2.1 Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e nei mercati. 2.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici negli impianti di rifornimento di carburante e nelle officine per la riparazione di veicoli situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi della SUVA, nonché gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni. 2.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni: 2.3.1 gli impianti elettrici nei palchi dei teatri; 2.3.2 gli impianti elettrici nei locali in cui sono esposti all’azione di agenti corrosivi; 2.3.3 gli impianti elettrici delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica negli spazi pubblici; 2.3.4 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario dei gruppi 0 e 1, non controllati secondo il numero 1.3.6; 2.3.5 gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne; 2.3.6 gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale; 2.3.7 gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.; 2.3.8 gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini e negozi per il fai da te con una superficie di vendita superiore a 1200 m2, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alberghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, istituti per bambini, ospedali, caserme, scuole, università e simili; 2.3.9 gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come osterie, bar, take-away e simili con una superficie di vendita inferiore a 1200 m2 per al massimo 300 persone; 2.3.10 gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni; 2.3.11 gli impianti elettrici o loro parti con messa al neutro secondo lo schema III, nella misura in cui non siano stati adeguati allo stato attuale della tecnica. 2.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni: 2.4.1 gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali; 2.4.2 gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali; 2.4.3 gli impianti elettrici nelle officine artigianali; 2.4.4 gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai controlli di cui al numero 2.3.8 né a quelli di cui al numero 2.3.9; 2.4.5 gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici; 2.4.6 gli impianti elettrici nelle chiese; 2.4.7 gli impianti elettrici negli arsenali; 2.4.8 gli impianti elettrici nelle aziende agricole; 2.4.9 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.4.1; 2.4.10 gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto; 2.4.11 ... 2.4.12 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che non sono controllati secondo il numero 1.3.1; 2.4.13 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su edifici, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale. 2.5 Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
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