1 L’organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.
2 A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.
3 Può esigere che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini29 gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull’importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.
4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell’organo di controllo tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato e in particolare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. A tale riguardo l’organo di controllo fissa un termine adeguato.
5 Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti a bassa tensione oggetto del suo mandato.30
6 Su richiesta dell'organo di controllo, i fornitori di servizi della società dell'informazione sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione messi in vendita online attraverso i loro servizi.31
7 Il DATEC concorda con l’organo di controllo l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.32
29 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 822).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 822).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 822).