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Art. 4 Obblighi
1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»7, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l’autorità competente secondo questi articoli. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. 3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando: - a.
- immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
- b.
- modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 5 Requisiti essenziali
1 I prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva UE «bassa tensione»8. 2 Per i prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell’allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all’articolo 13. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 6 Identificazione dei prodotti
Sui prodotti a bassa tensione stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni: - a.
- numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione;
- b.
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed eventualmente dell’importatore;
- c.
- indirizzo della persona di cui alla lettera b.
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Art. 7 Norme tecniche
1 La designazione delle norme tecniche9 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme. 9 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur (www.snv.ch).
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Art. 8 Dichiarazione di conformità
1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali. 2 Per i prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve essere eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato III della direttiva UE «bassa tensione»10. 3 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate. 4 La dichiarazione di conformità deve: - a.
- essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese, oppure tradotta in una di queste lingue;
- b.
- attestare la conformità del prodotto con le norme applicabili; per i prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 1 la conformità al diritto UE può essere dichiarata secondo l’allegato IV della direttiva UE «bassa tensione»;
- c.
- in ogni caso, contenere almeno le seguenti informazioni:
- 1.
- prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie,
- 2.
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera,
- 3.
- descrizione del prodotto a bassa tensione e indicazioni sulla sua identificazione,
- 4.
- prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell’edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate,
- 5.
- nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 9 Conservazione della dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione.
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Art. 10 Adempimento dei requisiti
1 Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 7, si presume che siano adempiuti gli obiettivi di sicurezza considerati nelle norme o in parti di esse. 2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.
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Art. 11 Informazioni da allegare al prodotto
1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato. 2 Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un’informazione sufficiente.
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Art. 12 Documentazione tecnica
1 L’operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all’organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali. 2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: - a.
- una descrizione generale del prodotto;
- b.
- i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti;
- c.
- le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti;
- d.
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza;
- e.
- i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un’idonea valutazione dei rischi;
- f.
- le relazioni interne o di terzi sulle prove effettuate.
3 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 4 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
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