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Art. 2 Documenti da allegare alla domanda
1 I documenti da allegare alla domanda da presentare all’Ispettorato per l’approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:23 - a.24
- gestore, ubicazione, genere e struttura dell’impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;
- b.
- la motivazione del piano;
- c.
- tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza;
- d.
- le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti;
- e.
- gli effetti sull’ambiente e la pianificazione del territorio;
- f.
- la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d’utilizzazione cantonali;
- g.25
- l’esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l’esito di quest’ultima.
1bis Nel caso di progetti riguardanti il primo allacciamento o un allacciamento più potente alla rete elettrica di immobili e insediamenti al di fuori della zona edificabile, ai documenti deve essere allegata una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell’ammissibilità dell’allacciamento.26 1ter Se sono necessarie espropriazioni, la domanda deve essere completata con i dati di cui all’articolo 28 della legge federale del 20 giugno 193027 sull’espropriazione.28 2 L’Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli. 3 Se necessario l’Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell’impianto sono conformi alle norme tecniche riconosciute. 4 Se l’autorità che rilascia l’autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati. 5 Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all’approvazione di tali piani. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). 25 Introdotta dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 27 RS 711 28 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
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Art. 3 Impianti a corrente debole nell’area d’influenza di impianti a corrente forte
1 Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell’area d’influenza dell’impianto a corrente forte progettato. 2 Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 199429 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezione dell’impianto a corrente debole. 3 Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all’allestimento dei piani.
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Art. 4 Picchettamento
L’Ispettorato emana direttive per il picchettamento.
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Art. 5 Procedura seguita dall’Ispettorato
1 L’Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di opposizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate. 2 L’Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso, ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti. 3 L’Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un’intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.30 30 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).
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Art. 6 Procedura condotta dall’UFE 3132
1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un’intesa con tutti gli opponenti e le autorità, l’Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all’UFE33 per decisione. 2 In casi eccezionali, l’UFE può prolungare congruamente il termine. 3 L’UFE sottopone il rapporto dell’Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un’intesa affinché si pronuncino in merito. 4 L’UFE può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). 33 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 6a34
34 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3507). Abrogato dal n. I dell’O del 9 ott. 2013, con effetto dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
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Art. 7 Modifiche del piano nel corso della procedura
Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d’approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.
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Art. 8 Termini di trattazione per l’Ispettorato 35
1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’Ispettorato applica di regola i seguenti termini: - a.
- dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all’inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
- b.
- 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per: - a.
- il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b.
- l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.36
3 Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all’intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
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Art. 8a Termini di trattazione per l’UFE 37
1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani, l’UFE applica di regola i termini seguenti: - a.
- un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l’articolo 6 capoverso 1;
- b.
- tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;
- c.
- otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per: - a.
- il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b.
- l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.
37 Introdotto dal n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
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Art. 8b Sospensione 38
Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opponenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
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Art. 9 Approvazione parziale 39
1 ...40 2 È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 40 Abrogato dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).
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Art. 9a Deroghe all’obbligo di approvazione dei piani 41
1 I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. 2 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare: - a.
- la sostituzione equivalente di parti dell’impianto;
- b.
- le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento; e
- c.
- il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tonalità.
3 Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto: - a.
- la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché il loro utilizzo per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
- b.
- le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee, fintanto che la corrente determinante di cui all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI42 non viene aumentata in modo permanente;
- c.
- la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori;
- d.
- la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti, fintanto che non viene modificata la disposizione all’interno delle tubazioni e la corrente determinante di cui all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI non viene aumentata in modo permanente;
- e.
- la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo aventi una potenza superiore.
4 In caso di dubbio circa l’obbligo d’approvazione dei piani per lavori di manutenzione decide l’Ispettorato. 5 Prima dell’esecuzione prevista il gestore notifica per scritto all’Ispettorato le modifiche tecniche di lieve entità. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato comunica se deve essere eseguita una procedura d’approvazione dei piani. 6 Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione e le modifiche eseguiti. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 42 RS 814.710
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Art. 9b Zone riservate e allineamenti 43
1 La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti. 2 L’UFE è competente per la determinazione delle zone riservate. 43 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).
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Art. 9c Facilitazioni procedurali 44
Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV che si trova al di fuori di una zona di protezione secondo il diritto federale o secondo un accordo internazionale e che non necessita di una deroga secondo il diritto ambientale, l’autorità competente per l’approvazione rinuncia in linea di massima a consultare i servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale. 44 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).
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Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù e altri diritti 45
Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica edilizia all’impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 193046 sulla espropriazione e non è richiesta l’approvazione dei piani. 45 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 46 RS 711
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