Ordinanza
sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare
(OIFSN)
del 12 novembre 2008 (Stato 1° novembre 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071
sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,
ordina:
1 RS 732.2
Sezione 1: Sede
Art. 1
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).
Sezione 2: Garanzia della qualità
Art. 2
1 L’IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di attività. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.
2 Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l’IFSN deve farsi accreditare conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione.
3 Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA)3.
3 Vedi lo statuto dell’IAEA (RS 0.732.011).
Sezione 3: Consiglio dell’IFSN
Art. 3 Profilo dei requisiti
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell’IFSN.
Art. 4 Indipendenza 4
1 I membri del Consiglio dell’IFSN non sono vincolati da istruzioni.
2 Non possono avere relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.
3 Se vogliono iniziare un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, chiedono dapprima la raccomandazione del Consiglio dell’IFSN. In caso di dubbio, il Consiglio dell’IFSN chiede una valutazione al DATEC.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).
Art. 4a Esercizio di un’attività economica e detenzione di partecipazioni 5
1 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare alcuna attività economica incompatibile con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono:
- a.
- essere impiegati in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza;
- b.
- accettare mandati o subappalti da:
- 1.
- un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o un’organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza,
- 2.
- un’unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla legge del 21 marzo 20036 sull’energia nucleare (LENu);
- c.
- assumere una funzione direttiva in un’organizzazione che ha strette relazioni economiche con un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN;
- d.
- essere impiegati in un’organizzazione coinvolta in procedure previste dalla LENu o accettare mandati da tale organizzazione.
2 Sono ammessi:
- a.
- l’impiego presso una scuola universitaria in un settore che non gestisce alcun impianto nucleare sottoposto alla vigilanza dell’IFSN;
- b.
- l’accettazione di mandati di ricerca da parte di scuole universitarie e unità amministrative che sono coinvolte in una procedura prevista dalla LENu, qualora l’oggetto del mandato non concerna settori sottoposti alla vigilanza dell’IFSN.
3 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono detenere partecipazioni incompatibili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono detenere partecipazioni in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza.
5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).
6 RS 732.1
Art. 4b Esercizio di una carica 7
I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare cariche incompatibili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono:
- a.
- essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o Comune che ospita impianti nucleari sottoposti alla vigilanza dell’IFSN;
- b.
- essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o di un Comune nel quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di massima conformemente all’articolo 12 LENu8;
- c.
- assumere una funzione direttiva in un’unità amministrativa competente nell’ambito dell’approvvigionamento energetico o della promozione economica;
- d.
- essere impiegati in un’unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla LENu.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).
8 RS 732.1
Art. 5 Onorari e prestazioni accessorie
1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell’IFSN.
2 Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell’IFSN.
Art. 6 Sedute
1 Il Consiglio dell’IFSN si riunisce almeno quattro volte all’anno; nelle sedute delibera sul preventivo, sul rapporto di attività, sul rapporto di gestione e sul conto annuale.
2 Possono essere convocate altre sedute:
- a.
- dal presidente;
- b.
- su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell’IFSN.
3 Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell’IFSN devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4 Il direttore dell’IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell’IFSN con voto consultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell’IFSN.
5 Il Consiglio dell’IFSN può eccezionalmente decidere di riunirsi senza il concorso del direttore.
Art. 7 Quorum
1 Il Consiglio dell’IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.
2 Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.
Art. 8 Rapporti
1 Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all’attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell’IFSN nell’ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell’ufficio di revisione.
2 Il Consiglio dell’IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione.
3 Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.
Art. 9 Ricusazione
1 L’obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell’IFSN è retto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
2 La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.
3 Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell’IFSN senza il concorso del membro interessato.
Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico
Art. 10 Ufficio di revisione
1 Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.
2 Il Consiglio dell’IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revocare l’ufficio di revisione.
3 Le spese legate alla revisione sono a carico dell’IFSN.
Art. 11 Organo paritetico dell’istituto di previdenza
1 Il Consiglio dell’IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’IFSN.
2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.
3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.
Sezione 5: Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti
Art. 12 Prestazioni a favore della Confederazione
1 L’Ufficio federale dell’energia commissiona all’IFSN le prestazioni da fornire.
2 Le tariffe orarie sulle quali si basa l’indennità sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.
Art. 13 Traffico dei pagamenti
1 L’IFSN sviluppa un proprio traffico dei pagamenti.
2 Indica un conto postale o bancario per i trasferimenti tra la Confederazione e l’IFSN e li comunica all’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 14 Presentazione dei conti
1 Il Consiglio dell’IFSN fissa i principi per l’iscrizione a bilancio e di valutazione. Si applicano come esigenze minime le corrispondenti disposizioni sulle finanze della Confederazione.
2 I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell’allegato del conto annuale. Le tariffe orarie sulle quali si basa la remunerazione sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Istituzione dell’IFSN
1 L’IFSN acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all’IFSN.
3 Entro il 30 settembre 2009 l’IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.
Art. 16 Disposizione esecutiva
Il Consiglio dell’IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all’organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposizioni esecutive che precisano il regolamento del personale.
Art. 17 Disposizione transitoria
Al più tardi fino al 31 marzo 2010 la sede dell’IFSN è Würenlingen.
Art. 18 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.