Ordinanza
sulla protezione d’emergenza in prossimità
degli impianti nucleari
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 101 capoverso 1 della legge federale
del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare;
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la protezione d’emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioattività.
2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 Scopo della protezione d’emergenza
La protezione d’emergenza si prefigge di:
- a.
- proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali;
- b.
- assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti;
- c.
- limitare le conseguenze di un evento.
Sezione 2: Zone di protezione d’emergenza e comprensori di pianificazione
Art. 3 Principio
1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave:
- a.
- la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione immediati quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione;
- b.
- la zona di protezione d’emergenza 2 è contigua alla zona 1 e comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (allegato 2).
2 I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3.
3 La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero.
4 Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definiti comprensori di pianificazione (all. 4). All’interno dei comprensori di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici.
5 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Il rilevamento, l’aggiornamento e l’utilizzo di tali dati sono retti dall’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione.
Art. 4 Regolamentazione in deroga
1 In casi motivati, in particolare nelle regioni intorno a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, è possibile effettuare una suddivisione delle zone di protezione d’emergenza diversa da quella indicata all’articolo 3 sulla base dei pericoli derivanti da un impianto nucleare. Queste zone di pericolo speciali sono definite nell’allegato 3.
2 Se un impianto nucleare è in fase di gestione post operativa o in fase di disattivazione, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica, su incarico dell’esercente e sulla scorta del pericolo derivante dall’impianto nucleare in questione, l’attribuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 alle zone di protezione d’emergenza inclusi i settori di pericolo ai sensi dell’allegato 3. Se è opportuna una nuova attribuzione, modifica l’allegato 3 di conseguenza. Dapprima sente l’IFSN, i Cantoni interessati e i gestori dell’impianto nucleare in questione.
Art. 5 Fusioni di Comuni
1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull’estensione territoriale delle zone di protezione d’emergenza. Le corrispondenti parti del Comune restano nella zona di protezione d’emergenza a cui erano attribuite prima della fusione.
2 L’IFSN esamina annualmente l’allegato 3 e, dopo aver sentito i Cantoni interessati, inserisce le modifiche derivanti da fusioni di Comuni e cambiamenti di nome.
Sezione 3: Compiti degli esercenti d’impianti nucleari
Art. 6 Pianificazione e preparazione
1 I compiti che gli esercenti d’impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell’ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d’emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione.
2 Gli esercenti d’impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti:
- a.
- determinano i criteri per l’allerta e l’allarme in un regolamento d’emergenza. A tal fine si attengono alla direttiva dell’IFSN;
- b.
- garantiscono che l’IFSN, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente quando i criteri per il lancio di un’allerta o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti;
- c.
- tengono pronta in ogni momento un’organizzazione per i casi d’emergenza dotata di personale e di materiale adeguato;
- d.
- garantiscono la formazione dei membri dell’organizzazione d’emergenza;
- e.
- tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati;
- f.
- tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente. Per termine di sorgente s’intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l’andamento temporale del rilascio;
- g.
- svolgono regolarmente esercitazioni di emergenza, comprese le esercitazioni di emergenza generali, sotto la sorveglianza dell’IFSN;
- h.
- predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con:
- 1.
- l’IFSN,
- 2.
- la CENAL,
- 3.
- i servizi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d’emergenza 1.
3 Per l’adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d’emergenza.
Art. 7 Evento
In caso di evento gli esercenti d’impianti nucleari hanno i seguenti compiti:
- a.
- analizzano l’evento in relazione al pericolo che può costituire per la popolazione;
- b.
- adottano opportuni provvedimenti per gestire l’evento e per limitare le conseguenze sul personale e sulla popolazione;
- c.4
- informano tempestivamente l’IFSN e la CENAL. Informano inoltre i servizi cantonali di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera h numero 3 in caso di:
- 1.
- incidente con decorso rapido ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 20205 sulla protezione della popolazione (OPPop),
- 2.
- adempimento dei criteri per il lancio dell’allerta e dell’allarme ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a;
- d.
- determinano tempestivamente il termine di sorgente e lo comunicano all’IFSN.
4 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087).
Sezione 4: Compiti dell’IFSN
Art. 8 Pianificazione e preparazione
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l’IFSN ha i seguenti compiti:
- a.
- gestisce un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazione interna per i casi di emergenza;
- b.
- gestisce una rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi in prossimità delle centrali nucleari (MADUK);
- c.
- fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;
- d.
- controlla i provvedimenti adottati dagli esercenti d’impianti nucleari ai sensi dell’articolo 6; in particolare verifica, mediante esercitazioni, la prontezza d’intervento dell’organizzazione degli impianti nucleari per i casi d’emergenza;
- e.
- disciplina in una direttiva i requisiti per la determinazione dei termini di sorgente;
- f.
- disciplina in una direttiva i requisiti per lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
- g.
- emana la direttiva di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a.
Art. 9 Evento
In caso di evento l’IFSN ha i seguenti compiti:
- a.
- informa tempestivamente la CENAL su eventi occorsi negli impianti nucleari svizzeri;
- b.
- valuta l’efficacia dei provvedimenti adottati dagli esercenti d’impianti nucleari per adempiere i compiti di cui all’articolo 7 lettera b e ne verifica l’attuazione;
- c.
- fa previsioni sull’evoluzione dell’incidente nell’impianto, sulla possibile diffusione della radioattività nell’ambiente circostante e sulle relative conseguenze;
- d.
- fornisce consulenza all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) nella predisposizione di provvedimenti di protezione per la popolazione conformemente all’ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP);
- e.
- classifica l’evento secondo la scala di valutazione internazionale (INES) dell’AIEA.
Sezione 5: Compiti di altri servizi federali
Art. 10 MeteoSvizzera
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mette a disposizione dell’IFSN i dati meteorologici e le previsioni per i calcoli relativi alla dispersione e alla dosimetria.
2 Su mandato della CENAL, MeteoSvizzera effettua calcoli relativi alla dispersione.
3 In caso di evento MeteoSvizzera può chiedere, per la fornitura delle sue prestazioni, il sostegno da parte di elementi d’impiego dell’esercito conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 19957.
Art. 11 UFPP
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell’OSMFP8 e nell’OPPop9, l’UFPP ha in particolare i seguenti compiti:10
- disciplina le disposizioni per l’intervento, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
- b.
- fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;
- c.
- elabora, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza, le disposizioni per l’evacuazione della popolazione;
- d.
- coordina l’informazione della popolazione;
- e.
- coordina la pianificazione e la preparazione di provvedimenti di protezione d’emergenza in collaborazione con i Cantoni;
- f.
- d’intesa con i partner della protezione d’emergenza, effettua ogni due anni un’esercitazione di emergenza generale;
- g.
- elabora disposizioni che servono da base per la pianificazione degli interventi dei Cantoni.
10 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087).
Art. 12 Gruppo Difesa
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, il gruppo Difesa ha in particolare i seguenti compiti:
- a.
- definisce tramite istruzioni le basi affinché l’esercito possa essere impiegato a titolo sussidiario per il trasporto di materiale e coinvolge a tal fine i partner della protezione d’emergenza;
- b.
- definisce mediante istruzioni la partecipazione di formazioni o membri dell’esercito alle esercitazioni relative al trasporto aereo e stradale di materiale.
2 In caso di evento, mette a disposizione, nell’ambito della chiamata del servizio d’appoggio emessa dai servizi competenti, la necessaria capacità per il trasporto stradale e aereo di materiale.
Sezione 6: Compiti dei Cantoni
Art. 13 Pianificazione e preparazione
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 attuano nel loro settore le disposizioni emanate dall’UFPP. In particolare hanno i seguenti compiti:
- a.
- in collaborazione con l’UFPP, informano la popolazione delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sul comportamento da tenere in caso di evento;
- b.
- basandosi sulle disposizioni dell’UFPP, pianificano l’evacuazione della popolazione in pericolo in modo tale che possa essere attuata:
- 1.
- nella zona di protezione d’emergenza 1, entro 6 ore da quando è stato dato l’ordine,
- 2.
- nella zona di protezione d’emergenza 2, entro 12 ore da quando è stato dato l’ordine,
- 3.
- negli hot spot a seconda della situazione e delle necessità.
- c.
- provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
- d.
- preparano provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
- e.
- pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
- f.
- pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività;
- g.
- sulla base delle disposizioni emanate dall’UFPP (art. 11 cpv. 1 lett. g) allestiscono la loro documentazione per gli interventi, in particolare per la gestione del traffico in caso di evento;
- h.
- in collaborazione con l’UFPP e l’IFSN provvedono periodicamente alla formazione e all’addestramento dei loro organi direttivi;
- i.
- coordinano e sorvegliano i provvedimenti di protezione d’emergenza delle regioni e dei Comuni.
2 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza conformemente alle disposizioni emanate dall’UFPP, i Cantoni che si trovano sul resto del territorio svizzero hanno in particolare i seguenti compiti:
- a.
- elaborano un piano per l’evacuazione della popolazione in pericolo negli hot spot;
- b.
- provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
- c.
- preparano i provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari, nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
- d.
- pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
- e.
- pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività.
3 Per l’accoglienza a breve termine delle persone evacuate il valore di riferimento è pari al 5 per cento della popolazione residente in modo permanente in un Cantone, per l’accoglienza a lungo termine all’1 per cento.
Art. 14 Evento
1 In caso di evento i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 hanno i seguenti compiti:
- a.
- allertano gli organi direttivi delle regioni e dei Comuni;
- b.
- allarmano la popolazione;
- c.
- assicurano l’attuazione dei provvedimenti per adempiere i compiti di cui all’articolo 13 capoverso 1;
- d.
- controllano l’esecuzione dei provvedimenti di protezione nelle regioni e nei Comuni.
2 In caso di evento, i Cantoni sul resto del territorio svizzero hanno i seguenti compiti:
- a.
- assicurano l’attuazione dei provvedimenti per adempiere i compiti di cui all’articolo 13 capoverso 2;
- b.
- controllano l’esecuzione dei provvedimenti di protezione nelle regioni e nei Comuni.
Art. 15 Competenza
I Cantoni sono responsabili della pianificazione, della preparazione e dell’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza.
Sezione 7: Compiti delle regioni e dei Comuni
Art. 16
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nel loro settore i provvedimenti previsti dalla documentazione standard.
2 In caso di evento le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nei loro settori i provvedimenti previsti dalla documentazione standard.
Sezione 8: Compiti comuni
Art. 17
1 Oltre ai compiti specifici, gli enti di cui alle sezioni da 3 a 7 hanno i seguenti compiti e competenze:
- a.
- pianificano i provvedimenti in modo tale che, in caso di evento, possano essere attuati tempestivamente quando viene lanciata un’allerta o un allarme;
- b.
- sono responsabili della formazione e dello svolgimento di esercitazioni nei loro settori e prendono parte alle esercitazioni di emergenza generali;
- c.
- aggiornano i piani di allarme e la documentazione per gli interventi;
- d.
- garantiscono che siano disponibili il personale e il materiale necessari in caso di emergenza.
2 Organizzano autonomamente i compiti nel loro settore di attività.
Sezione 9: Emolumenti e rimborso delle spese
Art. 18
1 Per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza i Cantoni possono riscuotere emolumenti dagli esercenti d’impianti nucleari ed esigere il rimborso delle spese.
2 I servizi federali riscuotono emolumenti sulla base dei loro regolamenti in materia.
Sezione 10: Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 Modifica degli allegati
L’UFE può adeguare gli allegati 1–3 agli sviluppi della tecnica.
Art. 20 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Allegato 1
Lista degli impianti nucleari
Allegato 2
Concezione delle zone di protezione d’emergenza e dei settori di pericolo
Allegato 3 1111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IFSN dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5255).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IFSN dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5255).
Comuni delle zone 1 e 2, inclusi i settori di pericolo
Denominazione delle centrali nucleari:
Zona di pericolo speciale PSI/ZWILAG (zona 1)
Allegato 4 1818 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087).
18 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087).