Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
nell’ambito degli impianti nucleari
(OCSPN)
del 9 giugno 2006 (Stato 1° aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031
sull’energia nucleare,
ordina:
1 RS 732.1
1
Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone
1 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:
- a.
- impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b.
- impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- c.
- persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- d.
- persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare;
- e.
- persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.
2 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (titolare dell’autorizzazione).
3 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 2 Diritto applicabile
1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–29 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).3
2 Il titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 14 OCSP.4
3 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall’articolo 5.
2 RS 120.4
3 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031).
4 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031).
Art. 3 Livelli di controllo 5
1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP6.
2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP.
5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031).
6 RS 120.4
Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone 7
1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1.
2 Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall’autorità di controllo.
3 Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.
4 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP8, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.
7 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031).
8 RS 120.4
Art. 5 Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali
1 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP9.10
2 In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da:
- a.
- un’impresa svizzera o estera per la quale la persona sottoposta al controllo ha lavorato o lavora;
- b.
- una camera di commercio svizzera o estera;
- c.
- un’autorità estera dello Stato di origine della persona sottoposta al controllo.
3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.11
9 RS 120.4
10 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
11 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
Art. 6 Disposizione transitoria
Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate rimangono valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.