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Art. 4 Obblighi
1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli allegati II-IX, in essi citati, della direttiva ATEX 2014/34/UE6, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. Le autorità competenti ai sensi di questi articoli sono gli organi esecutivi di cui all’articolo 17 capoverso 2. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta. 3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando: - a.
- immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
- b.
- modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 5 Requisiti essenziali
1 I prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi ai requisiti essenziali ai sensi dell’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE7. Per determinare i gruppi e le categorie di apparecchi, si applica l’allegato I di tale direttiva. 2 Sui prodotti stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni: - a.
- numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione;
- b.
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed eventualmente dell’importatore;
- c.
- indirizzo della persona di cui alla lettera b;
3 Per i prodotti che non sono componenti devono essere riportate, nei medesimi posti, le altre indicazioni e informazioni ai sensi dell’allegato II numero 1.0.5 della direttiva ATEX 2014/34/UE. 7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 6 Norme tecniche
1 La designazione delle norme tecniche8 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 La designazione è di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 8 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
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Art. 7 Dichiarazione di conformità
1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto ai sensi dell’articolo 1 deve essere in grado di presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e che le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 sono state eseguite. 2 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: - a.
- prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie;
- b.
- nome o designazione e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- c.
- descrizione del prodotto e indicazioni sulla sua identificazione;
- d.
- prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell’edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate;
- e.
- se del caso, nome e indirizzo dell’organo di controllo e di valutazione della conformità (organismo notificato), con indicazione della valutazione da esso effettuata e dell’attestato da esso emesso;
- f.
- nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
4 Per i componenti ai sensi dell’articolo 2 numero 3 della direttiva ATEX 2014/34/UE9 è sufficiente un attestato scritto di conformità del fabbricante. Esso deve attestare che i componenti sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza. Deve inoltre indicare le caratteristiche dei componenti e le condizioni per il montaggio che permettono agli apparecchi o ai sistemi di protezione di soddisfare i requisiti essenziali. 9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 8 Conservazione della dichiarazione di conformità e dell’attestato di conformità
La dichiarazione di conformità o l’attestato di conformità del fabbricante deve poter essere presentato durante dieci anni a partire dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto.
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Art. 9 Adempimento dei requisiti
1 Se i prodotti sono fabbricati conformemente alle norme tecniche ai sensi dell’articolo 6, si presuppone che i requisiti essenziali siano adempiuti. 2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. 3 L’operatore economico deve essere in grado di fornire la documentazione tecnica che permetta agli organi esecutivi ai sensi dell’articolo 17 di verificare la conformità con i requisiti essenziali.
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Art. 10 Informazioni da allegare al prodotto
1 Gli operatori economici allegano al prodotto le seguenti informazioni: - a.
- le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene messo a disposizione sul mercato;
- b.
- una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 o dell’attestato di conformità ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4.
2 In caso di lotti ciascuno con più prodotti uguali, è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità o dell’attestato di conformità per ciascun lotto.
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Art. 11 Documentazione tecnica
1 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: - a.
- una descrizione generale del prodotto;
- b.
- informazioni riguardanti i provvedimenti che garantiscono che il prodotto corrisponde ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5;
- c.
- la documentazione necessaria alla procedura di valutazione della conformità, in particolare:
- 1.
- il certificato di esame del tipo rilasciato dall’organismo notificato o l’attestato di conformità, in caso di esame singolo,
- 2.
- i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti,
- 3.
- le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- 4.
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali,
- 5.
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati, inclusa una valutazione dei rischi,
- 6.
- le relazioni sulle prove effettuate dal fabbricante o da terzi.
2 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
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Art. 12 Procedure di valutazione della conformità
1 Per valutare la conformità di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b, si procede come segue: - a.
- per le categorie di apparecchi M 1 e 1 dei gruppi di apparecchi I e II, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE10, unitamente alla procedura di cui all’allegato IV o alla procedura di cui all’allegato V di tale direttiva;
- b.
- per le categorie di apparecchi M 2 e 2 dei gruppi di apparecchi I e II si procede come segue:
- 1.11
- in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE, unitamente alla procedura di cui all’allegato VI o alla procedura di cui all’allegato VII di tale direttiva;
- 2.
- in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, si applica il controllo interno della produzione previsto dall’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. La documentazione tecnica indicata all’allegato VIII punto 2 della direttiva ATEX 2014/34/UE deve essere trasmessa a un organismo notificato, che ne accusa quanto prima ricevuta e la conserva;
- c.
- per la categoria 3 del gruppo di apparecchi II, si applica il controllo interno della produzione di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE.
2 Per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui al capoverso 1 è possibile seguire la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità di cui all’allegato IX della direttiva ATEX 2014/34/UE. 3 Per i sistemi di protezione si applica la procedura di cui al capoverso 1 lettera a o al capoverso 2. 4 Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all’allegato II, numero 1.2.7 della direttiva ATEX 2014/34/UE, oltre alle procedure di valutazione della conformità di cui ai capoversi 1–3, si può applicare la procedura di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. 5 In casi giustificati, gli organi esecutivi possono autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti anche se le procedure ai sensi del presente articolo non sono state eseguite. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. 11 Correzione del 14 feb. 2017 (RU 2017 559).
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Art. 13 Procedure di valutazione della conformità per componenti
1 Ai componenti si applicano le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12, capoversi 1 e 2. 2 Invece della dichiarazione di conformità, il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità. Esso contiene: - a.
- la dichiarazione che i componenti in questione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza;
- b.
- la descrizione delle caratteristiche di tali componenti;
- c.
- le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE12.
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 14 Organismi di controllo e di valutazione della conformità
1 Gli organismi di controllo e di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 devono: - a.
- essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199613 sull’accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure
- c.
- essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
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