­zio­ne ai fi­ni del­la si­cu­rez­za: la sud­di­vi­sio­ne del­le co­stru­zio­ni, dei si­ste­mi e de­gli equi­pag­gia­men­ti di un im­pian­to nu­clea­re in clas­si di si­cu­rez­za, di ter­re­mo­to e di co­stru­zio­ne sul­la ba­se del­la lo­ro im­por­tan­za per la si­cu­rez­za nu­clea­re in­ter­na.

Sezione 2: Sicurezza e manutenzione

Art. 3 Requisiti in materia di sicurezza  

1 I re­qui­si­ti in ma­te­ria di si­cu­rez­za de­gli RTN fi­gu­ra­no nell’Al­le­ga­to 1.

2 L’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re (IF­SN) è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti in ma­te­ria di si­cu­rez­za de­gli RTN me­dian­te di­ret­ti­ve.3

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Art. 4 Requisiti in materia di manutenzione  

1 Gli RTN de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne se­con­do le in­di­ca­zio­ni del fab­bri­can­te e in con­si­de­ra­zio­ne dei re­qui­si­ti d’eser­ci­zio e del­le espe­rien­ze d’eser­ci­zio. A ta­le ri­guar­do dev’es­se­re te­nu­to con­to del­le re­la­ti­ve con­di­zio­ni d’im­pie­go. Gli RTN de­vo­no es­se­re re­go­lar­men­te sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne e con­trol­lo se­con­do un pro­gram­ma si­ste­ma­ti­co pre­sta­bi­li­to.

2 Ul­te­rio­ri con­trol­li de­vo­no es­se­re in­tra­pre­si in se­gui­to a even­ti sog­get­ti all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca e a ri­scon­tri su­scet­ti­bi­li di com­pro­met­te­re la si­cu­rez­za de­gli RTN.

3 I re­qui­si­ti ap­pli­ca­bi­li ai con­trol­li pe­rio­di­ci de­gli RTN fi­gu­ra­no nell’Al­le­ga­to 2.

4 L’IF­SN è in­ca­ri­ca­to di di­sci­pli­na­re i re­qui­si­ti det­ta­glia­ti in ma­te­ria di ma­nu­ten­zio­ne de­gli RTN me­dian­te di­ret­ti­ve.4

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Sezione 3: Norme tecniche e documentazione

Art. 5 Norme tecniche  

1 L’IF­SN de­fi­ni­sce re­go­le tec­ni­che at­te a con­cre­tiz­za­re le esi­gen­ze in ma­te­ria di si­cu­rez­za e di ma­nu­ten­zio­ne de­gli RTN.5

2 Per quan­to pos­si­bi­le, de­fi­ni­sce nor­me ar­mo­niz­za­te a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Art. 6 Lingua di redazione della documentazione  

1 Le istru­zio­ni per l’uso e per la ma­nu­ten­zio­ne de­vo­no es­se­re re­dat­te nel­le lin­gue uf­fi­cia­li sviz­ze­re del­le re­gio­ni in cui gli RTN so­no uti­liz­za­ti.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca ul­te­rio­re è re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Adeguamento degli allegati  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni può ade­gua­re gli al­le­ga­ti agli svi­lup­pi tec­ni­ci o in­ter­na­zio­na­li.

Art. 8 Modifica del diritto vigente  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no mo­di­fi­ca­te co­me se­gue:

1. Or­di­nan­za del 9 apri­le 19256 con­cer­nen­te l’im­pian­to e l’eser­ci­zio
dei ge­ne­ra­to­ri di va­po­re e dei re­ci­pien­ti di va­po­re

Art. 4 n.1 lett. d

Art. 5 n. 3

2. Or­di­nan­za del 19 mar­zo 19387 con­cer­nen­te l’im­pian­to e l’eser­ci­zio
dei re­ci­pien­ti a pres­sio­ne

Art. 4 lett. d

6 [CS 41 473; RU 1974 1381n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437art. 8 n. 1. RU 2007 2943art. 17 cpv. 1 lett. a]

7 [CS 54233; RU 2006 2437art. 8 n. 2. RU 2007 2943art. 17 cpv. 1 lett. b]

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2006.

Allegato 1

(art. 3 cpv. 1)

Requisiti in materia di sicurezza

1 Requisiti essenziali

Gestori e fabbricanti di RTN hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare i rischi connessi con gli RTN; gli RTN devono di conseguenza essere progettati e costruiti in considerazione dei risultati dell’analisi. Siffatta procedura dev’essere applicata anche in caso di modifiche di RTN.

I requisiti in materia di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e dell’esperienza al momento della progettazione e della fabbricazione.

La scelta delle soluzioni costruttive deve aver luogo in osservanza dei seguenti principi:

a.
eliminazione o riduzione dei rischi, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile;
b.
applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati;
c.
informazione degli utilizzatori circa i rischi residui, se del caso, e indicazione della necessità di adottare adeguate misure speciali di attenuazione dei rischi durante l’istallazione o l’utilizzazione.

I requisiti che stanno alla base dell’analisi dei rischi devono essere fissati in una specifica di progettazione.

2 Progettazione

2.1 Disposizioni generali

Gli RTN devono essere opportunamente progettati in considerazione di tutti i requisiti in materia di sicurezza nucleare interna e di radioprotezione. La progettazione prevede coefficienti di sicurezza appropriati e metodi di provata efficacia.

Gli RTN devono essere concepiti in osservanza delle norme di fabbricazione, sollecitazione e controllo. Il loro approntamento dev’essere conforme alle prescrizioni di controllo se avviene in considerazione dei controlli di fabbricazione, di verifica e periodici.

Il numero di saldature dev’essere ridotto al minimo per quanto tecnicamente possi­bile.

Mediante misure costruttive occorre garantire che gli RTN possano estendersi di quanto necessario senza ostacoli. Ulteriori sollecitazioni, causate da forze di reazione, accelerazioni sismiche ecc., vanno limitate al minimo attraverso un’adeguata costruzione e idonei mezzi di sostegno.

Appropriate misure costruttive devono garantire la necessaria ermeticità degli RTN. Di regola occorre prevedere sistemi fissi e chiusi che presentino esclusivamente giunzioni permanenti. Le giunzioni permanenti sono giunzioni la cui separazione richiede metodi distruttivi. Giunzioni a flangia e filettate devono essere impiegate solo laddove è necessario per la manutenzione.

2.2 Progettazione dei carichi ammissibili

Gli RTN devono essere progettati per i carichi durante il normale esercizio e in caso d’incidenti. Sono considerati segnatamente i fattori seguenti:

a.
pressione interna ed esterna;
b.
temperatura ambiente e d’esercizio;
c.
pressione statica e peso alle condizioni di esercizio, di montaggio e di prova;
d.
sollecitazioni dovute a traffico e vento;
e.
forze e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, correnti, dilatazioni termiche impedite;
f.
corrosione ed erosione, fatica del materiale;
g.
carico dovuto alle radiazioni;
h.
sollecitazioni dovute a terremoti, incendi e altri incidenti.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando la probabilità della loro simultaneità.

Nella progettazione occorre tenere in considerazione i cambi di sollecitazioni provocati da un mutamento della pressione interna, da variazioni di temperatura o da forze esterne e momenti.

La progettazione dei carichi ammissibili può fondarsi su metodi di calcolo o metodi sperimentali.

Metodi di calcolo:

Le sollecitazioni ammissibili devono essere fissate in considerazione dei possibili modi di fallimento e in relazione alle condizioni d’esercizio. A tal fine è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di eliminare le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle effettive condizioni d’esercizio, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.

Metodi sperimentali:

La progettazione può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo e con sollecitazioni rappresentative.

Prima dell’esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma. Tale programma deve contenere le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rigetto.

2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio in condizioni di sicurezza

Gli RTN devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal loro funzionamento ed esercizio (p. es. mediante apertura e chiusura, scarichi delle valvole di sicurezza, temperatura e irraggiamento).

Devono essere progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie.

Ove occorra, vanno previsti mezzi per lo svuotamento e lo sfiato degli RTI, tali da garantire che essi siano riempiti e svuotati in condizioni di sicurezza.

Ove occorra, va previsto un sufficiente spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche.

Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate.

Gli RTN da assemblare insieme devono essere compatibili e la loro integrazione e montaggio devono essere garantiti.

2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili degli RTN

Ove è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, gli RTN vengono dotati o preparati per la dotazione di adeguati dispositivi di protezione, a meno che gli RTN non siano già protetti da altri dispositivi di protezione.

Il dispositivo di protezione adeguato o la combinazione dei dispositivi di protezione adeguati sono determinati in funzione dei singoli RTN, del sistema specifico o delle loro condizioni di funzionamento specifiche.

I dispositivi di protezione adeguati e le relative combinazioni comprendono:

a.
i componenti con funzioni di sicurezza;
b.
se del caso, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere in modo automatico o manuale i parametri operativi degli RTN entro i limiti ammissibili.

2.5 Componenti con funzioni di sicurezza

I componenti con funzioni di sicurezza:

a.
devono essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti alle condizioni d’esercizio previste, tenendo conto dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi;
b.
non devono adempiere altri compiti eccetto nel caso in cui le loro funzioni di sicurezza non siano pregiudicate da questi compiti;
c.
devono essere conformi ad appropriati principi di progettazione al fine di ottenere una protezione adeguata e affidabile. Detti principi comprendono segnatamente la sicurezza passiva (fail-safe), la ridondanza, la diversità e l’autosorveglianza.

Equipaggiamenti per la limitazione della pressione

Tali dispositivi devono essere progettati in modo tale che durante l’esercizio la pressione non superi la pressione massima ammissibile; è tuttavia ammesso un superamento di breve durata nella misura del 10 per cento della pressione massima ammissibile.

Equipaggiamenti per la sorveglianza della temperatura

Tali dispositivi devono garantire una misurazione rappresentativa e avere un tempo di risposta coerente con le funzioni di misurazione e adeguato ai fini della sicurezza.

3 Fabbricazione

3.1 Fabbricazione e montaggio

Mediante l’applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste durante la progettazione.

Egli deve, segnatamente per la fabbricazione di giunzioni permanenti, impiegare il personale qualificato e l’equipaggiamento appropriato, nonché applicare procedure di lavoro e di controllo qualificate.

3.2 Verifica finale

Prima di consegnare gli RTN all’uso per cui sono destinati, il fabbricante deve sottoporli a una verifica finale. Questa consiste in un controllo finale e in una prova di resistenza della pressione, nonché in un controllo della funzionalità. Occorre documentare in modo esauriente la verifica finale e i suoi risultati.

Controllo finale

Gli RTN devono essere sottoposti a un controllo finale volto a verificare, visivamente e mediante esame della relativa documentazione, l’adempimento dei requisiti della presente ordinanza e della specifica di progettazione. In caso di elementi non più ispezionabili all’atto dell’esame finale, occorre effettuare l’esame finale durante il processo di fabbricazione.

Prova di resistenza alla pressione

Gli RTN devono essere sottoposti a una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica. La pressione di prova deve corrispondere almeno al più alto dei seguenti valori:

− la pressione di prova corrispondente alle norme tecniche impiegate per la progettazione degli RTN conformemente all’articolo 5 o

− il carico massimo sopportato dagli RTN in condizioni d’esercizio, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicato per il coefficiente 1.25 o

− la pressione massima ammissibile moltiplicata per il coefficiente 1.43.

Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti svantaggiosa o non possa essere effettuata, si possono eseguire anche altre prove di efficacia equivalente.

Controllo della funzionalità

Speciali controlli della funzionalità che tengano conto dei comportamenti del sistema e del contorno devono essere eseguiti sulla base dei requisiti contenuti nella specifica di progettazione. La verifica finale include anche un controllo dei componenti con funzioni di sicurezza.

3.3 Caratterizzazione ed etichettatura

Gli RTN devono essere provvisti di un’indicazione con tutti i dati necessari a garantire la sicurezza durante il montaggio, la messa in esercizio, l’esercizio e, all’occorrenza, la manutenzione. Tali dati concernono segnatamente:

a.
l’identificazione del fabbricante;
b.
l’anno di fabbricazione;
c.
le indicazioni che consentono di identificare gli RTI, per esempio il tipo, la serie o il numero di identificazione della partita, il numero di fabbricazione e l’indicazione dell’impianto;
d.
le indicazioni concernenti i principali valori limite massimi e minimi ammissibili.
Siffatti dati possono essere resi disponibili sul posto mediante una caratterizzazione chiara e permanente degli RTN nonché mediante una relativa documentazione dell’impianto.

3.4 Istruzioni operative

Il fabbricante deve allegare agli RTN un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza concernenti:

a.
il montaggio, compreso l’assemblaggio, dei vari RTN;
b.
la messa in esercizio;
c.
l’impiego;
d.
la manutenzione.

4 Materiali

I materiali utilizzati per la fabbricazione degli RTN devono essere adatti per tale scopo tenendo conto della durata d’impiego prevista degli RTN e dello smaltimento.

4.1 Scelta dei materiali

I materiali devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni d’esercizio e d’incidente ragionevolmente prevedibili così come a tutte le condizioni di prova e, soprattutto, presentare duttilità e tenacia sufficienti. Devono essere adeguati per tutte le fasi di lavorazione previste nella fabbricazione (fasi di giunzione, deformazione, lavorazione meccanica ecc.).

Devono presentare una resistenza sufficiente alle sostanze, alle condizioni ambientali e ai processi previsti o ipotizzabili durante l’esercizio e le verifiche; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa (inclusa la radioprotezione operativa) non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista per gli RTN (resistenza all’invecchiamento).

È possibile utilizzare solo materiali che rispettino le norme tecniche di cui all’articolo 5 della presente ordinanza o la cui idoneità sia riconosciuta da una valutazione specifica.

È vietato l’impiego di acciai effervescenti.

I requisiti sono applicabili per analogia nel caso dei materiali di saldatura.

Le proprietà dei materiali e dei loro prodotti che stanno alla base della progettazione degli RTN devono essere inserite in una specifica dei materiali.

4.2 Certificato dei materiali

Il fabbricante degli RTN deve accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti di cui al numero 4.1. Per tutti i materiali occorre fornire i relativi certificati del fabbricante di materiali.

5 Documentazione

La documentazione deve servire ai seguenti scopi:

a.
assicurare la tracciabilità e comprovare che le fasi di fabbricazione e le verifiche si sono svolte conformemente alle prescrizioni;
b.
documentare i dati e i fatti più importanti della fabbricazione e del montaggio, al fine da valutare futuri difetti, guasti, risultati di controlli e osserva­zioni particolari.

Allegato 2 8

8 Aggiornato dal n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

(art. 4 cpv. 3)

Controlli periodici

1 Disposizioni generali

Obiettivo dei controlli periodici è stabilire lo stato effettivo, l’integrità e il corretto funzionamento degli RTN. Eventuali divergenze rispetto allo stato previsto devono poter essere constatate tempestivamente.

Per ogni impianto nucleare il gestore elabora programmi di controlli periodici in modo sistematico e li sottopone per verifica all’IFSN. Occorre riesaminare periodicamente tali programmi per valutarne l’efficacia e, all’occorrenza, adeguarli.

I controlli periodici devono essere pianificati in anticipo e sulla base dei programmi summenzionati. Essi sono eseguiti a intervalli di tempo regolari (intervalli dei controlli) lungo l’intera durata di attività dell’impianto.

I controlli devono essere eseguiti da personale qualificato, secondo modalità operative ed equipaggiamenti qualificati e all’avanguardia.

Il gestore deve eseguire una valutazione dei risultati dei controlli. La valutazione dei risultati costituisce la base per un eventuale ripristino degli RTN o per un eventuale adeguamento del programma.

2 Natura dei controlli

Nella misura in cui i seguenti controlli non permettono di stabilire lo stato degli RTN, il gestore deve prevederne altri per garantire la sicurezza.

Ispezioni del sistema e dei componenti

Le ispezioni del sistema e dei componenti sono controlli visivi. Esse servono alla constatazione di perdite nonché alla valutazione dello stato generale degli RTN.

Le ispezioni del sistema e dei componenti devono essere eseguite in condizioni prossime a quelle d’esercizio, prima di ogni riattivazione dell’impianto in seguito alla revisione annuale, in caso di eventi straordinari o di modifiche degli RTN, o secondo il programma.

Controlli interni ed esterni

I controlli interni ed esterni sono controlli visivi. Servono a valutare lo stato dei recipienti e dei loro equipaggiamenti e a controllarne la manutenzione. L’esame interno si effettua di regola sul recipiente depressurizzato, raffreddato e pulito. Se non è possibile effettuare il controllo interno, occorre prevedere altri controlli o misure analoghe. Nel limite del possibile il controllo esterno si effettua durante l’esercizio o in condizioni prossime all’esercizio.

Controlli sotto pressione

I controlli sotto pressione servono ad accertare l’integrità degli RTN. Essi devono segnatamente tener conto della pressione massima ammissibile nonché della temperatura massima e minima ammissibili.

Controlli non distruttivi

I controlli non distruttivi servono a individuare precocemente danneggiamenti alla superficie o in profondità del materiale che potrebbero provocare il cedimento degli RTN.

Con il controllo di base, il primo dei controlli periodici, viene fissato il quadro di riferimento per i successivi controlli periodici. Di regola, il controllo di base è eseguito prima della messa in esercizio degli RTN e in caso di modifica dell’entità o del metodo di controllo.

Controlli della funzionalità dei sistemi di sicurezza per la limitazione
della pressione

I controlli della funzionalità dei sistemi di sicurezza servono soprattutto ad accertare il rispetto dei valori previsti per:

a.
la sovrapressione dovuta all’azionamento e alla chiusura;
b.
il tempo di apertura e di chiusura.

Gli intervalli dei controlli e i requisiti sono fissati nelle specifiche tecniche (all. 3 n. 2 OENu9) sulla base di considerazioni riguardanti la sicurezza e l’esperienza d’esercizio.

Controlli della funzionalità degli ammortizzatori

Questi controlli permettono di controllare l’efficacia e le funzioni di ammortizzamento.

Controlli locali e integrali di ermeticità del confinamento di sicurezza

I controlli locali e integrali di ermeticità permettono di accertare la portata ammissibile delle perdite del contenitore di sicurezza, delle sue penetrazioni e delle relative valvole d’isolamento (confinamento di sicurezza). Gli intervalli dei controlli e i requisiti sono fissati nelle specifiche tecniche (all. 3 n. 2 OENu).

Controlli in funzione dell’impiego

Questi controlli permettono di sorvegliare i processi legati a specifiche condizioni d’impiego di determinati RTN negli impianti nucleari, i quali potrebbero pregiudicare la sicurezza, come p. es. l’infragilimento neutronico o termico.

La pianificazione e l’esecuzione di questi controlli è stabilita in considerazione dell’evoluzione della scienza e della tecnica, dell’esperienza d’esercizio nonché di conoscenze desunte da eventi o riscontri.

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