Legge
sulla responsabilità civile in materia nucleare
(LRCN)
del 18 marzo 1983 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 24quinquies della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 19793,
decreta:
1 [CS 1 3; RU 1957 1065]. Questa disp. corrisponde agli art. 90 e 118cpv. 2 lett. c della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la responsabilità civile per danni nucleari, causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, come pure la loro copertura.
2 Essa non s’applica ai danni causati da radioisotopi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per scopi industriali, artigianali, agricoli, medici o scientifici, fuori di un impianto nucleare.
3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione della presente legge le materie nucleari le cui radiazioni siano di tenue intensità.
Art. 2 Definizioni
1 Per danno nucleare s’intende:
- a.
- il danno causato dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose delle materie nucleari;
- b.4
- il danno causato da un’altra sorgente di radiazioni all’interno di un impianto nucleare;
- c.5
- il danno conseguente a provvedimenti ordinati o raccomandati dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente, escluso il mancato utile.
2 Per materie nucleari s’intendono i combustibili nucleari, i prodotti e le scorie radioattivi.
3 Per combustibili nucleari s’intendono le materie fissili comprendenti uranio o plutonio sotto forma di metallo, lega o composto chimico come anche qualsiasi altra materia fissile designata dal Consiglio federale.
4 Per prodotti o scorie radioattivi s’intendono le materie radioattive prodotte o le materie radioattivate mediante esposizione a radiazioni risultanti dalla produzione, dall’uso, dal deposito, dal ritrattamento o dal trasporto di combustibili nucleari.
5 Per impianti nucleari s’intendono quelli che servono a generare energia nucleare oppure alla produzione, all’uso, al deposito o al ritrattamento di materie nucleari.
6 Per energia nucleare s’intende qualsiasi forma di energia liberata in procedimenti nucleari.
7 Per esercente di un impianto nucleare s’intende chiunque costruisca o detenga detto impianto oppure se ne sia spossessato senza il consenso dell’autorità competente.
4Nuovo testo giusta l’art. 12 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 19933122; FF 1993I 609).
5Introdotta dall’art. 12 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 19933122; FF 1993I 609).
Capitolo 2: Responsabilità civile
Art. 3 Principio
1 L’esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati da materie nucleari trovantisi nel suo impianto.
2 Del pari, esso risponde dei danni nucleari causati da materie nucleari provenienti dal suo impianto e che, al momento dell’evento, non siano ancora state assunte dall’esercente di un altro impianto nucleare. Il momento dell’assunzione è quello in cui le materie varcano il perimetro dell’altro impianto nucleare, oppure di un luogo, convenuto contrattualmente, fuori della Svizzera.
3 L’esercente di un impianto nucleare che riceve materie nucleari dall’estero risponde, in Svizzera, dei danni nucleari causati da dette materie durante il trasporto verso il suo impianto. È riservato il regresso contro il mittente straniero.
4 Se l’esercente e il proprietario di un impianto non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.
5 Il titolare della licenza di trasporto risponde del danno nucleare causato da materie nucleari in transito attraverso la Svizzera. Se non è domiciliato in Svizzera, egli deve dichiarare per scritto di sottoporsi alla giurisdizione svizzera ed eleggere in Svizzera un domicilio dove possa essere convenuto per le azioni secondo la presen-te legge.
6 Le persone non menzionate nei capoversi 1 a 5 non rispondono dei danni nucleari verso il danneggiato. Il responsabile in virtù di convenzioni internazionali ha il regresso contro la persona civilmente responsabile secondo la presente legge.
Art. 4 Spese per provvedimenti dell’autorità
Le spese per provvedimenti dell’autorità competente intesi a evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente possono essere accollate all’esercente dell’impianto o al titolare della licenza di trasporto.
Art. 5 Esenzione
1 L’esercente di un impianto nucleare o il titolare di una licenza di trasporto è liberato dalla responsabilità civile ove provi che il danneggiato ha cagionato il danno intenzionalmente.
2 Egli può essere liberato completamente o parzialmente dalla responsabilità civile se il danneggiato ha cagionato il danno per negligenza grave.
Art. 6 Regresso della persona civilmente responsabile
La persona civilmente responsabile in virtù dell’articolo 3 ha il regresso soltanto contro persone:
- a.
- che abbiano cagionato il danno intenzionalmente;
- b.
- che abbiano sottratte o ricettate le materie nucleari all’origine del danno;
- c.
- che glielo abbiano contrattualmente riconosciuto; contro il dipendente della persona civilmente responsabile, il regresso può essere invocato unicamente nel caso di danno cagionato intenzionalmente.
Art. 7 Risarcimento, riparazione
1 Il modo e la misura del risarcimento e dell’indennità a titolo di riparazione sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni6 concernenti gli atti illeciti. L’articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile.
2 Se la persona uccisa o lesa aveva un reddito straordinariamente elevato, il giudice può, tenendo conto di tutte le circostanze, ridurre adeguatamente l’indennità.
Art. 8 Convenzioni
1 È nulla ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge.
2 Ogni convenzione che preveda un’indennità manifestamente inadeguata è annullabile nel termine di 3 anni a contare dal giorno nel quale è stata conclusa.
Art. 9 Assicurazione contro gli infortuni
1 Sono garantiti i diritti spettanti, in virtù della presente legge, al danneggiato assicurato a norma della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni. Gli assicuratori hanno diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.9
2 Le prestazioni che al danneggiato fossero fatte da un’assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni, i cui premi siano stati pagati interamente o in parte dall’esercente o dal titolare di una licenza di trasporto, saranno detratte, secondo siffatta partecipazione al pagamento dei medesimi, dall’ammontare del risarcimento dovuto, eccetto che il contratto d’assicurazione non disponga altrimenti.
8 RS 830.1
9 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 10 Prescrizione e perenzione
1 Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in 3 anni a contare dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile o tenuta alla copertura. Se l’azione non è promossa entro 30 anni dall’evento che ha causato il danno, le pretese sono perente, eccettuate quelle per danni tardivi (art. 13); se il danno è dovuto ad un influsso prolungato, questo termine decorre dal momento in cui cessa l’influsso.
2 Per il regresso, il termine di 3 anni decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha saputo a quanto ammonta la prestazione che gli incombe.
3 Se dopo la sentenza, rispettivamente dopo la convenzione, lo stato di salute del danneggiato peggiora oppure se emergono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, può essere chiesta la revisione della sentenza, rispettivamente la modificazione della convenzione, entro 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 30 anni dall’evento che ha causato il danno.
4 L’interruzione della prescrizione nei confronti della persona civilmente responsabile vale anche nei confronti dell’assicuratore e della Confederazione, e viceversa.
Capitolo 3: Copertura
Sezione 1: Assicurazione privata
Art. 11
1 Chiunque è responsabile secondo la presente legge deve, per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità civile, stipulare presso un assicuratore autorizzato a operare in Svizzera un’assicurazione di almeno 300 milioni di franchi per impianto nucleare nonché di almeno 30 milioni di franchi per gli interessi e i costi di procedura riguardanti le prestazioni dell’assicurazione. Per il transito di materie nucleari attraverso la Svizzera, la somma assicurata deve essere di almeno 50 milioni di franchi per trasporto e di almeno 5 milioni di franchi per i relativi interessi e costi di procedura.
2 Il Consiglio federale deve aumentare queste somme minime, ove il mercato assicurativo offra una copertura maggiore a condizioni accettabili.
3 Il Consiglio federale specifica i rischi che l’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato.
Sezione 2: Confederazione
Art. 12 Assicurazione
Nella misura in cui il danno nucleare supera la somma coperta dall’assicurazione privata, o ne è escluso (art. 11 cpv. 3), la Confederazione assicura alla persona civilmente responsabile una copertura del danno nucleare fino a un miliardo di franchi per impianto nucleare o per trasporto e fino a 100 milioni di franchi per i relativi interessi e costi di procedura.
Art. 13 Danni tardivi
Decorso il termine di 30 anni (art. 10 cpv. 1), la Confederazione copre, entro i limiti di cui all’articolo 12, i danni nucleari per cui non può più essere preteso il risarcimento dalla persona civilmente responsabile.
Art. 14 Contributi delle persone civilmente responsabili
1 Per coprire gli obblighi derivantile dagli articoli 12 e 13, la Confederazione riscuote, presso gli esercenti di impianti nucleari e i titolari di licenze di trasporto, contributi calcolati in modo da soddisfare il più possibile al principio della copertura dei costi.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi.
3 L’autorità designata dal Consiglio federale determina e riscuote i contributi. ...10
10 Per. abrogato dal n. 71 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Art. 15 Fondo per danni nucleari
La Confederazione istituisce un fondo al quale sono accreditati i contributi di cui all’articolo 14 e i rispettivi interessi.
Art. 16 Casi speciali
1 La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, copre inoltre i danni nucleari, nei limiti di cui all’articolo 12 e per quanto il danneggiato non abbia causato il danno intenzionalmente, quando:
- a.
- non può essere individuato il responsabile;
- b.
- il danno è stato causato da un impianto nucleare o da un trasporto non assicurati;
- c.11
- il danno è stato causato da un deposito in strati geologici profondi che non soggiace più alla legislazione in materia di energia nucleare;
- d.12
- non vi è copertura per insolvenza dell’assicuratore e nemmeno il responsabile è in grado di provvedervi;
- e.13
- per un sinistro avvenuto all’estero, il danneggiato in Svizzera non può ottenere dallo Stato estero un risarcimento conforme alla presente legge.
2 La Confederazione può ridurre le proprie prestazioni o negarle quando il danneggiato ha causato il danno per negligenza grave.
3 Se ha fornito prestazioni giusta il capoverso 1, la Confederazione ha diritto di regresso contro la persona civilmente responsabile. Essa le è inoltre surrogata nei diritti di regresso.
11 Introdotta dal n. II 3 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 20044719; FF 20012349).
12 Originaria lett. c.
13 Originaria lett. d.
Sezione 3: Altre disposizioni per l’assicurazione
Art. 17 Dispensa dall’obbligo assicurativo
1 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso un assicuratore privato la persona civilmente responsabile che fornisca in altra maniera garanzie equivalenti per i danneggiati.
2 La Confederazione quale esercente di impianti nucleari non è tenuta ad assicurarsi.
Art. 18 Ripristino della copertura integrale
1 Se l’assicuratore privato o la Confederazione ha fornito prestazioni o costituito riserve per un sinistro accaduto, la somma assicurata è diminuita d’altrettanto. Quando tali prestazioni o riserve ascendono a un decimo della somma assicurata, l’assicuratore deve informarne lo stipulante e l’autorità federale competente.
2 In questo caso, lo stipulante deve conchiudere un’assicurazione completiva, onde sia ristabilita la garanzia per l’intera somma assicurata. Tale assicurazione copre tuttavia solo i danni occorsi dopo la sua entrata in vigore. Nei casi dubbi, l’autorità competente, considerato l’ammontare delle riserve, risolve circa l’obbligo dello stipulante di accrescere la somma assicurata.
3 Le somme riservate per sopperire ai danni anteriori all’entrata in vigore dell’assicurazione completiva, le quali fossero ancora disponibili, non possono essere rivendicate per sinistri occorsi successivamente.
Art. 19 Azione diretta del danneggiato, eccezioni
1 Il danneggiato può, nei limiti dell’ammontare previsto nel contratto d’assicurazione, proporre l’azione direttamente contro l’assicuratore privato e la Confederazione.
2 Al danneggiato non sono opponibili eccezioni fondate sul contratto d’assicurazione o sulla legge federale del 2 aprile 190814 sul contratto d’assicurazione.
Art. 20 Regresso dell’assicuratore
1 All’assicuratore privato e alla Confederazione è dato il regresso contro lo stipulante e contro l’assicurato nella misura in cui, secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale del 2 aprile 190815 sul contratto d’assicurazione, sarebbero stati autorizzati a negare o a decurtare le proprie prestazioni. Essi possono avvalersi del regresso unicamente nella misura in cui non siano svantaggiati i danneggiati.
2 Nei diritti di regresso, l’assicuratore privato e la Confederazione sono surrogati al responsabile soltanto in quanto non siano svantaggiati i danneggiati.
Art. 21 Sospensione e cessazione dell’assicurazione
L’assicuratore deve notificare all’autorità competente la sospensione e la cessazione dell’assicurazione. Queste hanno effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, sempre che all’assicurazione non sia stata prima sostituita un’altra.
Capitolo 4: Procedura
Art. 22 Provvedimenti per assicurare le prove
1 Quando accade un sinistro di una certa gravità, il Consiglio federale ordina un’indagine. Per diffida pubblica ingiunge a tutte le persone che possano aver subìto un danno nucleare di notificarsi entro 3 mesi dall’ingiunzione, indicando la data e il luogo del danno, all’ufficio designato.
2 La diffida deve menzionare che l’inosservanza del termine di notificazione, pur non comportando la perdita di eventuali diritti al risarcimento, può successivamente rendere difficoltosa la prova di un nesso causale tra il sinistro e un eventuale danno.
Art. 2316
16 Abrogato dal n. II 19 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 2417
17 Abrogato dal n. 16 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 20002355; FF 19992427).
Art. 2518
18 Abrogato dal n. II 19 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 26 Principi applicabili alla procedura
1Il giudice accerta d’ufficio i fatti. Non è vincolato alle conclusioni delle parti.19
2 Se l’azione è promossa contro persone civilmente responsabili, contro gli assicuratori privati o contro la Confederazione, il tribunale deve dare ad ognuno di essi la possibilità di tutelare i propri interessi nella procedura.
19 Nuovo testo giusta il n. II 19 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 27 Determinazione delle spese processuali e ripetibili
Nella determinazione delle spese processuali e ripetibili il giudice può tener conto della situazione finanziaria dell’obbligato.
Art. 28 Pagamento provvisorio
Se è prevedibile che la procedura giudiziaria duri a lungo, il tribunale può accordare anticipazioni, senza pregiudizio per la decisione finale.
Capitolo 5: Grandi sinistri
Art. 29 Principi
1 Se è prevedibile che i mezzi disponibili della persona civilmente responsabile, dell’assicuratore privato e della Confederazione non bastino a soddisfare tutte le pretese (grandi sinistri), l’Assemblea federale, mediante decreto di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, stabilisce un ordinamento sulle indennità. Quest’ultimo può sopprimere, con riserva dell’articolo 20, il diritto di regresso degli istituti d’assicurazione pubblici e privati e quello delle casse ammalati contro la persona civilmente responsabile. All’occorrenza, la Confederazione può concedere prestazioni suppletive per i danni non coperti.
2 Affinché tutti i fondi disponibili siano equamente ripartiti, detto ordinamento stabilisce i principi generali sul risarcimento dei danneggiati. Esso può, ove occorra, derogare alla presente legge.
3 L’Assemblea federale può commettere l’applicazione di tale ordinamento a una autorità speciale e indipendente. Contro le decisioni di tale autorità deve essere dato il ricorso al Tribunale federale.
4 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.
Art. 30 Mutamento dell’obbligo di prestazione, premi di ripartizione
1 Qualora un grande sinistro cagioni uno stato di necessità, il Consiglio federale può emanare, nell’ambito della assicurazione privata, prescrizioni su:
- a.
- il mutamento dell’obbligo di prestazione degli assicuratori;
- b.
- la riscossione di premi di ripartizione dovuti dagli stipulanti;
- c.
- la deduzione dei premi di ripartizione dalle prestazioni dell’assicurazione.
2 Questa facoltà non concerne le assicurazioni della responsabilità civile da stipularsi giusta gli articoli 11, 12 e 18. Il Consiglio federale può prendere misure analoghe nell’ambito delle assicurazioni sociali e di quelle di diritto pubblico.
Capitolo 6: Disposizioni penali2020 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
20 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Art. 31 Inadempimento dell’obbligo d’assicurazione o di costituzione di riserve
1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie gli obblighi d’assicurazione o di costituzione di riserve è punito con la detenzione e con la multa sino a 100 000 franchi.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa sino a 20 000 franchi.
Art. 32 Contravvenzioni
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola una prescrizione della presente legge o di una sua ordinanza o una decisione presa in virtù delle medesime, è punito con l’arresto o con la multa sino a 20 000 franchi.
Capitolo 7: Reciprocità
Art. 34
In caso di danni nucleari all’estero con vittime ivi domiciliate e per cui è civilmente responsabile l’esercente di un impianto nucleare sito in Svizzera o il titolare di una licenza di trasporto accordata dalla Svizzera, il risarcimento sul fondamento della presente legge è dovuto nella misura in cui lo Stato interessato preveda, nei confronti della Svizzera, un trattamento almeno equivalente. La copertura massima non deve però essere inferiore ai 50 milioni di franchi, nemmeno se lo Stato interessato prevede un limite meno elevato della responsabilità civile.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 35 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Art. 36 Modificazioni di leggi federali
Art. 37 Disposizioni transitorie
1 Per i danni nucleari causati prima dell’entrata in vigore della presente legge e scoperti successivamente, la Confederazione risponde secondo il nuovo diritto, in vece del responsabile, in quanto questi non sia tenuto al risarcimento in virtù del diritto anteriore.
2 Il patrimonio del Fondo per danni nucleari tardivi (art. 19 della legge del 23 dic. 195923) è trasferito al Fondo per danni nucleari, istituito giusta l’articolo 15 della presente legge.
23[RU 1960 571, 1983 1886art. 36 n. 2, 1987 5441993901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1].
Art. 38 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198424
24DCF del 5 dic. 1983