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Ordinanza dell’USTRA
concernente l’ordinanza sul controllo
della circolazione stradale
(OOCCS-USTRA)

del 22 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Ufficio federale delle strade (USTRA),
d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti,

visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3,
15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e
45 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale (OCCS),3

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

2 RS 741.013

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za con­tie­ne le di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve dell’OCCS.

Art. 2 Personale incaricato del controllo e della valutazione  

1 Le com­pe­ten­ze per l’ese­cu­zio­ne di con­trol­li del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le so­no ret­te da­gli ar­ti­co­li 3 e 4 OCCS.

2 L’ubi­ca­zio­ne, l’in­stal­la­zio­ne, l’im­pie­go e la ma­nu­ten­zio­ne di si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne per l’ac­cer­ta­men­to uf­fi­cia­le di fat­ti nel qua­dro di con­trol­li del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le so­no di esclu­si­va com­pe­ten­za di per­so­na­le for­ma­to.

3 Il per­so­na­le in­ca­ri­ca­to del con­trol­lo e del­la va­lu­ta­zio­ne dei da­ti de­ve:

a.
pos­se­de­re le ne­ces­sa­rie co­no­scen­ze spe­cia­li­sti­che teo­ri­che e pra­ti­che re­la­ti­ve al ti­po e al si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne, all’ese­cu­zio­ne del­la mi­su­ra­zio­ne in que­stio­ne e al­la va­lu­ta­zio­ne dei da­ti ri­ca­va­ti;
b.
es­se­re au­to­riz­za­to dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te a svol­ge­re le at­ti­vi­tà di con­trol­lo e di va­lu­ta­zio­ne.
Art. 3 Procedure e sistemi di misurazione  

1 Le esi­gen­ze in ma­te­ria di pro­ce­du­re e si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne e di ap­pa­rec­chi ac­ces­so­ri cui vie­ne fat­to ri­cor­so nel qua­dro di con­trol­li del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le per l’ac­cer­ta­men­to uf­fi­cia­le di fat­ti, l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to di det­ti si­ste­mi e ap­pa­rec­chi, non­ché i con­trol­li se­guen­ti so­no ret­ti dall’or­di­nan­za del 15 feb­bra­io 20064 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne e in even­tua­li or­di­nan­ze con­cer­nen­ti lo stru­men­to di mi­su­ra­zio­ne spe­ci­fi­co.

2 Chi uti­liz­za un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne de­ve ga­ran­ti­re che lo stes­so sia con­for­me ai re­qui­si­ti le­ga­li e che sia­no ese­gui­te le pro­ce­du­re per il man­te­ni­men­to del­la sta­bi­li­tà del­la mi­su­ra­zio­ne. Que­sto con­cer­ne in par­ti­co­la­re even­tua­li nor­me re­la­ti­ve all’ap­pro­va­zio­ne, al­la ve­ri­fi­ca­zio­ne e al­la mar­ca­tu­ra di si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne.

3 Van­no os­ser­va­ti gli im­pie­ghi pre­vi­sti, le con­di­zio­ni di fun­zio­na­men­to e gli one­ri sta­bi­li­ti nel qua­dro dell’ap­pro­va­zio­ne, non­ché le istru­zio­ni del pro­dut­to­re.

45

4 RS 941.210

5 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, con ef­fet­to dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

Art. 4 Infrazioni constatate mediante sistemi di misurazione  

1 Ogni in­fra­zio­ne con­sta­ta­ta me­dian­te un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne de­ve es­se­re ri­le­va­ta in mo­do ta­le che i va­lo­ri mi­su­ra­ti pos­sa­no es­se­re at­tri­bui­ti ine­qui­vo­ca­bil­men­te a un so­lo vei­co­lo o con­du­cen­te.

2 È con­si­de­ra­to un ac­cer­ta­men­to di con­trav­ven­zio­ni me­dian­te im­pian­ti di sor­ve­glian­za au­to­ma­ti­ci ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra b del­la leg­ge del 24 giu­gno 19706 sul­le mul­te di­sci­pli­na­ri l’ac­cer­ta­men­to fat­to sul­la scor­ta di ma­te­ria­le fo­to­gra­fi­co o fil­mi­co pro­dot­to da un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne au­to­ma­ti­ca.

6 [RU 1972 734, 1996 1075, 2006 3545art. 44 n. 4, 2012 6291n. II, 2013 4669. RU 2017 6559all. n. I]. Ve­di ora: art. 3 cpv. 2 del­la L del 18 mar­zo 2016 sul­le mul­te di­sci­pli­na­ri (RS 314.1).

Art. 5 Trasmissione di dati  

Nel­la tra­smis­sio­ne di­gi­ta­le di da­ti di mi­su­ra­zio­ni o im­ma­gi­ni de­ve es­se­re ga­ran­ti­ta l’in­te­gri­tà dei da­ti.

Capitolo 2: Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori

Sezione 1: Controlli della velocità

Art. 6 Tipi di misurazione  

Per i con­trol­li del­la ve­lo­ci­tà van­no adot­ta­ti an­zi­tut­to i se­guen­ti ti­pi di mi­su­ra­zio­ne:

a.
ri­le­va­men­ti con si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne sta­zio­na­ri sor­ve­glia­ti da un ad­det­to;
b.
ri­le­va­men­ti con si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne sta­zio­na­ri che fun­zio­na­no au­to­no­ma­men­te;
c.
ri­le­va­men­ti mo­bi­li:
1.
da un vei­co­lo equi­pag­gia­to con un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne o da un eli­cot­te­ro (mi­su­ra­zio­ne del­la ve­lo­ci­tà in mo­vi­men­to), op­pu­re
2.
me­dian­te un vei­co­lo in­se­gui­to­re, sta­bi­len­do la ve­lo­ci­tà del vei­co­lo in­se­gui­to tra­mi­te un raf­fron­to del­le ve­lo­ci­tà dei due vei­co­li (con­trol­lo ef­fet­tua­to da un vei­co­lo in­se­gui­to­re);
d.
i con­trol­li del­la ve­lo­ci­tà su trat­ti stra­da­li, vol­ti al ri­le­va­men­to del­la ve­lo­ci­tà me­dia su un trat­to; le mi­su­ra­zio­ni so­no ef­fet­tua­te con si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne sta­zio­na­ri che fun­zio­na­no in ma­nie­ra au­to­no­ma.
Art. 7 Altre constatazioni del superamento dei limiti di velocità  

1 Il su­pe­ra­men­to dei li­mi­ti di ve­lo­ci­tà può es­se­re con­sta­ta­to du­ran­te un con­trol­lo del­la du­ra­ta di la­vo­ro, di gui­da e di ri­po­so o in se­de di chia­ri­men­to di un in­ci­den­te sul­la scor­ta di re­gi­stra­zio­ni pro­dot­te da ta­chi­gra­fi7 e re­gi­stra­to­ri di fi­ne per­cor­so e da ap­pa­rec­chi di re­gi­stra­zio­ni dei da­ti.

2 Se, sul­la scor­ta di que­ste con­sta­ta­zio­ni, si pro­ce­de al ri­ti­ro dei di­schi per l’ado­zio­ne di mi­su­re, al con­du­cen­te del vei­co­lo è ri­la­scia­ta una con­fer­ma scrit­ta del ri­ti­ro dei di­schi e lo si in­vi­ta a con­se­gnar­la al da­to­re di la­vo­ro.

3 Le mi­su­ra­zio­ni tra­mi­te vei­co­lo in­se­gui­to­re sen­za di­spo­si­ti­vo di mi­su­ra­zio­ne ca­li­bra­to de­vo­no ri­ma­ne­re li­mi­ta­te ai ca­si in cui i li­mi­ti di ve­lo­ci­tà so­no su­pe­ra­ti in mo­do mas­sic­cio.

7 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241)). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto

Art. 8 Margine di sicurezza  

1 Dal­la ve­lo­ci­tà mi­su­ra­ta ar­ro­ton­da­ta per di­fet­to al­la ci­fra in­te­ra più vi­ci­na de­vo­no es­se­re de­dot­ti:

a.
per mi­su­ra­zio­ni tra­mi­te ra­dar:
1.
5 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
6 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
7 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h;
b.
per mi­su­ra­zio­ni tra­mi­te la­ser:
1.
3 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
4 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
5 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h;
c.
per mi­su­ra­zio­ni sta­zio­na­rie tra­mi­te ra­dar in cur­va:
1.
10 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
14 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 101 km/h;
d.
per mi­su­ra­zio­ni mo­bi­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra c nu­me­ro 1 con ra­dar (ra­dar in mo­vi­men­to):
1.
7 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
8 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
9 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h;
e.
per mi­su­ra­zio­ni con ri­le­va­to­ri sta­zio­na­ri a so­glia co­me ri­le­va­to­ri ad anel­lo in­dut­ti­vi, sen­so­ri pie­zoe­let­tri­ci, ri­le­va­to­ri a so­glia ot­ti­ci:
1.
5 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
6 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
7 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h;
f.
per con­trol­li del­la ve­lo­ci­tà su un trat­to stra­da­le:
1.
5 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
6 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
7 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h;
g.8
per con­trol­li ef­fet­tua­ti da un vei­co­lo in­se­gui­to­re tra­mi­te si­ste­ma ap­pro­va­to di ri­le­va­men­to del­la ve­lo­ci­tà a vi­deo e ana­li­si au­to­ma­ti­ca dei da­ti mi­su­ra­ti me­dian­te soft­ware au­to­riz­za­to: i mar­gi­ni di si­cu­rez­za au­to­ma­ti­ci, non in­fluen­za­bi­li dal per­so­na­le in­ca­ri­ca­to del con­trol­lo e del­la va­lu­ta­zio­ne, con­for­me­men­te al cer­ti­fi­ca­to di au­to­riz­za­zio­ne dell’Isti­tu­to fe­de­ra­le di me­tro­lo­gia;
h.9
per con­trol­li ef­fet­tua­ti da un vei­co­lo in­se­gui­to­re che non rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la let­te­ra g: i mar­gi­ni di si­cu­rez­za de­fi­ni­ti nel­la ta­bel­la dell’al­le­ga­to 1;
i.10
per mi­su­ra­zio­ni tra­mi­te vei­co­lo in­se­gui­to­re sen­za di­spo­si­ti­vo di mi­su­ra­zio­ne ca­li­bra­to:
1.
15 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
15 per cen­to per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 101 km/h,
3.
o un mar­gi­ne de­fi­ni­to per il ca­so spe­ci­fi­co dall’Isti­tu­to fe­de­ra­le di me-tro­lo­gia;
j.11
per ri­le­va­men­ti del­la ve­lo­ci­tà sul­la ba­se di una pro­ce­du­ra di mi­su­ra­zio­ne del­le di­stan­ze au­to­riz­za­ta:
1.
5 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 100 km/h,
2.
6 km/h per ve­lo­ci­tà com­pre­se tra 101 e 150 km/h,
3.
7 km/h per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 151 km/h.

2 In ca­so di re­gi­stra­zio­ni pro­dot­te da ta­chi­gra­fi o re­gi­stra­to­ri di fi­ne per­cor­so e da ap­pa­rec­chi di re­gi­stra­zio­ne dei da­ti, dal­la ve­lo­ci­tà ri­le­va­ta de­vo­no es­se­re de­dot­ti:12

a.13
10 km/h per ta­chi­gra­fi ana­lo­gi­ci (art. 100 cpv. 4 dell’or­di­nan­za del 19 giu­gno 199514 con­cer­nen­te le esi­gen­ze tec­ni­che per i vei­co­li stra­da­li, OETV) e per re­gi­stra­to­ri di fi­ne per­cor­so ana­lo­gi­ci;
b.15
6 km/h per ta­chi­gra­fi di­gi­ta­li (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per re­gi­stra­to­ri di fi­ne per­cor­so di­gi­ta­li;
c.
14 km/h per ap­pa­rec­chi di re­gi­stra­zio­ne dei da­ti (art. 102 OETV).

3 Se il ri­le­va­men­to del­la ve­lo­ci­tà av­vie­ne tra­mi­te un si­ste­ma di sor­ve­glian­za del­la fa­se ros­sa dei se­ma­fo­ri in com­bi­na­zio­ne a ri­ve­la­to­ri ad anel­lo non omo­lo­ga­ti, dal­la ve­lo­ci­tà ri­le­va­ta si de­du­co­no i se­guen­ti mar­gi­ni di si­cu­rez­za:

a.
5 km/h per ve­lo­ci­tà fi­no a 50 km/h;
b.
il 10 per cen­to per ve­lo­ci­tà su­pe­rio­ri o ugua­li a 51 km/h.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

9 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

10 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

11 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).

14 RS 741.41

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).

Art. 9 Documentazione  

I va­lo­ri mi­su­ra­ti ri­le­va­ti nell’am­bi­to del su­pe­ra­men­to dei li­mi­ti di ve­lo­ci­tà de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­ti con sup­por­ti fo­to­me­tri­ci as­sie­me al­la si­tua­zio­ne del traf­fi­co. In ca­si mo­ti­va­ti, l’USTRA può con­ce­de­re de­ro­ghe.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 10  

1 I si­ste­mi di sor­ve­glian­za del­la fa­se ros­sa dei se­ma­fo­ri ser­vo­no an­zi­tut­to a ri­le­va­re le in­fra­zio­ni all’ob­bli­go di fer­mar­si se­gna­la­to dal se­ma­fo­ro.

2 Pos­so­no es­se­re com­bi­na­ti con si­ste­mi per la mi­su­ra­zio­ne del­la ve­lo­ci­tà.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 11  

Il soft­ware im­pie­ga­to per il con­trol­lo del­la du­ra­ta del la­vo­ro, del­la gui­da e del ri­po­so de­ve ga­ran­ti­re al­me­no le ope­ra­zio­ni se­guen­ti:

a.
let­tu­ra dei da­ti del­la car­ta del con­du­cen­te sen­za ta­chi­gra­fo di­gi­ta­le;
b.
let­tu­ra dei da­ti di ta­chi­gra­fi e di car­te dei con­du­cen­ti dal ta­chi­gra­fo di­gi­ta­le;
c.
di­gi­ta­liz­za­zio­ne di di­schi;
d.
re­gi­stra­zio­ne ma­nua­le di da­ti;
e.
ana­li­si di di­spo­si­zio­ni na­zio­na­li e in­ter­na­zio­na­li re­la­ti­ve al­la du­ra­ta del la­vo­ro, del­la gui­da e del ri­po­so;
f.
ana­li­si del­la ve­lo­ci­tà e del trat­to per­cor­so;
g.
ana­li­si di da­ti trat­ti dal ta­chi­gra­fo, dai di­schi e dal­le car­te dei con­du­cen­ti;
h.
im­por­ta­zio­ne, espor­ta­zio­ne e ar­chi­via­zio­ne di fi­le ori­gi­na­li dal ta­chi­gra­fo di­gi­ta­le e dal­le car­te dei con­du­cen­ti;
i.
con­nes­sio­ne al re­gi­stro sviz­ze­ro del­le car­te per il ta­chi­gra­fo e ai cor­ri­spon­den­ti re­gi­stri este­ri per la ve­ri­fi­ca e la no­ti­fi­ca di da­ti;
j.
ana­li­si sta­ti­sti­che e tra­smis­sio­ne di da­ti ad al­tri uti­liz­za­to­ri dei da­ti.

Capitolo 4: Controllo del peso

Art. 12 Controllo del funzionamento  

Pri­ma del lo­ro im­pie­go, è ne­ces­sa­rio con­trol­la­re il fun­zio­na­men­to dei si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne. Nel ca­so di bi­lan­ce pe­sa­ruo­te va ve­ri­fi­ca­to inol­tre che la pre­ci­sio­ne del­la mi­su­ra­zio­ne dei due stru­men­ti coin­ci­da.

Art. 13 Margine di sicurezza 16  

1 Do­ve non può es­se­re su­pe­ra­ta la so­glia di un de­ter­mi­na­to pe­so, dal ca­ri­co de­gli as­si ri­le­va­to, dal pe­so ef­fet­ti­vo ri­le­va­to o dal ca­ri­co del di­spo­si­ti­vo d’ap­pog­gio ri­le­va­to va de­dot­to un mar­gi­ne di si­cu­rez­za del 3 per cen­to. Se det­to mar­gi­ne è in­fe­rio­re al dop­pio del­la di­vi­sio­ne di ve­ri­fi­ca del­la bi­lan­cia in kg, va de­dot­to que­st’ul­ti­mo va­lo­re co­me mar­gi­ne di si­cu­rez­za.

2 Do­ve non si può an­da­re sot­to la so­glia di un de­ter­mi­na­to pe­so, se­gna­ta­men­te del pe­so mi­ni­mo d’ade­ren­za, ai ca­ri­chi de­gli as­si ri­le­va­ti o ai pe­si ef­fet­ti­vi ri­le­va­ti va ag­giun­to un mar­gi­ne di si­cu­rez­za del 3 per cen­to. Se det­to mar­gi­ne è in­fe­rio­re al dop­pio del­la di­vi­sio­ne di ve­ri­fi­ca del­la bi­lan­cia in kg, va ag­giun­to que­st’ul­ti­mo va­lo­re co­me mar­gi­ne di si­cu­rez­za.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 16 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Art. 1417  

17 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’USTRA del 16 ott. 2019, con ef­fet­to dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Capitolo 5: Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma

Art. 15 Definizione  

Gli im­pian­ti di mi­su­ra­zio­ne del­la sa­go­ma so­no si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne elet­tro­ni­ci do­ta­ti di scan­ner a la­ser per l’ac­cer­ta­men­to uf­fi­cia­le del­le di­men­sio­ni di vei­co­li e com­bi­na­zio­ni di vei­co­li.

Art. 16 Margine di sicurezza  

Dai va­lo­ri mi­su­ra­ti tra­mi­te im­pian­ti di mi­su­ra­zio­ne del­la sa­go­ma, ar­ro­ton­da­ti per di­fet­to al cen­ti­me­tro in­te­ro più vi­ci­no, per l’ac­cer­ta­men­to del­le di­men­sio­ni di vei­co­li e com­bi­na­zio­ni di vei­co­li de­vo­no es­se­re de­dot­ti i se­guen­ti va­lo­ri:

a.
al­tez­za: 5 cm;
b.
lar­ghez­za: 4 cm; e
c.
lun­ghez­za: 10 cm.

Capitolo 6: Controllo dell’abilità alla guida

Sezione 1: Misurazione etilometrica 18

18 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 17 e 1819  

19 Abro­ga­ti dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, con ef­fet­to dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

Art. 19 Istruzioni per l’uso 20  

Gli eti­lo­me­tri pre­cur­so­ri e gli eti­lo­me­tri pro­ba­to­ri de­vo­no es­se­re im­pie­ga­ti in con­for­mi­tà con le istru­zio­ni per l’uso for­ni­te dal pro­dut­to­re.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Art. 20 Margine di sicurezza 21  

Non è con­sen­ti­to ef­fet­tua­re al­cu­na de­tra­zio­ne dai va­lo­ri in­di­ca­ti da­gli eti­lo­me­tri pre­cur­so­ri e da­gli eti­lo­me­tri pro­ba­to­ri.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Art. 21 Malfunzionamento degli strumenti 22  

In ca­so di mal­fun­zio­na­men­to o di dub­bi cir­ca la pre­ci­sio­ne del­la mi­su­ra­zio­ne, gli eti­lo­me­tri pre­cur­so­ri e gli eti­lo­me­tri pro­ba­to­ri pos­so­no es­se­re nuo­va­men­te im­pie­ga­ti sol­tan­to do­po es­se­re sta­ti sot­to­po­sti al­le se­guen­ti pro­ce­du­re di ve­ri­fi­ca di con­for­mi­tà se­con­do l’or­di­nan­za del DFGP del 30 gen­na­io 201523 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne dell’al­col nell’aria espi­ra­ta (OMAA):

a.
gli eti­lo­me­tri pre­cur­so­ri, a una ma­nu­ten­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra b OMAA e a una re­go­la­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra c OMAA;
b.
gli eti­lo­me­tri pro­ba­to­ri, a una nuo­va ta­ra­tu­ra di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra a OMAA, a una ma­nu­ten­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra b OMAA e a una re­go­la­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra c OMAA.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

23 RS 941.210.4

Sezione 2: Analisi del sangue e delle urine

Art. 22 Ordine  

1 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te im­par­ti­sce l’or­di­ne di ana­li­si del san­gue e del­le uri­ne ser­ven­do­si del rap­por­to di cui all’al­le­ga­to 2.

2 L’or­di­ne di ana­li­si per ri­le­va­re trac­ce di stu­pe­fa­cen­ti o me­di­ca­men­ti com­por­ta an­che un or­di­ne per le ana­li­si del­la con­cen­tra­zio­ne del tas­so di al­co­le­mia nel san­gue, quan­do esi­ste il so­spet­to che la per­so­na in­te­res­sa­ta, ol­tre a stu­pe­fa­cen­ti e me­di­ca­men­ti, ab­bia con­su­ma­to an­che al­col.

3 L’au­to­ri­tà de­ve tra­smet­te­re al la­bo­ra­to­rio tut­ti i da­ti e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie, se­gna­ta­men­te il rap­por­to di un’even­tua­le vi­si­ta me­di­ca di cui all’al­le­ga­to 3.

4 Il la­bo­ra­to­rio de­ve in­for­ma­re sen­za in­du­gio l’au­to­ri­tà da cui ha ri­ce­vu­to l’or­di­ne al­lor­quan­do emer­go­no in­con­gruen­ze re­la­ti­ve ai cam­pio­ni ri­ce­vu­ti e al­la do­cu­men­ta­zio­ne o al­lor­quan­do non è pos­si­bi­le adem­pie­re all’or­di­ne.

Art. 23 Obbligo di documentazione  

Il la­bo­ra­to­rio de­ve do­cu­men­ta­re i ri­sul­ta­ti de­gli esa­mi e sti­la­re un rap­por­to d’esa­me o una pe­ri­zia da de­sti­na­re all’au­to­ri­tà da cui ha ri­ce­vu­to l’or­di­ne.

Art. 24 Controperizia  

1 Se or­di­na una con­tro­pe­ri­zia sul­le ana­li­si, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te do­vrà in­for­ma­re il la­bo­ra­to­rio in­ca­ri­ca­to del­lo svol­gi­men­to del­le stes­se che si trat­ta di una con­tro­pe­ri­zia.

2 Il la­bo­ra­to­rio che ha svol­to le pri­me ana­li­si sot­to­po­ste a ve­ri­fi­ca met­te a di­spo­si­zio­ne dell’esper­to in­ca­ri­ca­to del­lo svol­gi­men­to del­la con­tro­pe­ri­zia il cam­pio­ne in que­stio­ne e, se ne­ces­sa­rio, i rap­por­ti re­la­ti­vi al­le mi­su­ra­zio­ni del­la se­rie cor­ri­spon­den­te.

3 L’esper­to de­ve il­lu­stra­re il ri­sul­ta­to del­la con­tro­pe­ri­zia.

4 Se la con­tro­pe­ri­zia con­fer­ma il re­fer­to del­le pri­me ana­li­si, per la con­sta­ta­zio­ne del­la gui­da in sta­to di ebrie­tà o sot­to l’ef­fet­to di stu­pe­fa­cen­ti o me­di­ca­men­ti fa sta­to il re­fer­to del­le pri­me ana­li­si.

Art. 25 Conservazione di campioni e registrazioni  

1 Il la­bo­ra­to­rio de­ve:

a.
con­ser­va­re i cam­pio­ni di san­gue e uri­na ri­ma­sti do­po le ana­li­si in un con­ge­la­to­re a una tem­pe­ra­tu­ra in­fe­rio­re o ugua­le a –18 °C nel lo­ro con­te­ni­to­re ori­gi­na­le per al­me­no un an­no o, su or­di­ne dell’au­to­ri­tà istrut­to­ria, fi­no al ter­mi­ne del­la pro­ce­du­ra;
b.
con­ser­va­re per al­me­no cin­que an­ni tut­ti i do­cu­men­ti e le re­gi­stra­zio­ni ne­ces­sa­ri ai fi­ni del­la trac­cia­bi­li­tà.

2 Il la­bo­ra­to­rio de­ve men­zio­na­re i ter­mi­ni mi­ni­mi di con­ser­va­zio­ne nel rap­por­to d’esa­me o nel­la pe­ri­zia.

3 In ca­si par­ti­co­la­ri il man­dan­te può esi­ge­re ter­mi­ni di con­ser­va­zio­ne più lun­ghi.

Sezione 3: Messa a verbale, consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue

Art. 26  

1 L’ese­cu­zio­ne dell’ac­cer­ta­men­to eti­lo­me­tri­co24, il pre­lie­vo del­le uri­ne, gli ac­cer­ta­men­ti dell’au­to­ri­tà di con­trol­lo, il ri­co­no­sci­men­to dei ri­sul­ta­ti del­le mi­su­ra­zio­ni eti­lo­me­tri­ca e l’or­di­ne di pre­lie­vo del san­gue e del­le uri­ne o la con­fer­ma di ta­le or­di­ne (art. 13 cpv. 3 OCCS) de­vo­no es­se­re ac­cer­ta­ti in un rap­por­to se­con­do l’al­le­ga­to 2.

1bis Nel ca­so di ac­cer­ta­men­to con eti­lo­me­tro pro­ba­to­rio, si de­ve as­si­cu­ra­re che la mi­su­ra­zio­ne ven­ga at­tri­bui­ta al­la per­so­na con­trol­la­ta.25

2 Se la per­so­na con­trol­la­ta di­chia­ra di aver con­su­ma­to al­col do­po l’even­to (con­su­mo di al­col tra l’even­to e il pre­lie­vo di san­gue), bi­so­gna in­ter­ro­gar­la in me­ri­to al ti­po di be­van­da, al­la quan­ti­tà e al mo­men­to del con­su­mo. Even­tua­li pro­ve de­vo­no es­se­re rac­col­te.

3 Il rap­por­to dell’esa­me me­di­co con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 OCCS si ba­sa sull’al­le­ga­to 3.

24 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Sezione 4: Riconoscimento dei laboratori

Art. 27 Inoltro della domanda di riconoscimento  

1 La do­man­da di ri­co­no­sci­men­to de­ve es­se­re cor­re­da­ta di una do­cu­men­ta­zio­ne com­ple­ta con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni dell’USTRA.

2 La do­man­da per il ri­co­no­sci­men­to qua­le ca­po di la­bo­ra­to­rio, suo so­sti­tu­to e qua­le pe­ri­to de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta dal la­bo­ra­to­rio o dal ser­vi­zio com­pe­ten­te.

Art. 28 Riconoscimento provvisorio quale laboratorio  

1 Ini­zial­men­te il ri­co­no­sci­men­to qua­le la­bo­ra­to­rio è ri­la­scia­to a ti­to­lo prov­vi­so­rio.

2 L’USTRA ri­la­scia il ri­co­no­sci­men­to prov­vi­so­rio per la du­ra­ta di un an­no se la do­man­da sod­di­sfa le con­di­zio­ni for­ma­li e il la­bo­ra­to­rio ha su­pe­ra­to una pro­va di at­ti­tu­di­ne.

3 L’USTRA può re­vo­ca­re il ri­co­no­sci­men­to prov­vi­so­rio se il la­bo­ra­to­rio non sod­di­sfa più le con­di­zio­ni ri­chie­ste.

Art. 29 Riconoscimento definitivo quale laboratorio  

1 L’USTRA ri­la­scia il ri­co­no­sci­men­to de­fi­ni­ti­vo se per la du­ra­ta del ri­co­no­sci­men­to prov­vi­so­rio il la­bo­ra­to­rio ha su­pe­ra­to le pro­ve di at­ti­tu­di­ne or­ga­niz­za­te dall’USTRA e un au­dit.

2 Se il la­bo­ra­to­rio non sod­di­sfa que­sti re­qui­si­ti, l’USTRA può pro­ro­ga­re il ri­co­no­sci­men­to prov­vi­so­rio se il la­bo­ra­to­rio pre­ve­de di sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni ri­chie­ste.

3 L’USTRA sti­la un elen­co dei la­bo­ra­to­ri ri­co­no­sciu­ti.

Art. 30 Revoca del riconoscimento definitivo quale laboratorio  

L’USTRA può re­vo­ca­re il ri­co­no­sci­men­to de­fi­ni­ti­vo di un la­bo­ra­to­rio se­gna­ta­men­te se que­sto:

a.
non par­te­ci­pa a una pro­va di at­ti­tu­di­ne sen­za for­ni­re mo­ti­va­zio­ne al­cu­na;
b.
non su­pe­ra una pro­va di at­ti­tu­di­ne e non adem­pie, en­tro il ter­mi­ne fis­sa­to, agli one­ri di­spo­sti a se­gui­to del­la pro­va;
c.
ri­fiu­ta di sot­to­por­si a un au­dit;
d.
non adem­pie en­tro il ter­mi­ne fis­sa­to agli one­ri di­spo­sti a se­gui­to di un au­dit;
e.
non sod­di­sfa i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za o del­le istru­zio­ni dell’USTRA.
Art. 31 Riconoscimento quale capo di laboratorio  

1 L’USTRA ri­co­no­sce qua­le ca­po di la­bo­ra­to­rio e qua­le suo so­sti­tu­to chi è ti­to­la­re di un di­plo­ma di una scuo­la uni­ver­si­ta­ria o di una scuo­la uni­ver­si­ta­ria pro­fes­sio­na­le se­gna­ta­men­te in chi­mi­ca, bio­chi­mi­ca o far­ma­cia, e van­ta una par­ti­co­la­re espe­rien­za nel cor­ri­spon­den­te cam­po spe­ci­fi­co (ana­li­si dell’al­co­le­mia, tos­si­co­lo­gia fo­ren­se).26

2 La do­man­da di ri­co­no­sci­men­to de­ve es­se­re cor­re­da­ta di un cur­ri­cu­lum vi­tae e da una do­cu­men­ta­zio­ne sul­le at­ti­vi­tà pro­fes­sio­na­li svol­te.

3 L’USTRA può au­to­riz­za­re de­ro­ghe ai re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 1.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

Sezione 5: Garanzia di qualità per i laboratori

Art. 32 Controlli esterni di qualità  

1 I la­bo­ra­to­ri de­vo­no par­te­ci­pa­re al­le pro­ve di at­ti­tu­di­ne (con­trol­li ester­ni di qua­li­tà) or­ga­niz­za­te a sca­den­ze re­go­la­ri dall’USTRA. L’USTRA può av­va­ler­si del­la col­la­bo­ra­zio­ne di esper­ti.

2 I ri­sul­ta­ti del­le pro­ve di at­ti­tu­di­ne so­no con­fi­den­zia­li. Es­si so­no co­mu­ni­ca­ti a tut­ti i la­bo­ra­to­ri par­te­ci­pan­ti. La co­mu­ni­ca­zio­ne av­vie­ne ga­ran­ten­do l’ano­ni­ma­to dei la­bo­ra­to­ri.

Art. 33 Audit  

1 I la­bo­ra­to­ri de­vo­no sot­to­por­si agli au­dit che l’USTRA or­ga­niz­za a sca­den­ze re­go­la­ri.

2 Ogni la­bo­ra­to­rio è sot­to­po­sto ad au­dit al­me­no ogni cin­que an­ni. In ca­so di in­di­zi di ir­re­go­la­ri­tà, un au­dit può es­se­re svol­to in qual­sia­si mo­men­to.

3 I la­bo­ra­to­ri de­vo­no ga­ran­ti­re agli ispet­to­ri il li­be­ro ac­ces­so a lo­ca­li, ap­pa­rec­chi, do­cu­men­ti e re­gi­stri, non­ché for­ni­re in­for­ma­zio­ni su me­to­di, ap­pa­rec­chi e mi­su­re in­ter­ne vol­te a in­cre­men­ta­re la qua­li­tà.

4 Se un la­bo­ra­to­rio è ac­cre­di­ta­to dal ser­vi­zio d’ac­cre­di­ta­men­to sviz­ze­ro di cui all’ar­ti­co­lo 5 dell’or­di­nan­za del 17 giu­gno 199627 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne, non ven­go­no ef­fet­tua­ti au­dit ai sen­si del ca­po­ver­so 1. Il la­bo­ra­to­rio de­ve tut­ta­via pre­sen­ta­re una li­sta di con­trol­lo do­po ogni au­dit con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni dell’USTRA. So­no fat­ti sal­vi gli au­dit sup­ple­men­ta­ri or­ga­niz­za­ti dall’USTRA in ca­so di in­di­zi di ir­re­go­la­ri­tà.

Sezione 6: Prova della presenza di sostanze stupefacenti

Art. 34  

La pre­sen­za del­le so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 13 no­vem­bre 196228 sul­le nor­me del­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le è pro­va­ta se i va­lo­ri nel san­gue rag­giun­go­no o su­pe­ra­no i se­guen­ti li­mi­ti:

a.
THC 1,5 µg/L
b.
mor­fi­na li­be­ra 15 µg/L
c.
co­cai­na 15 µg/L
d.
am­fe­ta­mi­na 15 µg/L
e.
me­tam­fe­ta­mi­na 15 µg/L
f.
MDEA 15 µg/L
g.
MD­MA 15 µg/L

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 35 Controllo dello stato tecnico: rapporto di controllo e certificato  

1 Il rap­por­to di con­trol­lo giu­sta l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 4 OCCS è ret­to dal­le nor­me di cui all’al­le­ga­to 4.

2 In luo­go del rap­por­to di con­trol­lo è pos­si­bi­le ri­la­scia­re un cer­ti­fi­ca­to sull’ese­cu­zio­ne del con­trol­lo (cer­ti­fi­ca­to di con­trol­lo). Es­sa do­vrà con­te­ne­re al­me­no le in­di­ca­zio­ni di cui ai pun­ti 1–5, 9 e 13 del rap­por­to di con­trol­lo nell’al­le­ga­to 4 e ri­por­ta­re even­tua­li con­te­sta­zio­ni at­te­sta­te.

Art. 36 Controllo delle merci pericolose: rapporto di controllo e certificato  

1 La li­sta di con­trol­lo de­bi­ta­men­te com­pi­la­ta (rap­por­to di con­trol­lo) giu­sta l’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 3 OCCS è ret­ta dal­le nor­me di cui all’al­le­ga­to 5.

2 Il cer­ti­fi­ca­to di con­trol­lo do­vrà con­te­ne­re al­me­no le in­di­ca­zio­ni di cui ai pun­ti 1–5, 7 e 40 del rap­por­to di con­trol­lo nell’al­le­ga­to 5 e ri­por­ta­re even­tua­li con­te­sta­zio­ni at­te­sta­te.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 37 Termine per le notifiche all’USTRA  

1 I Can­to­ni tra­smet­to­no al­la ban­ca da­ti cen­tra­le dell’USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

a.
le no­ti­fi­che di cui all’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 1 let­te­re a-c ed e OCCS en­tro il 31 gen­na­io dell’an­no se­guen­te;
b.
le no­ti­fi­che di cui all’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d OCCS en­tro il 30 giu­gno dell’an­no se­guen­te.

2 So­no fat­ti sal­vi i ter­mi­ni di no­ti­fi­ca che di­ver­go­no da quan­to pre­vi­sto dal ca­po­ver­so 1 e sta­bi­li­ti sul­la ba­se di una con­ven­zio­ne con l’USTRA.

Art. 38 Forma delle notifiche all’Ufficio federale dei trasporti  

In ca­so di in­fra­zio­ne al­le nor­me sul tra­spor­to di per­so­ne e sull’omo­lo­ga­zio­ne co­me im­pre­sa di tra­spor­to stra­da­le, le no­ti­fi­che so­no fat­te me­dian­te i mo­du­li ri­la­scia­ti dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti. Nei ca­si re­stan­ti, all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti è tra­smes­sa una co­pia del rap­por­to di de­nun­cia pre­sen­ta­to all’au­to­ri­tà istrut­to­ria.

Capitolo 9: Disposizioni finali 29

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011 30  

Gli ap­pa­rec­chi di ri­le­va­zio­ne dell’al­co­le­mia che, se­con­do l’OMAA31, pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to se­con­do il di­rit­to pre­vi­gen­te fi­no al 31 di­cem­bre 2012 de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 17 ca­po­ver­si 2 e 3 del di­rit­to pre­vi­gen­te32.

30 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

31 RS 941.210.4

32 RU 2008 2447

Art. 39 Entrata in vigore 33  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ot­to­bre 2008.

33 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 20115645).

Allegato 1 34

34 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

(art. 8 cpv. 1 lett. h)

Margine di sicurezza per controlli effettuati da un veicolo inseguitore

Metodo di misurazione

Margine di sicurezza* per un tratto di misurazione di almeno:

200 m

500 m

1000m

2000 m

Indicatore di velocità con
calcolatore

Distanza costante

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.

15

10

8

Distanza
libera

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all’inizio della misurazione.

8

6

Indicatore di velocità con calcolatore e
video

Distanza costante

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.

15

10

8

6

Distanza
libera

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all’inizio della misurazione.

15

10

8

6

Secondo i punti fissi

Cronometraggio del percorso. Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile.

10

8

6

*
In caso di velocità rilevata inferiore o uguale a 100 km/h, la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in km/h; in caso di velocità rilevata superiore a 100 km/h la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in percentuale.

Allegato 2 35

35 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011 (RU 20115645), e dai n. II cpv. 2 delle O dell’USTRA del 3 dic. 2013 (RU 2013 4675) e del n. I, II dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015 (RU 2015 2591). La correzione del 25 ago. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2885).

(art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

Rapporto in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell’ordine di prelievo del sangue/delle urine

1

Generalità

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

maschile

femminile

Indirizzo:

2

L’interessato era:

Automobilista

Motociclista

Ciclomotorista

Ciclista

Pedone

3

Fatti (motivo dell’inchiesta):

Incidente

Controllo della circ.

Altro:

Data:

Ora:

Breve descrizione dei fatti:

4

Dichiarazioni dell’interessato relative all’assunzione di alcol, stupefacenti, medicamenti

41

Prima dell’evento

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)


da


a

Quando?

da

a

Fine dell’assunzione di alcol

42

Dopo l’evento

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)


da


a

Quando?

da

a

Fine dell’assunzione di alcol

43

Dichiarazioni dell’interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue

5

Dichiarazioni dell’interessato riguardo al sonno

Ha dormito l’ultima volta il

Data

dalle

alle

6

Dichiarazioni dell’interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell’ultima assunzione di alimenti

7

Osservazioni fatte sull’interessato

(sintomi di alcolemia, scompensi ecc.)

8

L’interessato era in possesso di:

(stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicamenti ecc.)

9

Test preliminare etilometrico

positivo

negativo

Ora:

10

Accertamento etilometrico

10.1

Accertamento con etilometro precursore

1a serie di misurazioni:

Data: ………………………..

1a misurazione: …….......

mg/l

Ora: …………………………

2a misurazione: …….......

mg/l

Ora: …………………………

2a serie di misurazioni:

1a misurazione: …….......

mg/l

Ora: ………………………………

2a misurazione: …….......

mg/l

Ora: …………………………

Riconoscimento dell’accertamento etilometrico

Nota:
Il sottoscritto può riconoscere il valore più basso delle misurazioni etilometriche nei seguenti casi:
a.
se era alla guida di un veicolo a motore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,40 mg/l;
b.
se è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 ONC: per valori pari o superiori a 0,05 ma inferiori a 0,40 mg/l;
c.
se era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,55 mg/l.

Informazione sulle conseguenze del riconoscimento dei risultati:

Il riconoscimento del valore più basso misurato ha valenza probatoria. Il rilevamento della presenza di alcol nell’aria espirata comporta l’avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di guidare) e penale (multa).

Riconoscimento

Misurazione riconosciuta

si □

no □

Luogo, data:

Firma:

…………………………

…………………………………………………

10.2

Accertamento con etilometro probatorio

Numero di serie dello strumento:……………………………………………

Misurazione:……………

mg/l

Data e ora:…...………………………

11

Stupefacenti, analisi preliminare

no

si

Ora:

Motivo del prelievo:

Urina

Saliva

Sudore

positivo

negativo

positivo

negativo

positivo

negativo

THC/Cannabis:

Oppiacei:

Cocaina:

Amfetamina:

Metadone:

12

Medicamenti, analisi preliminare

no

si

Ora:

Motivo del prelievo:

Urina

positivo

negativo

Benzodiazepina

Barbiturici

Data:

Firma dell’agente che ha stilato il rapporto
(autorità di controllo):

13

Conferma/assegnazione dell’ordine di prelievo del sangue/
delle urine e analisi su:

Alcol

Stupefacenti

Medicamenti

Il medico è stato incaricato da … di prelevare un campione di sangue/urine conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul
controllo della circolazione stradale (OCCS).

14

Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall’USTRA

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all’abilità alla guida:

Assegnato d’intesa con:

l’autorità istruttoria

il capo picchetto

Osservazioni

Firma di chi ha richiesto il rapporto
(autorità di controllo/ giudice istruttore):

Va a:

Originale all’autorità penale

Copia all’autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al medico incaricato

Copia al laboratorio incaricato di effettuare l’analisi del sangue e delle urine, con richiesta di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a …

Allegato 3

(art. 22 cpv. 3 e 26 cpv. 3)

Rapporto sull’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti

1

Generalità

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

maschile

femminile

Indirizzo:

Peso:

kg

Statura:

cm

2

L’interessato era:

Automobilista

Motociclista

Ciclomotorista

Ciclista

Pedone

21

Data e ora dell’evento:

il:

alle:

22

Data e ora del prelievo di sangue:

10 ml

20 ml

il:

alle:

23

Data e ora del prelievo delle urine:

(ca. 100 ml)

il:

alle:

3

Malattie:

4

Trattamento medico (medicazione di pronto soccorso):

no

sì, quale?

5

Dichiarazioni dell’interessato riguardo all’assunzione di alcol, stupefacenti, medicamenti

Abitudini di consumo:

Programma di metadone:

no

51

Prima dell’evento:

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)


da


a

Quando?

da

a

Fine dell’assunzione di alcol

52

Dopo l’evento:

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)


da


a

Quando?

da

a

Fine dell’assunzione di alcol

53

Dichiarazioni dell’interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue

6

Dichiarazioni dell’interessato riguardo al sonno

Ha dormito l’ultima volta il:

data:

dalle:

alle:

7

Dichiarazioni dell’interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell’ultima assunzione di alimenti

Firma dell’assistente:

8

Risultato degli esami

81

Orientamento (temporale, spaziale):

normale

confuso

Amnesia riguardo all’evento:

no

82

Pelle:

segni di iniezioni recenti

segni di vecchie iniezioni

cicatrici di iniezioni multiple

83

Setto nasale:

nessuna anomalia

arrossato

perforato

84

Bocca:

Odore di alcol

odore di cannabis

85

Sintomi di crisi
d’astinenza:

no

sì, quali?

86

Occhi:

movimenti normali

no

nistagmo rotatorio

no

pupille

ristrette

normali

dilatate

reazione alla luce

rapida

ritardata

rallentata

congiuntive

normali

arrossate

brillanti

9

Test di attenzione

91

Test di Romberg e «orologio interno»:

Posizione:

sicura

vacillante

impossibile da eseguire perché:

Tremito:

no

Orologio interno:

…… secondi sono stati stimati 30 secondi

92

Test dita-naso in successione complessa
(sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)

Punta del naso

toccata

mancata

Sviluppo del movimento

normale

a zig-zag

tremore intenzionale

Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra):

corretta

scorretta

93

Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all’altro):

sicura

incerta

impossibile da eseguire perché:

10

Comportamento

calmo

stanco/apatico

rallentato

attivo

non distaccato

aggressivo

contrariato

eccitato/irritato

piagnucoloso

loquace

11

Umore

normale

triste

euforico

12

Espressione verbale

normale

imprecisa

balbettante

13

Comprensione verbale

nessun problema

problematica, motivo:

14

Cooperazione

buona

controvoglia

rifiutata

15

Apprezzamento globale

In base agli esami effettuati, il grado di inabilità è:

irrilevante

leggero

pronunciato

16

Osservazioni

17

Mandante (autorità di controllo /giudice istruttore)

18

Durata dell’esame

dalle:

alle:

19

Luogo e data
dell’esame:

Firma e timbro
del medico:

Va a:

Originale all’autorità penale
Copia all’autorità incaricata delle misure amministrative
Copia al laboratorio incaricato di effettuare le analisi del sangue e delle urine

Allegato 4 36

36 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O dell’USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

(art. 35)

Rapporto sul controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari

1.

Luogo del controllo:

2.

Data:

3.

Ora:

4.

Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo trattore:

4a.

Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:

5.

Numero di telaio:

6.

Classe del veicolo:

a)

Autocarri1 e trattori a sella pesanti2 fino a 12 t

e)

Autocarri e trattori a sella pesanti oltre 12 t

b)

Rimorchi3

f)

Semirimorchi4

c)

Autotreni5

g)

Autoarticolato6

d)

Autobus7

7.

Impresa di trasporto/Indirizzo:

7a.

Numero della licenza di trasporto:

8.

Nazionalità:

9.

Conducente:

1
Gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti (oltre 3,50 t) per il trasporto di cose (classi N2 o N3).
2
I «trattori a sella pesanti» sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi con un peso garantito superiore a 3,50 t (classi N2 e N3).
3
I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento (i carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi). I «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Essi sono suddivisi nelle classi seguenti:
a.
«classe O1» Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;
b.
««classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,50 t;
c.
«classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 10 t;
d.
«classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t.
4
I «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest’ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore
5
Combinazione di un autoveicolo di trasporto e un rimorchio
6
L’«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio.
7
Gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 oltre 3,50 t o M3).

10.

Punti controllati

controllato

non
controllato

non
conforme

a)

Impianto di frenatura e suoi
componenti

b)

Impianto di scarico

c)

Opacità dei fumi (diesel)

d)

Emissioni gassose (benzina,
gas naturale o gas di petrolio liquefatto)

e)

Sistema di sterzo

f)

Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione

g)

Ruote/pneumatici

h)

Sospensione (presenza di difetti visibili)

i)

Telaio (presenza di difetti visibili)

j)

Tachigrafo (montaggio)

k)

Limitatore di velocità
(montaggio e funzione)

l)

Perdita di carburante e/o olio

11.

Esito del controllo

Sospensione dell’uso del veicolo che presenta difetti gravi; l’utilizzazione del veicolo è provvisoriamente vietata

12.

Varie, osservazioni

13.

Autorità, agente o ispettore addetto al controllo

Firma dell’autorità, dell’agente o dell’ispettore addetto al controllo.

Allegato 5

(art. 36)

Rapporto sul controllo delle merci pericolose su strada

1.

Luogo del controllo:

2.

Data:

3.

Ora:

4.

Sigle distintive di nazionalità e targhe del veicolo:

5.

Sigle distintive di nazionalità e targhe del rimorchio/semirimorchio:

6.

Impresa di trasporto/indirizzo:

7.

Conducente:
Assistente del conducente:

Lic. uff.:
Lic. uff.:


No
No

8.

Mittente, indirizzo, luogo di carico:1, 2

9.

Destinatario, indirizzo, luogo di scarico:1, 2

10.

Quantità complessiva delle merci per unità di trasporto (in tonnellate):

11.

Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato

No

12.

Modalità di trasporto

alla rinfusa

imballaggio

cisterna

Documenti di bordo

13.

Documento di trasporto:

controllato

OMD

notifica

non applicabile

14.

Istruzioni scritte:

controllato

OMD

notifica

non applicabile

15.

Accordo bilaterale/multilaterale,
autorizzazione nazionale:

controllato

notifica

non applicabile

16.

Certificato di omologazione dei veicoli:

controllato

notifica

non applicabile

17.

Certificato di formazione del conducente:

controllato

OMD

notifica

non applicabile

Operazione di trasporto

18.

Merce autorizzata per il
trasporto:

controllato

notifica

non applicabile

19.

Veicolo autorizzato per il
trasporto:

controllato

notifica

non applicabile

20.

Merce autorizzata alla rinfusa,
in imballaggio, in cisterna:

controllato

notifica

non applicabile

21.

Divieto di carico misto:

controllato

notifica

non applicabile

22.

Carico/fissaggio del carico3:

controllato

notifica

non applicabile

23.

Fuga di materia o danneggia­mento dei colli3:

controllato

notifica

non applicabile

24.

Imballaggio/cisterna
verifi­cato/codificato2 3:

controllato

notifica

non applicabile

25.

N. ONU e etichette di pericolo sull’imballaggio:

controllato

notifica

non applicabile

26.

Etichetta sulla cisterna/sul veicolo:

controllato

notifica

non applicabile

27.

Marcatura dell’unità di trasporto (targa arancione/temperatura elevata):

controllato

OMD

notifica

non applicabile

Equipaggiamento

28.

Restante attrezzatura
(Parte 8 ADR):

controllato

notifica

non applicabile

29.

Attrezzatura supplementare secondo prescrizione speciale:

controllato

notifica

non applicabile

30.

Attrezzatura secondo istruzioni scritte:

controllato

notifica

non applicabile

31.

Estintori:

controllato

OMD

notifica

non applicabile

Disposizioni SDR

32.

Divieto di consumare bevande alcoliche

controllato

notifica

non applicabile

33.

Responsabilità civile aumentata:

controllato

notifica

non applicabile

34.

Guida sulla corsia di sinistra in una galleria indicata con il segnale «galleria»:

controllato

notifica

non applicabile

Indicazioni supplementari

35.

Se del caso, categoria di rischio più rilevante in
relazione alle infrazioni constatate:

Cat. I

Cat. II

Cat. III

36.

Sanzione per infrazioni
constatate:

ammonimento

) multa (OMD)

altro (denuncia)

37.

Fermato:

No

38.

Osservazioni:

39.

Ora/fine del controllo:

40.

Autorità di controllo/ispettore:
(timbro, firma + sigla)

1
Da compilare solo se pertinente ai fini di un’infrazione
2
Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage
3
Verifica delle infrazioni visibili

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