1 L’esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati da materie nucleari trovantisi nel suo impianto.
2 Del pari, esso risponde dei danni nucleari causati da materie nucleari provenienti dal suo impianto e che, al momento dell’evento, non siano ancora state assunte dall’esercente di un altro impianto nucleare. Il momento dell’assunzione è quello in cui le materie varcano il perimetro dell’altro impianto nucleare, oppure di un luogo, convenuto contrattualmente, fuori della Svizzera.
3 L’esercente di un impianto nucleare che riceve materie nucleari dall’estero risponde, in Svizzera, dei danni nucleari causati da dette materie durante il trasporto verso il suo impianto. È riservato il regresso contro il mittente straniero.
4 Se l’esercente e il proprietario di un impianto non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.
5 Il titolare della licenza di trasporto risponde del danno nucleare causato da materie nucleari in transito attraverso la Svizzera. Se non è domiciliato in Svizzera, egli deve dichiarare per scritto di sottoporsi alla giurisdizione svizzera ed eleggere in Svizzera un domicilio dove possa essere convenuto per le azioni secondo la presen-te legge.
6 Le persone non menzionate nei capoversi 1 a 5 non rispondono dei danni nucleari verso il danneggiato. Il responsabile in virtù di convenzioni internazionali ha il regresso contro la persona civilmente responsabile secondo la presente legge.