Ordinanza
sulla compatibilità elettromagnetica
(OCEM)
del 25 novembre 2015 (Stato 16 luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza si applica alle apparecchiature che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze.
2 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’utilizzo di apparecchiature;
- b.
- il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;
- c.
- il controllo delle apparecchiature.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- apparecchiatura: un apparecchio o un impianto fisso;
- b.
- apparecchio:
- 1.
- ogni dispositivo o combinazione di simili dispositivi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinata all’utente finale, che può provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze,
- 2.
- componenti o sottounità che sono destinati a essere incorporate dall’utilizzatore finale in un simile dispositivo e che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze,
- 3.
- ogni combinazione di simili dispositivi ed eventualmente di altri dispositivi che costituisce un impianto mobile ed è destinata a essere utilizzata in luoghi diversi (impianto mobile);
- c.
- impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, collegati insieme o installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
- d.
- interferenza elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può pregiudicare il funzionamento di un’apparecchiatura, come per esempio un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un’alterazione dell’ambiente stesso di propagazione;
- e.
- immunità: la capacità di un’apparecchiatura di funzionare, sotto l’effetto di un’interferenza elettromagnetica, conformemente alla destinazione prevista senza esserne pregiudicata;
- f.
- offerta: ogni atto destinato a mettere a disposizione sul mercato determinati apparecchi, sia esponendoli in locali commerciali, sia presentandoli in esposizioni o ancora raffigurandoli in prospetti pubblicitari, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo;
- g.
- messa a disposizione sul mercato: la fornitura di impianti per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito;
- h.
- immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un apparecchio sul mercato svizzero;
- i.
- messa in servizio: la prima installazione e utilizzazione di un apparecchio;
- j
- installazione: insieme di azioni volte a far funzionare un’apparecchiatura;
- k.
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un apparecchio, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
- l.
- mandatario: ogni persona fisica o giuridica residente in Svizzera incaricata per scritto da un fabbricante di svolgere in suo nome determinati compiti;
- m.
- importatore: ogni persona fisica o giuridica residente in Svizzera che immette sul mercato svizzero un apparecchio proveniente dall’estero;
- n.
- distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un apparecchio a disposizione sul mercato;
- nbis.4
- fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un’attività commerciale almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;
- o.6
- operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;
- obis.7
- fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- p.
- marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l’apparecchio è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l’apposizione.
2 L’importazione di apparecchi destinati al mercato svizzero è equiparata a un’immissione in commercio.
3 L’offerta di un apparecchio è equiparata a una messa a disposizione sul mercato.
4 L’immissione in commercio di un apparecchio usato importato è equiparata a un’immissione in commercio di un apparecchio nuovo, sempre che non sia già stato immesso sul mercato svizzero un apparecchio nuovo identico.
5 Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante se:
- a.
- immette in commercio un apparecchio con il proprio nome o marchio; o
- b.
- modifica un apparecchio già presente in commercio tanto che la conformità alla presente ordinanza può esserne compromessa.
6 La riparazione di un’apparecchiatura va equiparata a un’utilizzazione.
4 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
5 RS 783.0
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 3 Eccezioni
La presente ordinanza non si applica:
- a.
- alle apparecchiature la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da disposizioni specifiche;
- b.
- alle apparecchiature che:
- 1.
- generano un livello così basso di emissioni elettromagnetiche o contribuiscono a generare una quantità così ridotta di emissioni elettromagnetiche da permettere agli impianti di telecomunicazione e ad altre apparecchiature di funzionare conformemente all’impiego cui sono destinati, e
- 2.
- possono essere impiegate sotto l’effetto delle interferenze elettromagnetiche abitualmente presenti al momento del loro utilizzo senza disturbi inaccettabili;
- c.
- agli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 25 novembre 20158 sugli impianti di telecomunicazione9 utilizzati dai radioamatori, ad eccezione di impianti messi a disposizione sul mercato;
- d.
- ai kit di componenti assemblati dai radioamatori e agli impianti messi a disposizione sul mercato modificati dai radioamatori per uso proprio;
- e.
- ai moduli di prova confezionati utilizzati da specialisti unicamente in strutture di ricerca e di sviluppo per questi scopi;
- f.
- agli apparecchi utilizzati esclusivamente dalle autorità competenti per adempiere i compiti previsti dalla legge militare del 3 febbraio 199510, dalla legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalla legge federale del 3 ottobre 200812 sul servizio informazioni civile.
9 Nuova espr. giusta l’art. 43 cpv. 1 lett. d dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione, in vigore dal 13 giu. 2016 (RU 2016 179).
10 RS 510.10
11 RS 120
12 RS 121
Art. 4 Requisiti essenziali
Le apparecchiature devono essere progettate e prodotte secondo lo stato della tecnica, in modo da garantire che:
- a.
- le interferenze elettromagnetiche da esse generate non raggiungano un livello tale da impedire agli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 3 lettera d LTC o ad altre apparecchiature di funzionare conformemente all’impiego previsto;
- b.
- siano così insensibili alle interferenze elettromagnetiche prodotte durante un esercizio conforme all’impiego previsto da poter funzionare senza disturbi inaccettabili conformemente all’impiego previsto.
Art. 5 Norme tecniche
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali della presente ordinanza.
2 Per quanto possibile, l’UFCOM designa norme armonizzate a livello internazionale.
3 L’UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche o può farlo direttamente.
4 L’UFCOM pubblica le norme tecniche designate nel Foglio federale mediante rinvio13.
13 Le norme tecniche designate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Art. 6 Adempimento dei requisiti essenziali per le apparecchiature
1 Per le apparecchiature conformi a norme tecniche di cui all’articolo 5 o a parti di norme tecniche, è presunta la conformità con i requisiti essenziali per quanto riguarda gli aspetti disciplinati da queste norme o parti di esse.
2 In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM rende noto il momento a partire dal quale la presunzione della conformità di cui al capoverso 1 per apparecchiature conformi dopo la versione precedente viene a cadere.
Art. 7 Organismi di valutazione della conformità 14
1 Gli organismi di valutazione della conformità che redigono rapporti o rilasciano dichiarazioni devono essere:15
- a.
- accreditati secondo l’ordinanza del 17 giungo 199616 sull’accreditamento e sulla designazione;
- b.
- riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure
- c.
- autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
2 Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve dimostrare in modo verosimile che le procedure d’esame o le valutazioni e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
16 RS 946.512
Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi apparecchi
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 8
Gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono correttamente installati e sottoposti a manutenzione, nonché utilizzati secondo l’impiego previsto conformemente alla presente ordinanza.
Sezione 2: Apparecchi
Art. 9 Procedure di valutazione della conformità
1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente ordinanza scegliendo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
- a.
- il controllo interno della produzione (Allegato 2);
- b.
- l’esame del tipo, seguito dall’esame della conformità al tipo in base al controllo interno della produzione (Allegato 3).
2 Il fabbricante può decidere di limitare l’applicazione della procedura descritta nel capoverso 1 lettera b ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza, a condizione che per gli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura descritta nel capoverso 1 lettera a.
Art. 10 Documentazione tecnica
1 Il fabbricante allestisce la documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’apparecchio e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:
- a.
- permettere la valutazione della conformità dell’apparecchio ai requisiti essenziali della presente ordinanza; e
- b.
- dimostrare la conformità dell’apparecchio a detti requisiti.
2 La documentazione tecnica elenca le esigenze applicabili e contiene i progetti, la fabbricazione e il funzionamento dell’apparecchio, sempre che ciò sia importante ai fini della valutazione.
3 La documentazione tecnica deve contenere un’analisi e una valutazione dei rischi adeguate.17
4 La documentazione tecnica deve contenere all’occorrenza almeno gli elementi seguenti:
- a.
- una descrizione generale dell’apparecchio;
- b.
- i progetti, i disegni di produzione e gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- c.
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi, nonché al funzionamento dell’apparecchio;
- d.
- un elenco delle norme tecniche di cui all’articolo 5, applicate interamente o in parte, e in caso di mancata applicazione di tali norme, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate; in caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all’articolo 5, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;
- e.
- i risultati dei calcoli di costruzione, controlli, ecc.;
- f.
- le relazioni sulle prove effettuate.
5 Se la documentazione tecnica non è redatta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una delle lingue menzionate.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 11 Dichiarazione di conformità
1 La dichiarazione di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente al modello figurante nell’Allegato 4. Essa attesta che l’adempimento dei requisiti essenziali è stato dimostrato. È aggiornata regolarmente.
2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese.
3Se l’apparecchio è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, va rilasciata una sola dichiarazione. Diverse dichiarazioni individuali contenute in un dossier sono equiparate a una sola dichiarazione.
Art. 12 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica
1 Il fabbricante, il suo mandatario o, nel caso in cui nessuno dei due risieda in Svizzera, l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immissione in commercio dell’apparecchio.
2 In caso di immissione in commercio di serie di apparecchi, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione.
3 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:
- a.
- se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e
- b.
- se l’importatore importa l’apparecchio per il proprio utilizzo.18
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 13 Marchio di conformità, informazioni di identificazione e rintracciabilità
1 Ogni apparecchio deve recare il marchio di conformità di cui all’Allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui all’Allegato 1 numero 2.
2Il marchio di conformità deve essere apposto in modo ben visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano, esso deve essere apposto in modo ben visibile e leggibile sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3Ogni apparecchio deve recare l’indicazione del tipo, del lotto, del numero di serie o qualsiasi altra informazione adeguata che ne consenta un’identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento.
4 Ogni apparecchio deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante, nonché l’indirizzo postale al quale quest’ultimo può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un servizio centrale dove il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
5 Se il fabbricante non risiede in Svizzera, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importatore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati di contatto vanno indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
6 Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’apparecchio per il proprio utilizzo, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.19
19 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 14 Altre informazioni
1 Ogni apparecchio deve essere corredato delle seguenti informazioni:
- a.
- tutte le indicazioni relative alle misure precauzionali da adottare nell’assemblaggio, nell’installazione, nella manutenzione o nell’utilizzo dell’apparecchio al fine di garantire che esso adempia i requisiti essenziali della presente ordinanza quando è utilizzato;
- b.
- un’indicazione chiara delle restrizioni d’uso per apparecchi la cui conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza non è garantita nelle zone residenziali.
2 L’indicazione di cui al capoverso 1 lettera b deve essere riportata all’occorrenza anche sull’imballaggio.
3 Le informazioni necessarie per consentire un utilizzo dell’apparecchio conforme allo scopo previsto devono figurare nelle istruzioni allegate all’apparecchio.
4 Le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori finali e in una lingua ufficiale del luogo di vendita. In località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
Sezione 3: Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso
Art. 15
1 Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso sottostanno a tutte le disposizioni della presente ordinanza applicabili agli apparecchi.
2 Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato non sottostanno agli articoli 4, 8–12, 13 capoverso 1 e 14.
3 La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13 capoversi 3–6:20
- a.
- la designazione dell’impianto fisso nel quale l’apparecchio deve essere incorporato e le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica di quest’ultimo;
- b.
- le misure da adottare per l’incorporazione dell’apparecchio in detto impianto, affinché non ne risulti compromessa la conformità.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici
Art. 16 Obblighi d’identificazione
1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici indicano tutti gli operatori economici:
- a.
- da cui hanno acquisito un apparecchio;
- b.
- a cui hanno consegnato un apparecchio.
2 Essi devono poter presentare le informazioni di cui al capoverso 1 durante dieci anni a decorrere dalla data di acquisizione dell’apparecchio e durante dieci anni a decorrere dalla data di consegna dell’apparecchio.
Art. 17 Obblighi in materia di trasporto e stoccaggio
- Fintanto che un apparecchio è sotto la responsabilità degli importatori e dei distributori, questi ultimi devono garantire che le condizioni del suo stoccaggio o del suo trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
Art. 18 Obblighi di controllo
1 I fabbricanti e gli importatori, che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi immesso in commercio non sia conforme alla presente ordinanza, devono adottare senza indugio le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, per ritirarlo o richiamarlo.
2 I distributori, che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza, devono adoperarsi affinché siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, per ritirarlo o richiamarlo.
3 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate.21
4 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono inoltre informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l’importatore abbia importato l’apparecchio per il proprio utilizzo.22
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 19 Obblighi di collaborazione
1 Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’apparecchio alla presente ordinanza.
- 2 Le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse per scritto in formato cartaceo o elettronico in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.
- 3Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che gli apparecchi da essi messi a disposizione sul mercato presentano. Quest’obbligo si applica anche al mandatario per gli apparecchi che rientrano nel suo mandato.23
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
Capitolo 3: Impianti fissi
Art. 20
- 1 Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole tecniche riconosciute e conformemente alla guida per l’utilizzazione prevista dei suoi componenti, nonché soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza.
- 2 Le regole tecniche riconosciute devono essere documentate dalla persona che ha eseguito il montaggio. Questi documenti sono consegnati al proprietario degli impianti fissi.
- 3 Il proprietario deve conservare questa documentazione finché l’impianto è in servizio. Deve fornirla all’UFCOM su sua richiesta.
Capitolo 4: Messa in servizio e utilizzo delle apparecchiature
Art. 21
1 Le apparecchiature messe in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza. Devono essere correttamente installate, sottoposte a manutenzione e utilizzate conformemente all’impiego previsto.
2 La messa in servizio e l’utilizzo di un’apparecchiatura devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante.
3 Se un fornitore di servizi mette in servizio un’apparecchiatura, deve rispettare le regole tecniche riconosciute.
4 La riparazione di un’apparecchiatura deve essere effettuata conformemente ai requisiti essenziali.
Capitolo 5: Esposizione e dimostrazione di apparecchiature
Art. 22
1 Chiunque esponga o presenti un’apparecchiatura che non soddisfa i requisiti per la sua messa a disposizione sul mercato o per la sua messa in servizio deve indicare chiaramente che l’apparecchiatura in questione non soddisfa le prescrizioni e non può né essere messa a disposizione sul mercato né essere messa in servizio.
2 Una dimostrazione può essere effettuata solo se sono state adottate misure adeguate per evitare interferenze elettromagnetiche.
Capitolo 6: Messa a disposizione sul mercato di apparecchiature usate
Art. 23
1 Le apparecchiature usate possono essere messe a disposizione sul mercato solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione in commercio.
2 Le apparecchiature usate, nelle quali sono stati sostituiti componenti importanti per il loro funzionamento, soggiacciono alle stesse disposizioni valide per gli apparecchi nuovi.
Capitolo 7: Controllo
Art. 24 Principi
1 L’UFCOM controlla che le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, messe in servizio, installate o utilizzate siano conformi alla presente ordinanza.
2 A tal fine l’UFCOM effettua prove per campionatura. Procede anche a controlli se ha motivo di supporre che un’apparecchiatura non adempia le prescrizioni della presente ordinanza.
3 Può accedere gratuitamente ai locali in cui si trovano le apparecchiature allo scopo di verificare l’adempimento delle prescrizioni della presente ordinanza. Può esigere la consegna di apparecchi a titolo gratuito.
4 L’UFCOM può esigere che l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di apparecchi.
5 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’AFD scopre apparecchi dei quali, in base a una lista di controllo allestita dall’UFCOM, sospetta che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette all’UFCOM senza indugio.
Art. 25 Competenze
1 L’UFCOM può esigere dagli operatori economici, dal prestatore di servizi responsabile della messa in servizio di un’apparecchiatura o dal proprietario di un impianto fisso la documentazione e le informazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti di controllo. A tale scopo fissa un termine adeguato.
2 In occasione dei controlli i gestori e gli utilizzatori devono presentare:
- a.
- la documentazione in loro possesso relativa alle apparecchiature; e
- b.
- le informazioni che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, il proprietario o il gestore.
3 Qualora vi sia motivo di ritenere che un impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti, segnatamente in caso di interferenze, l’UFCOM può esigere dal proprietario la prova della conformità dell’impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
Art. 26 Prove da parte di un laboratorio
1 L’UFCOM fa esaminare un’apparecchiatura da un laboratorio che adempie una delle condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a–c:24
- a.
- dalle prove da esso stesso effettuate risulta che tale apparecchiatura non rispetta i requisiti essenziali; e
- b.
- la richiesta è presentata dalla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio o dal proprietario dell’impianto fisso.
2 Prima di far esaminare un apparecchio, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. Prima di far esaminare un impianto fisso, sente il proprietario dello stesso.
3 I costi delle prove effettuate da un laboratorio sono a carico della persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio o del proprietario dell’impianto fisso, qualora le prove dimostrino che l’apparecchio o l’impianto fisso non soddisfa i requisiti richiesti.
4 L’UFCOM può far eseguire la prova da un laboratorio, se non può effettuarla esso stesso. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un apparecchio che non adempie i requisiti essenziali o al proprietario dell’impianto fisso che non adempie detti requisiti sono addossati gli stessi costi che risulterebbero se l’UFCOM avesse effettuato esso stesso la prova. I capoversi 2 e 3 non si applicano.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
Art. 27 Misure
1 Se dal controllo risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFCOM ordina le misure adeguate dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio, l’utilizzatore o il proprietario dell’apparecchiatura.
2 Se risulta che un’apparecchiatura genera un’interferenza o ne è disturbata, l’UFCOM può segnatamente:
- a.
- vietarne l’ulteriore messa a disposizione sul mercato;
- b.
- disporne il ritiro, la confisca o il sequestro;
- c.
- vietare o limitare l’ulteriore utilizzo; o
- d.
- esigere un adeguamento dell’apparecchiatura.
3 L’UFCOM può pubblicare queste misure o renderle accessibili in Internet.
4 L’UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:
- a.
- le misure adottate;
- b.
- l’utilizzo a cui è destinato l’apparecchio;
- c.
- le informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo;
- d.
- le fotografie dell’apparecchio e del suo imballaggio;
- e.
- la data della decisione di non conformità.
5 L’UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.25
25 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
Capitolo 8: Interferenze
Art. 28
1 Su richiesta, l’UFCOM cerca di individuare l’origine di un’interferenza.
2 Per determinare l’origine di un’interferenza, l’UFCOM dispone di un accesso gratuito a tutte le apparecchiature.
3 L’UFCOM decide le misure da adottare per eliminare l’interferenza e, se del caso, la ripartizione dei costi risultanti da queste misure.
Capitolo 9: Tasse
Art. 29
1 L’UFCOM percepisce una tassa per:
- a.
- le decisioni prese in adempimento dei suoi compiti di controllo, se constata che le disposizioni della presente ordinanza non sono state rispettate;
- b.
- le spese dovute alla localizzazione dell’origine di un’interferenza presso il gestore dell’apparecchiatura che genera un’interferenza o ne è disturbata, se il motivo dell’interferenza risiede nel fatto che l’apparecchiatura:
- 1.
- non corrisponde allo stato attuale della tecnica,
- 2.
- non è stata messa in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute, o
- 3.
- è stata utilizzata contrariamente alle restrizioni d’uso (art. 14 cpv. 1 lett. b).
2 Le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato. È applicata una tariffa oraria di 210 franchi.
3 La tassa riscossa per determinare l’origine di un’interferenza ammonta ad almeno 175 franchi. Essa non comprende il tempo necessario per recarsi sul posto.
4 Si applicano inoltre le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200426 sugli emolumenti.
26 RS 172.041.1
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione e modifica di altri atti
1 L’ordinanza del 18 novembre 200927 sulla compatibilità elettromagnetica è abrogata.
2 e 3…28
27 [RU 2009 6243, 2010 3619, 2014 4159]
28 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 119.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.