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Art. 10 Test preliminari 30
1 Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare strumenti per test preliminari che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. 2 Se vi sono indizi tali da lasciar supporre che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo, la polizia può eseguire test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore. 3 I test preliminari devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello strumento impiegato. 4 Se il risultato dei test preliminari è negativo e la persona controllata non mostra indizi d’inabilità alla guida, si rinuncia a effettuare ulteriori accertamenti. 5 Se il test preliminare relativo al consumo di alcol risulta positivo oppure nel caso in cui la polizia non abbia impiegato uno strumento per test preliminari, viene eseguito un accertamento etilometrico. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 10a Accertamento etilometrico 31
1 L’accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando: - a.
- un etilometro precursore di cui all’articolo 11;
- b.
- un etilometro probatorio di cui all’articolo 11a.
2 Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 11 cpv. 3). 31 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 11 Accertamento etilometrico preliminare e riconoscimento dei valori 32
1 L’accertamento con etilometro precursore può essere effettuato: - a.
- dopo un tempo di attesa di almeno 20 minuti; o
- b.
- dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dello strumento.
2 Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue. 3 Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata: - a.
- pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
- b.
- pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l per le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 ONC33;
- c.
- pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.
4 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200634 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 5 L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.
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Art. 11a Accertamento etilometrico probatorio 35
1 L’accertamento con etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti. 2 Se l’etilometro rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’accertamento etilometrico. 3 Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 4 L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri probatori.
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Art. 12 Esame del sangue per rilevare la presenza di alcol 37
1 L’esame del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se: - a.
- il risultato dell’accertamento etilometrico preliminare:
- 1.
- è superiore ai valori che possono essere riconosciuti con la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio,
- 2.
- non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio;
- b.
- il risultato dell’accertamento etilometrico è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebrietà un veicolo due o più ore prima del controllo;
- c.
- la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un accertamento etilometrico o elude lo scopo di tale provvedimento;
- d.
- la persona interessata lo richiede.
2 L’esame del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest’ultimo non è idoneo ad accertare l’infrazione. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 12a Esame del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall’alcol 38
L’esame del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all’influsso dell’alcol. È possibile disporre anche un prelievo delle urine. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 12b Persone da sottoporre agli accertamenti 39
Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10–12a tutte le persone da non escludere a tal fine. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 13 Obblighi della polizia
1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che: - a.
- in caso di rifiuto di sottoporsi a un test preliminare o all’accertamento etilometrico, verrà disposto un esame del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
- b.
- il riconoscimento del risultato dell’accertamento etilometrico di cui all’articolo 11 comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale;
- c.
- la persona interessata può richiedere un esame del sangue.40
2 Se la persona interessata si rifiuta di sottoporsi a un test preliminare, all’accertamento etilometrico, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, occorre informarla sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16ccpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 91a cpv. 1 LCStr).41 3 L’accertamento etilometrico, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometriche e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere registrati in un rapporto. L’USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.42 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 14 Prelievo del sangue e delle urine
1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata. 2 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’USTRA. 3 Su proposta dei Cantoni, l’USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.
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Art. 15 Esame medico
1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto. 2 L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.
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Art. 16 Parere di un perito
1 I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all’attenzione dell’autorità penale e dell’autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sull’abilità alla guida se: - a.
- nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l’abilità alla guida e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC43;
- b.
- una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d’inabilità alla guida.
2 Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni. 3 Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che: - a.
- possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di «Tossicologo/a forense SSLM» rilasciato dalla Società svizzera di medicina legale o un titolo di specializzazione estero equivalente; e
- b.
- possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.44
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Art. 17 Altro accertamento dell’inabilità alla guida 45
È possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento relativo al consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l’accertamento etilometrico46, l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 4671). 46 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU2015 2585).
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Art. 18 Procedura
L’USTRA disciplina le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l’inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti.
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Art. 19 Diplomatici e persone con statuto analogo
I conducenti al beneficio di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposti, senza il loro consenso, a esami per l’accertamento dell’inabilità alla guida.
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