Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), ordina: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
2 Essa si applica alle linee di interconnessione, compresi gli impianti accessori necessari al trasporto di energia elettrica, nella rete di trasporto transfrontaliera:
3 ...4 2 RS 734.7 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1391). 4 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 10 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1391). |
Art. 2 Eccezione all’accesso alla rete
1 La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) può esentare parzialmente o interamente il gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete se:
2 È fatta salva la messa all’asta delle capacità non utilizzate di cui all’articolo 11. 3 La capacità di trasporto è definita in base al metodo di calcolo riconosciuto a livello internazionale. 5 RS 734.7 |
Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda
La documentazione da allegare alla domanda deve contenere tutti i dati necessari per la valutazione, in particolare:
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Art. 6 Contenuto del regime delle eccezioni
1 La ElCom decide in particolare:
2 Nel decidere tiene conto di un rapporto equilibrato tra rischio e redditività dell’investimento. 3 Se i contenuti del regime delle eccezioni sono definiti in modo tale che risultano divergenze rispetto alle disposizioni vigenti all’estero, la società nazionale di rete tiene conto degli effetti che ne derivano soprattutto nella ripartizione dei ricavi dell’asta, basandosi sui contratti da essa conclusi con i gestori di rete esteri. |
Art. 7 Capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete
1 La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete corrisponde all’aumento della capacità di trasporto generato dalla linea di interconnessione.
3 La parte garantita ammonta perlomeno alla metà della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. 4 La parte non garantita spetta al richiedente solo se le circostanze di esercizio lo permettono. 5 Il gestore che mantiene la disponibilità minima concordata con la società nazionale di rete ha a disposizione la capacità anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è in esercizio. |
Art. 8 Indennizzo nell’ambito dell’utilizzazione transfrontaliera della rete
1 Per la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete, il gestore non ha diritto alle entrate risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2 OAEl.
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Art. 9 Esercizio della rete e prestazioni di servizio relative al sistema
1 Al fine di garantire un esercizio sicuro della rete, la società nazionale di rete e il gestore concordano la procedura per la riduzione delle capacità. 2 Essi concordano inoltre l’indennizzo per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema e per i requisiti minimi tecnici e operativi per l’esercizio della rete. 3 È fatta salva la procedura che la ElCom può disciplinare in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LAEl7. 7 RS 734.7 |
Art. 10 Procedura nel quadro della gestione del bilancio
Il gestore istituisce un gruppo di bilancio per l’utilizzazione della capacità oggetto dell’eccezione all’accesso alla rete o si associa a un gruppo esistente e notifica ogni giorno la capacità utilizzata alla società nazionale di rete. |
Art. 12 Fine del regime delle eccezioni
1 Allo scadere del regime delle eccezioni, il proprietario trasferisce la linea di interconnessione alla società nazionale di rete. Per tale operazione riceve in contropartita azioni della società nazionale di rete, altri diritti o un indennizzo finanziario. 2 Se il proprietario non rispetta quest’obbligo, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 33 capoverso 5 LAEl8. 8 RS 734.7 |
Art. 13 Disposizioni transitorie
La ElCom può concedere agevolazioni in merito alle condizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 per le linee di interconnessione, in particolare quelle a corrente alternata, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza:
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