Ordinanza
sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari
(OEPIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.1
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 101 capoverso 1 della legge del
21 marzo 20031 sull’energia nucleare;
visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione,
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione.
Capitolo 2: Personale di centrali nucleari
Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare (OENu) deve possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze necessarie in materia di sicurezza dei reattori, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, funzionamento della centrale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali;
- c.
- almeno due anni di esperienza dirigenziale;
- d.
- un anno di esperienza nella centrale nucleare in cui intende svolgere la funzione di responsabile dell’esercizio tecnico.
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.4
4 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 3 Responsabili di unità organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna
1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu5 devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in un ramo d’attività corrispondente al suo compito conseguita presso una scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze, necessarie alla loro attività, in materia di tecnica e scienze naturali, sicurezza dei reattori, radioprotezione, struttura della centrale, prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali, nonché importanza dei fattori umani per la sicurezza nucleare interna;
- c.
- per il responsabile dell’unità organizzativa addetta alla gestione dell’impianto, inoltre, al momento di assumere la funzione:
- 1.
- un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, o
- 2.
- un diploma universitario d’indirizzo tecnico e quattro anni di esperienza in ambito tecnico nella rispettiva centrale nucleare, nonché aver superato un esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 3; il superamento dell’esame non implica l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- d.
- per il responsabile della formazione del personale soggetto ad autorizzazione, inoltre, al momento di assumere la funzione, un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- e.6
- per il responsabile dell’unità organizzativa della radioprotezione, inoltre, il riconoscimento dell’IFSN quale perito in radioprotezione;
- f.
- per il responsabile dell’unità organizzativa cui è sottoposto il corpo di guardia, inoltre, conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna.
2 I responsabili di unità organizzative tecniche devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.7
6 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
7 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 4 Sostituti
I sostituti devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettere a e b e 2 o all’articolo 3.
Art. 5 Incaricato della sicurezza nucleare esterna
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna della centrale nucleare. È la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.8
2 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa conseguita presso un scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente oppure almeno due anni di esperienza maturata nella conduzione in seno a un corpo di polizia o a un’organizzazione di sicurezza analoga;
- b.
- formazioni complementari sulla protezione fisica di impianti;
- c.
- conoscenze approfondite di misure di sicurezza tecniche e organizzative legate alla centrale nucleare.
3 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.9
8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
9 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 6 Operatori dei reattori
1 Gli operatori dei reattori eseguono, conformemente alle prescrizioni d’esercizio o su ordine del caposquadra, comandi e compiti di sorveglianza nel locale di comando. Se è necessario intervenire rapidamente, agiscono anche senza aver ricevuto un ordine, conformandosi alle prescrizioni specifiche dell’impianto.
2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente, oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione;
- c.
- una formazione relativa alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti alla centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori;
- d.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramentodella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- e.11
- almeno un anno di esperienza nel servizio a turni presso l’unità organizzativa addetta all’esercizio dell’impianto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; questo periodo si riduce a sei mesi nel caso delle persone con formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente e delle persone con due anni di esperienza come operatore d’impianto maturata in un’altra centrale nucleare; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.12
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.13
10 RS 412.10
11 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
12 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
13 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 7 Capisquadra
1 I capisquadra dirigono i gruppi di turno e durante il loro servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo della centrale nucleare e della radioprotezione in caso di assenza dell’operatore addetto alla radioprotezione.
2 I capisquadra devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione per candidati capisquadra nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra, in particolare nei settori della conduzione e dell’organizzazione;
- b.
- una formazione approfondita relativa all’impianto, all’esercizio normale, agli incidenti e ai casi d’emergenza, alla radioprotezione e all’organizzazione in caso d’emergenza;
- c.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- d.14
- almeno due anni di esperienza come operatore dei reattori nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 I capisquadra devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.15
14 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
15 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 8 Ingegneri di picchetto
1 Gli ingegneri di picchetto in servizio sono responsabili della gestione dell’esercizio nei casi previsti dal regolamento della centrale nucleare. Durante le emergenze assumono la direzione d’emergenza fino a quando lo stato maggiore d’emergenza non dà loro il cambio.
2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di ingegnere di picchetto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto, in particolare per quanto riguarda la conduzione in condizioni difficili, la base di progettazione dell’impianto, le procedure in caso di incidenti e le loro conseguenze radiologiche, la radioprotezione e l’organizzazione d’emergenza;
- c.
- le conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna necessarie alla sua attività;
- d.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- e.16
- almeno un anno di esperienza come caposquadra in servizio nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 Gli ingegneri di picchetto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.17
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.18
16 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
17 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
18 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 9 Competenze interfunzionali
1 Un ingegnere di picchetto può svolgere anche compiti del caposquadra se l’ultima riqualificazione come caposquadra è stata ottenuta negli ultimi quattro anni e se negli ultimi 12 mesi egli è stato in servizio come caposquadra per almeno 20 giorni.
2 Un caposquadra può anche svolgere compiti dell’operatore dei reattori.
3 Un operatore dei reattori può svolgere compiti del caposquadra per un breve periodo; le pertinenti condizioni sono stabilite nel regolamento della centrale nucleare.
Art. 10 Operatori d’impianto
1 Gli operatori d’impianto eseguono, secondo le prescrizioni o su ordine del caposquadra o di un operatore dei reattori, controlli e comandi nell’impianto.
2 Gli operatori d’impianto devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge federale del 13 dicembre 200219 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione, conseguita prima dell’impiego autonomo nell’impianto, la quale rafforza in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 Gli operatori d’impianto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.20
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione.21
19 RS 412.10
20 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
21 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 11 Personale addetto alla manutenzione
1 Il personale addetto alla manutenzione esegue autonomamente, secondo le prescrizioni o su ordine, lavori di controllo, manutenzione e riparazione sugli equipaggiamenti, i sistemi e le opere edili dell’impianto.
2 Per i lavori eseguiti autonomamente, il personale addetto alla manutenzione necessita di una pratica professionale di tre anni nel rispettivo settore specifico.
3 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.22
22 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 12 Altro personale tecnico-scientifico
1 Il personale addetto in particolare al sostegno tecnico, alla gestione dei combustibili, alla progettazione nucleare, alla sorveglianza nucleare, all’analisi chimica dell’acqua, alla sorveglianza dell’invecchiamento, alle modifiche dell’impianto, all’impostazione delle superfici di comando e dei processi lavorativi, alle analisi della sicurezza e alla valutazione dell’esperienza d’esercizio deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti.
2 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecnico-scientifico.23
23 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 13 Persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato
1 Il titolare della licenza edilizia o d’esercizio (titolare della licenza) adotta misure necessarie a garantire che per i lavori nella centrale nucleare i mandatari impieghino esclusivamente persone che possiedono uno stato di formazione corrispondente ai loro compiti.
2 Il titolare della licenza fornisce a tali persone un’istruzione specifica relativa all’impianto. L’istruzione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.24
24 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Capitolo 3: Personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari
Sezione 1: Personale di reattori di ricerca
Art. 14 Responsabile dell’esercizio tecnico
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu25 deve possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze, necessarie alla sua attività, in materia di sicurezza dei reattori, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, esecuzione di esperimenti, funzionamento della centrale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali.
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.26
25 RS 732.11
26 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 15 Operatori dei reattori
1 Gli operatori dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo, su ordine del fisico dei reattori o del tecnico dei reattori.
2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200227 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione;
- c.
- conoscenze relative alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori;
- d.
- una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori.
3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.28
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.29
27 RS 412.10
28 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
29 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 16 Tecnici dei reattori
1 I tecnici dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Procedono, entro i limiti di specificazioni predefinite, a modificazioni del cuore del reattore. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo.
2 I tecnici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200230 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione;
- c.
- conoscenze approfondite relative alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti al reattore in cui intendono svolgere la funzione di tecnico dei reattori;
- d.
- una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di tecnico dei reattori.
3 I tecnici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.31
30 RS 412.10
31 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 17 Fisici dei reattori
1 I fisici dei reattori sono responsabili della configurazione del cuore del reattore e dirigono l’esercizio in caso di incidenti e d’emergenza.
2 I fisici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e radioprotezione;
- c.
- conoscenze dettagliate in materia di base di progettazione, struttura e funzione dell’impianto, procedure in caso di incidenti e loro conseguenze radiologiche, prescrizioni, istruzioni e organizzazione d’emergenza;
- d.
- competenza metodologica nella progettazione del cuore del reattore e degli esperimenti da eseguire;
- e.
- una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di fisico dei reattori.
3 I fisici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.32
32 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 18 Competenze interfunzionali
Un fisico dei reattori può svolgere anche funzioni dell’operatore dei reattori e del tecnico dei reattori se, nel quadro della riqualificazione secondo l’articolo 34, dimostra di possedere le competenze pertinenti e se negli ultimi 12 mesi ha esercitato funzioni corrispondenti per almeno cinque giorni complessivamente.
Sezione 2: Personale di laboratori di ricerca
Sezione 3: Personale di impianti di condizionamento e di depositi intermedi
Art. 20
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu34 deve possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze, necessarie alla sua attività, in materia di tecniche di condizionamento e d’immagazzinamento, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, funzionamento dell’impianto durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali;
- c.
- almeno due anni di esperienza in materia di conduzione.
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.35
34 RS 732.11
35 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Sezione 4: Altro personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari
Art. 21 Incaricato della sicurezza nucleare esterna
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna dell’impianto nucleare. Egli è la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.36
2 Per quanto concerne le esigenze per l’incaricato della sicurezza nucleare esterna, l’articolo 5 si applica per analogia.
36 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 22 Altro personale dirigente e tecnico-scientifico
1 Il personale addetto in particolare all’esercizio sicuro, ai movimenti di materiali nucleari, al fronteggiamento e all’eliminazione di incidenti, alla manutenzione dei sistemi di sorveglianza e di protezione, alla contabilità relativa ai materiali nucleari, alla sicurezza nucleare esterna e alla pianificazione radioprotettiva deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti.
2 Per adempiere i suoi compiti, tale personale deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto.
Capitolo 4: Verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute
Art. 23 Idoneità dal profilo della personalità
1 La verifica dell’idoneità dal profilo della personalità serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla personalità e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali un atteggiamento di fondo autocritico, scrupolosità, idoneità al lavoro di gruppo e competenza in materia di conduzione.
2 Un organo designato dal titolare della licenza allestisce una perizia sull’idoneità del candidato dal profilo della personalità per svolgere una determinata funzione e la trasmette al titolare della licenza. Quest’ultimo la integra nella sua documentazione secondo l’articolo 37.
3 Sulla base della perizia, il titolare della licenza decide sull’idoneità dal profilo della personalità e registra il risultato nella documentazione.
4 Il titolare della licenza valuta periodicamente l’idoneità dal profilo della personalità e registra il risultato nella documentazione.
5 L’IFSN può consultare la documentazione.37
37 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 24 Idoneità dal profilo della salute
1 La verifica dell’idoneità dal profilo della salute serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla salute e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali una sufficiente percettività, idoneità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.
2 Un medico di fiducia dell’INSAI esamina ogni anno, nel quadro delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro, se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute. Egli trasmette il risultato degli esami all’INSAI.
3 L’INSAI decide sull’idoneità dal profilo della salute e comunica il risultato della sua decisione per scritto al titolare della licenza. Quest’ultimo integra la comunicazione nella sua documentazione secondo l’articolo 37.
4 L’ IFSN può consultare la documentazione.38
38 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Capitolo 5: Autorizzazione del personale d’esercizio
Art. 25 Obbligo d’autorizzazione
1 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di caposquadra e di ingegnere di picchetto nelle centrali nucleari è necessaria un’autorizzazione.
2 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di tecnico dei reattori e di fisico dei reattori nei reattori di ricerca è necessaria un’autorizzazione.
Art. 26 Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata dal titolare della licenza se il candidato:
- a.
- ha superato l’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) e il corrispondente esame per l’autorizzazione (art. 28 e 29);
- b.
- adempie le esigenze dell’articolo 6, 7, 8, 15, 16 o 17.
2 Ogni autorizzazione necessita del consenso scritto dell’IFSN.39
39 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 27 Esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare 40
1 Le conoscenze di base in materia di tecnica nucleare di cui agli articoli 6 capoverso 2 lettera b, 15 capoverso 2 lettera b, 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoverso 2 lettera b sono verificate individualmente nel quadro di un esame.
2 L’esame è svolto da un centro di formazione designato dal titolare della licenza.
3 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltanto se i rappresentanti del centro di formazione, del titolare della licenza e dell’IFSN danno il loro consenso.
4 La commissione d’esame è composta di almeno un rappresentante del centro di formazione, almeno uno del titolare della licenza e almeno uno dell’IFSN.
5 Nel caso delle funzioni soggette ad autorizzazione nei reattori di ricerca, l’IFSN può esonerare dall’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare i candidati che possono dimostrare altrimenti di possedere le conoscenze necessarie.
6 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.
40 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 28 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in una centrale nucleare
1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto.
2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di caposquadra comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto.
3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza.
4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) è una condizione per poter dare l’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.41
41 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca
1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto.
2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto.
3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori comprende:
- a.
- un esame teorico specifico relativo all’impianto;
- b.
- un esame pratico specifico relativo all’impianto;
- c.
- un intervento nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza.
4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capoverso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.
Art. 30 Procedura e decisione negli esami per l’autorizzazione 42
1 Gli esami per l’autorizzazione sono svolti dal titolare della licenza.
2 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltanto se i rappresentanti del titolare della licenza e dell’IFSN in seno alla commissione danno il loro consenso.
3 La commissione d’esame è composta di almeno tre rappresentanti del titolare della licenza e almeno tre dell’IFSN.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.
42 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 31 Effetto delle autorizzazioni
Le autorizzazioni abilitano a svolgere la funzione corrispondente nell’impianto per cui è stato dato l’esame per l’autorizzazione. I blocchi dalla struttura edile ampiamente analoga riuniti in una ubicazione sono considerati un solo impianto.
Art. 32 Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida, a partire dal momento del rilascio dell’autorizzazione (art. 26) o della riqualificazione con esito positivo (art. 34), per il resto dell’anno in corso e per i due anni civili successivi.
Art. 33 Revoca dell’autorizzazione 43
1 Il titolare della licenza revoca l’autorizzazione:
- a.
- a chi viola per grave negligenza o temerariamente le prescrizioni vigenti nell’impianto, mettendo in pericolo la sicurezza nucleare interna o esterna;
- b.
- a chi commette un reato che conduce a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200644 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari;
- c.
- se l’idoneità sotto il profilo della salute non è più data;
- d.
- nel caso di una durata d’impiego inferiore ai 20 giorni sull’arco di un anno al livello di funzione corrispondente nelle centrali nucleari o inferiore ai cinque giorni nei reattori di ricerca. In casi motivati, l’IFSN può computare la collaborazione a progetti imperniati sulla pratica come impiego al livello di funzione corrispondente.
2 L’IFSN dichiara nulla un’autorizzazione non revocata dal titolare della licenza nei casi menzionati nel capoverso 1.
3 Il titolare della licenza può inoltre revocare l’autorizzazione se il rapporto di fiducia con il dipendente è seriamente compromesso.
4 Se l’idoneità sotto il profilo della salute secondo l’articolo 24 è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione per la rimanente durata di validità. A tal fine è necessario il consenso dell’IFSN.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze procedurali.
43 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
44 RS 732.143.3
Art. 34 Riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione
1 La riqualificazione serve a provare che il titolare dell’autorizzazione continua ad adempiere le esigenze per l’esercizio della sua funzione e che si è tenuto aggiornato sull’ulteriore sviluppo dell’impianto e sulle prescrizioni concernenti la gestione dell’esercizio.
2 Le riqualificazioni del personale soggetto ad autorizzazione sono effettuate dal titolare della licenza. L’IFSN può presenziare alle riqualificazioni.45
3 La riqualificazione avviene per il livello cui corrisponde l’attuale autorizzazione.
4 La procedura di riqualificazione comprende nelle centrali nucleari:
- a.
- una verifica pratica della competenza specifica, del lavoro di gruppo e della comunicazione al simulatore;
- b.
- una verifica teorica della comprensione degli scenari esercitati al simulatore e della conoscenza di modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni interne alla centrale;
- c.
- una verifica semplificata dell’idoneità dal profilo della personalità.
5 La procedura di riqualificazione comprende nei reattori di ricerca:
- a.
- una verifica pratica della competenza specifica, del lavoro di gruppo e della comunicazione;
- b.
- una verifica teorica della comprensione dell’impianto e della conoscenza di modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni interne all’impianto;
- c.
- una verifica semplificata dell’idoneità dal profilo della personalità.
6 Una riqualificazione è considerata riuscita se tutte le verifiche di cui al capoverso 4 o 5 danno esito positivo.
7 Le verifiche che danno esito negativo possono essere ripetute una volta prima della scadenza dell’attuale durata di validità dell’autorizzazione.
8 Se da una verifica emerge una grave lacuna, il titolare della licenza revoca senza indugio l’autorizzazione in questione.
9 La riqualificazione deve essere documentata e, su richiesta, i documenti devono essere presentati per consultazione all’IFSN.46
10 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la procedura di riqualificazione.47
45 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
46 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
47 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Capitolo 6: Aggiornamento e perfezionamento
Art. 35 Contenuto
1 Per tutta la durata d’esercizio, il titolare della licenza provvede affinché il suo personale abbia uno stato di formazione elevato e promuove una consapevolezza pronunciata in materia di sicurezza. A tal fine tiene conto, a seconda della funzione, di modificazioni dell’impianto, della crescente esperienza maturata nell’esercizio di centrali nucleari svizzere ed estere e nelle esercitazioni per i casi d’emergenza, delle nuove conoscenze derivanti da analisi probabilistiche della sicurezza (APS), nonché del progresso della scienza e della tecnica.
2 Per il personale delle centrali nucleari soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
- a.
- un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti;
- b.
- un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni;
- c.
- esercitazioni periodiche al simulatore d’addestramento per una durata tale da assicurare che il personale padroneggi tutti gli incidenti e le situazioni d’esercizio rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna;
- d.
- la promozione di competenze sociali e comunicative.
3 Per il personale dei reattori di ricerca soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
- a.
- un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti;
- b.
- un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni;
- c.
- la promozione di competenze sociali e comunicative.
4 Per gli operatori d’impianto e il personale addetto alla manutenzione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
- a.
- un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti;
- b.
- un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni;
- c.
- la promozione di competenze sociali e comunicative.
5 Per il rimanente personale tecnico-scientifico, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
- a.
- il tenersi costantemente aggiornati sull’ultimo stato della scienza, della tecnica e delle normative tecniche;
- b.
- un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti;
- c.
- un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni;
- d.
- la promozione di competenze sociali e comunicative.
6 Per il personale dirigente, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
- a.
- il tenersi costantemente aggiornati sull’ultimo stato della scienza, della tecnica e delle normative tecniche;
- b.
- un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni;
- c.
- la promozione di competenze in materia di conduzione;
- d.
- la promozione di competenze sociali e comunicative.
7 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per l’aggiornamento e il perfezionamento.48
48 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 36 Controllo degli obiettivi didattici
Il titolare della licenza deve controllare, per ogni singola persona, il raggiungimento degli obiettivi didattici della formazione, dell’aggiornamento e del perfezionamento necessari ai fini della sicurezza nucleare interna.
Capitolo 7: Documentazione
Art. 37
1 Il titolare della licenza deve allestire e aggiornare una documentazione concernente la qualifica, la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento, i risultati della verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute e l’autorizzazione.
2 La documentazione deve essere conservata al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la documentazione e la relativa conservazione.49
49 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Capitolo 8: Obbligo di notificazione
Art. 3850
1 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN:
- a.
- la nomina del responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 2, rispettivamente all’articolo 14, 19 o 20 sono adempiute;
- b.
- la nomina di responsabili di unità organizzative direttamente subordinate al responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 3 sono adempiute;
- c.
- la nomina di responsabili di unità organizzative designate dall’IFSN in una direttiva;
- d.
- la scadenza o la revoca di autorizzazioni secondo gli articoli 32 e 33 da parte del titolare della licenza, entro 30 giorni indicando i motivi della revoca.
2 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN, almeno 30 giorni prima dell’assunzione della funzione, la nomina dell’incaricato della sicurezza nucleare esterna.
3 Il titolare della licenza deve notificare senza indugio all’IFSN, indicandone gli autori, i reati commessi da personale d’esercizio soggetto ad autorizzazione e da altro personale che possono condurre a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200651 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva il modo di procedere relativo alle notificazioni.
50 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
51 RS 732.143.3
Capitolo 9: Protezione dei dati
Art.39
1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:53
- a.
- le esigenze poste al personale non soggetto ad autorizzazione sono adempiute;
- b.
- le condizioni per l’autorizzazione e la riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione sono adempiute.
2 Le autorità di vigilanza trattano i seguenti dati personali:
- a.
- la cittadinanza;
- b.
- la data di nascita;
- c.
- l’indirizzo;
- d.
- la formazione e i perfezionamenti;
- e.
- l’esperienza professionale;
- f.
- la valutazione dell’idoneità dal profilo della personalità;
- g.
- l’attestazione dell’idoneità dal profilo della salute;
- h.
- i risultati degli esami per l’autorizzazione;
- i.
- i risultati delle riqualificazioni;
- j.
- la durata d’impiego in funzioni soggette ad autorizzazione.
3 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le misure atte a proteggere i dati elettronici dall’accesso di terzi.
4 I dati personali vengono conservati al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. Scaduto tale termine, i dati non ripresi dall’Archivio federale vengono distrutti.
52 RS 235.1
53 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Capitolo 10: Disposizioni penali e disposizioni transitorie
Art. 40 Disposizione penale
Secondo l’articolo 93 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, è punito chi viola intenzionalmente o per negligenza l’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 25.
Art. 41 Disposizione transitoria
Le esigenze inerenti alla formazione preliminare e all’esperienza non valgono per le persone che hanno esplicato la loro funzione già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in virtù delle basi giuridiche applicate anteriormente.
Art. 42 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.