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Art. 3 Allacciamento alla rete
1 I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica e gestori di reti a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di rete. 2 Emanano direttive per l’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento. 2bis Se un gestore di rete deve cambiare l’allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.8 3 In caso di controversie in relazione all’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia e gestori di reti nonché all’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento decide la Commissione dell’energia elettrica (ElCom). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
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Art. 4 Fornitura di elettricità ai consumatori finali con servizio universale 9
1 La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione. 2 Se fornisce ai consumatori finali con servizio universale elettricità indigena generata da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, il gestore della rete di distribuzione può computare al massimo i costi di produzione dei singoli impianti di produzione nella quota tariffaria per la fornitura di energia. Tali costi non devono superare i costi di una produzione efficiente e devono essere dedotte eventuali misure di sostegno. Se l’elettricità non proviene da impianti di produzione propri, la deduzione è determinata secondo l’articolo 4a. 3 Se acquista l’elettricità per le forniture di cui all’articolo 6 capoverso 5bis LAEl da impianti di produzione con una potenza massima di 3 MW oppure con una produzione annua massima, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh, il gestore della rete di distribuzione, derogando al principio dei costi di produzione (cpv. 2), computa i costi di acquisto, inclusi i costi per le garanzie di origine, e ciò fino a un importo massimo pari al rispettivo tasso di rimunerazione determinante di cui agli allegati 1.1–1.5 dell’ordinanza del 1° novembre 201710 sulla promozione dell’energia (OPEn). Si applicano per: - a.
- gli impianti messi in servizio prima del 1° gennaio 2013: i tassi di rimunerazione validi a partire dal 1° gennaio 2013;
- b.
- gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore ai 100 kW: i tassi di rimunerazione secondo l’appendice 1.2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione vigente il 1° gennaio 201711.12
4 Se fornisce elettricità ai consumatori finali con servizio universale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, per l’etichettatura dell’elettricità il gestore della rete di distribuzione utilizza le garanzie di origine rilasciate per questa elettricità. 5 Non sono computabili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl i costi dell’elettricità proveniente da impianti di produzione che sono compresi nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, che ottengono un finanziamento dei costi supplementari oppure che beneficiano di misure di sostegno cantonali o comunali paragonabili.
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Art. 4a Deduzione delle misure di sostegno nel computo dei costi d’acquisto nella quota tariffaria per la fornitura di energia 13
1 Se l’elettricità fornita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nel determinare i costi massimi computabili, considera le rimunerazioni uniche o i contributi d’investimento come segue: - a.
- rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici:
- 1.
- se la rimunerazione unica è stata determinata in via definitiva prima dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,
- 2.
- se la rimunerazione unica non è ancora stata determinata in via definitiva, la deduzione è effettuata non appena il progetto è incluso nella lista d’attesa; l’ammontare della deduzione è determinato secondo gli articoli 7 e 38 OPEn14,
- 3.
- se vengono computati i costi di acquisto (art. 4 cpv. 3), viene operata una deduzione forfettaria del 20 per cento del rispettivo tasso di rimunerazione determinante, indipendentemente dal fatto che sia stata accordata o no una rimunerazione unica;
- b.
- contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici e a biomassa:
- 1.
- se il contributo d’investimento è stato determinato in via definitiva prima dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,
- 2.
- nei restanti casi è effettuata una deduzione corrispondente all’importo massimo stabilito mediante decisione a partire dalla concessione della garanzia di principio (art. 54 lett. b e 75 lett. b OPEn).
2 Se una rimunerazione unica o un contributo d’investimento sono determinati a posteriori e il loro importo diverge dall’importo dedotto secondo il capoverso 1, la deduzione può essere adeguata di conseguenza con effetto dal momento di tale determinazione. Ciò non vale se deve essere operata una deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 lettera a numero 3. 3 Altre misure di sostegno paragonabili, comprese le misure di sostegno cantonali o comunali, sono considerate per analogia. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2022 (RU 20191381). 14 RS 730.03
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Art. 4b Comunicazione delle modifiche delle tariffe dell’energia elettrica 15
1 Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell’energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l’aumento o la riduzione delle tariffe. 2 Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell’energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2022 (RU 20191381).
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Art. 4c Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl 16
1 Su richiesta della ElCom il gestore della rete di distribuzione prova che nella fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, per ogni impianto di produzione, sia proprio che di terzi, nella quota tariffaria per la fornitura di energia sono stati computati al massimo i costi di cui all’articolo 4 capoverso 2 o 3. 2 Se l’elettricità fornita non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, per la verifica della plausibilità, notifica annualmente alla ElCom, per ogni tecnologia di produzione, la quantità fornita e il prezzo medio computato nella tariffa. Per i grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, esso notifica questi dati singolarmente per ogni impianto di produzione. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2022 (RU 20191381).
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Art. 5 Garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente
1 La società nazionale di rete, i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. A tal fine, tengono conto, oltre che delle direttive vincolanti: - a.
- di regolamenti, norme e raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute, in particolare della «European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)»;
- b.
- delle raccomandazioni dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.17
2 La società nazionale di rete concorda con i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti, in modo unitario, i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare un regolamento per la riduzione automatica del carico e per l’adeguamento della produzione nelle centrali elettriche in caso di minaccia per l’esercizio stabile della rete. 3 Se un gestore di rete, un produttore o uno degli altri partecipanti si rifiuta di concludere un accordo ai sensi del capoverso 2, la ElCom dispone mediante decisione la conclusione del contratto. 4 In caso di minaccia per l’esercizio stabile della rete, la società nazionale di rete deve, per legge, adottare o disporre tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della rete (art. 20 cpv. 2 lett. c LAEl). Se una disposizione della società nazionale di rete non è rispettata, questa può adottare una misura sostitutiva a spese del destinatario della disposizione. 5 Gli obblighi derivanti da accordi ai sensi dei capoversi 2 e 3 e l’imputazione delle spese di cui al capoverso 4 sono fatti valere al foro civile. 6 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti disposizioni tecniche e amministrative, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute.18 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559).
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Art. 5a Scenario di riferimento 19
Dopo la sua approvazione, lo scenario di riferimento (art. 9a LAEl) è riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni. 19 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 5b Principi di pianificazione della rete 20
I principi di pianificazione della rete descrivono in particolare il metodo da applicare per il dimensionamento delle reti elettriche e i criteri di valutazione. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 5c Coordinamento della pianificazione della rete 21
Le informazioni necessarie per il coordinamento della pianificazione della rete comprendono, in particolare, informazioni sulla rete esistente, sui progetti di rete pianificati e previsioni sulla produzione e sul consumo. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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Art. 6 Informazione della ElCom 22
1 I gestori delle reti di distribuzione con tensione nominale pari o inferiore a 36 kV sono esentati dall’obbligo di informare la ElCom ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LAEl.23 2 Tutti i gestori di reti sono tenuti a presentare ogni anno alla ElCom gli usuali indicatori internazionali relativi alla qualità dell’approvvigionamento, come la durata media di interruzione («Customer Average Interruption Duration Index», CAIDI), la non disponibilità media del sistema («System Average Interruption Duration Index», SAIDI) e la frequenza media di interruzione («System Average Interruption Frequency Index», SAIFI). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 20191381). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 20191381).
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Art. 6a Piani pluriennali 24
1 Nel piano pluriennale la società nazionale di rete riporta i suoi progetti di rete e illustra quanto segue: - a.
- la designazione del progetto;
- b.
- il tipo di investimento, in particolare se si tratta di un’ottimizzazione, un potenziamento o un ampliamento della rete;
- c.
- lo stato della pianificazione, dell’approvazione o della realizzazione;
- d.
- il momento della messa in esercizio prevista;
- e.
- la stima dei costi di progetto;
- f.
- la necessità del progetto comprovandone l’efficacia dal profilo economico e tecnico.
2 I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV sono redatti dai gestori di rete entro nove mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 20191381).
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Art. 6b Informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni 25
Nell’accordo di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 LAEl è possibile stabilire un indennizzo a favore di un Cantone unicamente per i compiti di informazione dell’opinione pubblica che assume oltre il proprio mandato di base e per l’informazione dell’opinione pubblica che fornisce in adempimento di un mandato della Confederazione. 25 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
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