Ordinanza
sull’assicurazione dei veicoli
(OAV)1
del 20 novembre 1959 (Stato 1° febbraio 2019)
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli art. aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1,
74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a
capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del
19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito
«la legge»),3
ordina:
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
Parte prima: Disposizioni generali
Art. 1 Veicoli a motore 4
1 Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsabilità civile e l’assicurazione per i veicoli a motore si applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono gli articoli 34–38.5
2 Restano riservate le prescrizioni speciali della legge federale del 29 marzo 19506 sulle imprese filoviarie.
4 Giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012 i titoli marginali sono sostituiti con rubriche, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 2 Rimorchi di veicoli a motore
1 Se un rimorchio non attaccato ad un veicolo a motore cagiona un danno, civilmente responsabile ai sensi dell’articolo 69 della legge è il detentore del rimorchio. Se però un’altra persona, nella sua qualità di detentore di un veicolo a motore faceva uso del rimorchio nel momento dell’incidente o ne aveva fatto uso immediatamente prima, questo detentore è civilmente responsabile per il rimorchio.
2 Se la persona civilmente responsabile detiene più veicoli a motore, idonei a trainare rimorchi, assicurati presso diversi assicuratori, la prestazione assicurativa incombe all’assicuratore del veicolo trainante al quale il rimorchio era attaccato al momento dell’incidente o immediatamente prima. Se nessuna relazione di tal genere esiste tra il rimorchio e un determinato veicolo trainante, i diversi assicuratori rispondono in solido verso la parte lesa per la prestazione dovuta; questa è suddivisa tra gli assicuratori in proporzione al numero dei veicoli trainanti assicurati presso ciascuno di essi.
3 Se un danno è causato da un rimorchio che non è destinato ad essere trainato da veicoli a motore, l’articolo 69 della legge si applica soltanto se il rimorchio era attaccato a un veicolo a motore al momento dell’incidente o immediatamente prima.
Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni 77Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
I. Attestato d’assicurazione
Art. 3 Assicurazione minima 8
1 L’assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all’importo di 5 milioni di franchi per sinistro9, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
2 Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per sinistro ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 persone.
8Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 1975 (RU 1975 1857). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649).
9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3a Obbligatorietà 10
1 I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazione e dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se l’autorità dispone di un attestato d’assicurazione.
2 Un nuovo attestato d’assicurazione deve essere trasmesso all’autorità se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in circolazione:
- a.
- dopo essere stato ripreso da un altro detentore;
- b.
- dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone;
- c.
- dopo che le targhe di controllo sono state restituite all’autorità competente (art. 68 cpv. 3 LCStr);
- d.
- dopo che l’assicurazione ha notificato la sospensione o la cessazione dell’assicurazione (art. 68 cpv. 2 LCStr);
- e.
- dopo la sostituzione della targa di controllo con un’altra avente un numero differente.
3 Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l’assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d’assicurazione sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.
4 Le autorità di ammissione notificano all’Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo le disposizioni dell’allegato 1:11
- a.
- l’ammissione del veicolo (notificazione del controllo);
- b.
- il ritiro dalla circolazione del veicolo.
5 L’USTRA12 inoltra i dati di cui al capoverso 4 all’assicuratore che ha rilasciato l’attestato d’assicurazione.
10Originario art. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163839).
12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163839). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 C ontenuto e forma
1 L’attestato d’assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all’assicuratore come pure alle condizioni del contratto d’assicurazione essenziali per l’applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa.
2 Le condizioni dell’attestato d’assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti.
3 Gli attestati d’assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall’assicuratore al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d’assicurazione sono disciplinate dall’allegato 1.13
13 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
Art. 5 Rilascio
1 Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati:
- a.
- dalle imprese d’assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d’assicurazione;
- b.14
- dall’Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un’impresa di assicurazioni.
2 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari15 rende noto alle autorità cantonali l’elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute.16
3 Gli attestati d’assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l’autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.17
4 Gli attestati internazionali d’assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.18
14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167).
15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
16Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
18Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
Art. 6 Controllo; conservazione
1 L’autorità non accetta l’attestato d’assicurazione se accerta che le indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l’assicuratore. Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i fatti indicati nell’attestato hanno subito una modificazione.
2 Gli attestati d’assicurazione sono conservati elettronicamente dall’USTRA finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità.19
3 …20
19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
20Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
II. Sospensione e cessazione dell’assicurazione
Art. 7 Notificazione dell’assicuratore
1 L’assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell’assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto d’assicurazione. Se l’assicuratore stesso dispone di sospendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante sulle conseguenze della notificazione che s’appresta a fare all’autorità.
2 Ricevuta la notificazione, l’autorità revoca immediatamente la licenza di circolazione conformemente all’articolo 16 capoverso 1 della legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.
3 La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se l’autorità dispone di un nuovo attestato d’assicurazione.21
4 Se non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione e se le targhe di controllo non sono state restituite all’autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d’assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).22
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
22 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 15 ott. 2008 ( sistemi d’informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Art. 7a Fallimento di un assicuratore 23
1 Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ne informa senza indugio le autorità cantonali d’ammissione.
2 L’autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di trasmetterle un nuovo attestato d’assicurazione o di depositare le targhe di controllo entro quattro settimane.24
3 Se nel termine di cui sopra non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione o le targhe di controllo non sono pervenute all’autorità, quest’ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l’articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo e, ai fini del ritiro, segnala le targhe di controllo nel RIPOL.25
23Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
Art. 8 Deposito della licenza di circolazione e delle targhe di controllo
1Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell’assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 LCStr). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione. In caso contrario, l’autorità cantonale può bloccare le targhe per la durata necessaria.26
2 La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all’autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell’assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l’assicurazione cessa di aver effetto.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134691).
III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione 2727 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
Art. 9 Permesso dell’autorità
1 Le targhe di controllo d’un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l’autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.
2 Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.28
3 Per l’esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 199529 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).30
4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi:
- a.
- per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un’altra motoleggera;
- b.
- per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore;
- per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore;
- d.
- per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore;
- e.
- per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero;
- f.
- per un’automobile pesante, soltanto un’altra automobile pesante;
- g.31
- per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;
- h.
- per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti non richieda, conformemente all’articolo 3 capoverso 2, un minimo d’assicurazione più alto;
- i.
- per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale;
- k.32
- per un veicolo a motore agricolo o forestale, soltanto un altro veicolo a motore agricolo o forestale;
- l.
- per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un’altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro;
- m.
- per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.33
5 L’autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4 purché per il veicolo di riserva sia a sua disposizione un attestato d’assicurazione; l’attestato d’assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.34
6 In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automobile o un furgoncino senza tachigrafo35 in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 198136 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 199537.38
28Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).
30Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
33Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
35 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
36 RS 822.222
37 RS 822.221
38 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 10 Procedura. Termini
1 Il permesso per l’uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all’autorità.
2 Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo.39
3 Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all’autorità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l’autorità prende le misure necessarie.
4 …40
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
40 Introdotto dall’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RU 19762423). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 10a Permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva 41
1 L’autorità può rilasciare permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l’uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un’organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.
2 Il permesso è rilasciato se:
- a.
- il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e
- b.
- il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l’immatricolazione ordinaria.
3 Nel permesso per l’uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell’organizzazione d’utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì.
4 Il permesso per l’uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.
41 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 10b Autorizzazione provvisoria di circolazione 42
1 Il detentore può utilizzare nella circolazione in Svizzera, prima del rilascio della licenza di circolazione, un veicolo controllato ufficialmente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, se:
- a.
- vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- b.
- i documenti di cui all’articolo 74 capoverso 1 lettera a e b numero 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197643 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all’autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta e, se del caso, vi sono inoltre stati allegati i documenti di cui all’articolo 81 capoverso 3 OAC e agli articoli 16 capoverso 2 o 15 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 marzo 200044 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP);
- c.
- la dichiarazione di cui all’allegato 5 è stata compilata dal detentore ed è conservata nel veicolo.
2 L’autorizzazione è valida per 30 giorni al massimo dall’entrata in vigore dell’attestato di assicurazione.
3 Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo di medesimo genere, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili. Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.
4 La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circolazione e per la messa in circolazione.
5 Se l’attestato d’assicurazione non è stato trasmesso o non è stato trasmesso tempestivamente, l’assicurazione di responsabilità civile valida per il veicolo iniziale si estende anche al nuovo veicolo per 30 giorni al massimo dalla sua messa in circolazione. L’assicuratore può esercitare il regresso verso il detentore inadempiente.45
42 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
43 RS 741.51
44 RS 641.811
45 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
Capo secondo: Condizioni speciali
I. Rischi maggiori
Art. 11 Categorie
1 Un permesso speciale dell’autorità, che deve essere iscritto nella licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che richiedono una garanzia maggiore da parte dell’assicuratore secondo l’articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è annotato nell’attestato d’assicurazione.46
2 Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del conducente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell’attestato d’assicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.47
3 L’assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente articolo.
46 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).
47Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
Art. 12 Merci pericolose
1 Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.48 I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest’ultimo occorre stipulare un’assicurazione complementare.49
2 La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.
3 L’elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649).
49 Nuovo testo giusta l’art. 29 cpv. 2 n. 4 dell’O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20024212).
II. Targhe di controllo trasferibili
Art. 13 Condizioni generali
1 Targhe trasferibili possono essere rilasciate, a richiesta del detentore del veicolo, conformemente alle disposizioni seguenti.
2 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli. Questa limitazione non si applica agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. È vietato adoperare più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe per uno stesso veicolo.50
3 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere consegnate soltanto per veicoli a motore tra di loro e per rimorchi tra di loro; questi veicoli devono inoltre poter portare targhe dello stesso genere.51
4 Per ogni veicolo usato con targhe trasferibili deve essere rilasciata una licenza di circolazione speciale.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134691).
51Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).
Art. 14 Uso
1 Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche, e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.
2 Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o definitivamente al detentore colpevole.
Art. 15 Assicurazione
1 Per ogni veicolo a motore, a favore del quale è rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili, è necessario un attestato d’assicurazione speciale, che può essere contrassegnato in modo particolare.
2 Se un veicolo al quale è stata assegnata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili è immatricolato nuovamente e riceve una targa con un altro numero, deve essere presentato un nuovo attestato d’assicurazione.
3 L’uso simultaneo di più veicoli a motore non può essere opposto alla parte lesa dall’assicuratore, il quale può tuttavia esercitare il regresso verso il detentore.
III. Immatricolazione provvisoria
Art. 16 Casi d’applicazione
1 Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.52
2 I veicoli a motore non sdoganati i cui detentori non beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatici possono essere immatricolati solo provvisoriamente e solo col consenso delle autorità doganali.
3 Sono riservate le disposizioni concernenti i veicoli ammessi nella circolazione internazionale con licenze e targhe estere.
52Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423).
Art. 17 Licenza di circolazione
1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell’attestato d’assicurazione e sempre alla fine d’un mese.
2 La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell’anno seguente. È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.
3 L’immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata dall’autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la validità di un’immatricolazione provvisoria scade durante un soggiorno all’estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono autorizzare l’uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione che sia stipulata un’assicurazione di confine ai sensi dell’articolo 4553 della presente ordinanza.54
4 Durante tutto il periodo d’immatricolazione provvisoria si reputa che il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rilascio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l’immatricolazione provvisoria spetta all’eventuale nuovo Cantone di stanza.55
5 L’autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono essere chieste.
53 Ora: art. 44
54Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
55Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
Art. 18 Targhe e marche di controllo
1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate targhe speciali, conformemente all’allegato 2 lettera A della presente Ordinanza.56 Le targhe di controllo cessano di esser valide contemporaneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere restituite all’autorità che le ha rilasciate quando la durata dell’immatricolazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è scaduta; in caso d’impiego abusivo devono essere confiscate d’ufficio.
2 Ogni targa è munita di marche di controllo conformemente all’allegato 2 lettera B: sulle marche di controllo sono indicati l’anno e il mese in cui scade l’immatricolazione provvisoria.57
56Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).
57Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
Art. 19 Assicurazione
1 Ai fini dell’immatricolazione provvisoria l’autorità deve disporre di un attestato d’assicurazione di validità limitata.58
2 Durante la validità dell’immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all’autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione o della confisca.
3 Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l’immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.
4 ...59
5 ...60
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134691).
59 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134691).
60Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
IV. Licenze temporanee
Art. 20 Rilascio 61
1 Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera.
2 Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L’autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l’attestazione di un’officina di riparazione da essa riconosciuta.
3 L’autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe.
4 Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore.
5 Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o mandate per posta all’autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licenza.
6 Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 20a Uso 62
1 I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati per trasporti rimunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare più di otto persone oltre al conducente.
2 Le licenze temporanee non possono essere usate per:
- a.
- il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una garanzia assicurativa maggiore secondo l’articolo 12;
- b.
- i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi il cui peso totale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta l’articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.
62 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 21 Assicurazione
1 Il detentore che chiede una licenza temporanea deve aderire al contratto collettivo d’assicurazione per la responsabilità civile, da stipularsi dai Cantoni. È riservato quanto dispone il capoverso 5.
2 Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all’autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo.63
3 Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo all’autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.64
4 La garanzia d’assicurazione e l’obbligo di pagare i premi cessano comunque 60 giorni dopo la scadenza della licenza.
5 Se una licenza temporanea è rilasciata per permettere di presentare al controllo ufficiale un veicolo da immatricolare, essa è redatta conformemente all’attestato d’assicurazione del veicolo.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
V. Licenze di circolazione collettive
Art. 22 Categoria e genere delle licenze 6566
1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:67
- a.
- autoveicoli;
- b.68
- motoveicoli;
- c.
- motoleggere;
- d.
- veicoli a motore agricoli e forestali69;
- e.
- veicoli di lavoro muniti di motore;
- f.
- rimorchi.
2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:70
- a.71
- targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli;
- b.72
- targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
- c.73
- targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori;
- d.
- tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli;
- e.74
- targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.75
2bis Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.76
3 L’impiego di queste targhe non esime né dall’obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l’uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli speciali.77
65Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).
66Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
67Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423).
68Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
69 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
70Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
71Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
72Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
73Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
74 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
75Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
76Introdotto n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
77Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
Art. 23 Rilascio 78
1 Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell’allegato 4 e che:
- a.
- dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio;
- b.
- garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circolazione collettiva, e
- c.
- trattandosi di imprese dell’industria automobilistica, hanno stipulato l’assicurazione prescritta nell’articolo 71 capoverso 2 della legge.
2 In via eccezionale l’autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell’allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell’azienda risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l’ambiente.79
78Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
79 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 23a Ritiro 80
1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio.
2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l’uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.81
80Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 24 Uso delle targhe 82
1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.
2 Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).
3 Le targhe professionali possono essere adoperate per:
- a.
- il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare;
- b.
- trasferire e provare veicoli, nell’ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;
- c.
- la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell’importatore;
- d.
- consentire a esperti di esaminare veicoli;
- e.
- la presentazione del veicolo all’esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame;
- f.
- tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.
4 I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:
- a.
- trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda;
- b.
- trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e;
- c.
- rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.
5 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all’imposta secondo la legge del 21 giugno 199683 sull’imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all’imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.84
6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.85 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall’autorità e l’assicurazione complementare di cui all’articolo 12.
82Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
83RS641.51
84Nuovo testo giusta il n. 4 dell’appendice all’O del 20 nov. 1996 sull’imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963058).
85Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
Art. 25 Persone autorizzate 86
1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:87
- a.
- titolare o impiegato dell’azienda;
- b.
- congiunti dei titolari o dirigenti dell’azienda (direttori, gerenti, capi dell’esercizio o delle vendite), se vivono in comunione domestica con essi.88
2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell’azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.89
3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.90
4 …91
86Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
88Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
89Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
91 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
Art. 26 Assicurazione
1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore deve trasmettere all’autorità un attestato d’assicurazione contras-segnato in modo speciale.92
2 L’assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base all’attestato d’assicurazione.93
3 L’uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è autorizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d’uso di veicoli sottratti (art. 75 LCStr).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
93Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423).
Capo terzo: Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell’industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive
I. Aziende dell’industria dei veicoli a motore
Art. 27 Obbligo dell’assicurazione
1 L’assicurazione prevista dall’articolo 71 capoverso 2 della legge copre la responsabilità civile dei capi d’azienda dell’industria dei veicoli a motore per i loro veicoli a motore sprovvisti di assicurazione del detentore e per i veicoli loro consegnati. Sono tenuti a stipulare una tale assicurazione:94
- a.
- i capi delle aziende che fabbricano, montano, carrozzano, trasformano o riparano veicoli a motore o rimorchi per tali veicoli;
- b.
- gli importatori, i commercianti e i sensali dei veicoli a motore e di rimorchi di veicoli a motore;
- c.
- i capi di imprese ausiliarie dell’industria dei veicoli a motore, quali i lattonieri, i sellai e i verniciatori di veicoli;
- d.
- i capi di aziende per la demolizione di veicoli a motore.
2 Con decisione dell’autorità cantonale competente sono assoggettate all’obbligo dell’assicurazione altre aziende dell’industria dei veicoli a motore in cui si trovano regolarmente veicoli a motore atti a circolare, ma non muniti della licenza di circolazione.
3 A domanda e con decisione dell’autorità cantonale competente, sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione i capi d’azienda in grado di provare che nella loro impresa si trovano soltanto veicoli a motore propri, immatricolati separatamente, o veicoli a motore completamente inutilizzabili.95
94Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
Art. 28 Procedura
1 Chi vuole aprire un’impresa sottoposta all’obbligo dell’assicurazione previsto dall’articolo 27 capoverso 1 deve informare l’autorità cantonale competente prima dell’apertura.
2 L’autorità cantonale competente deve prendere una decisione quando un capo d’azienda:
- a.
- omette d’informare l’autorità secondo il capoverso 1 o contesta l’obbligo di assicurarsi;
- b.
- deve esser sottoposto all’obbligo dell’assicurazione conformemente all’articolo 27 capoverso 2;
- c.
- chiede di essere esonerato dall’obbligo di assicurarsi.
3 Prima che la decisione sia presa, al capo d’azienda deve esser data la possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità di ricorso prevista dall’articolo 89 capoverso 3 della legge.
Art. 29 Attestato d’assicurazione 96
1 Il capo di un’impresa assoggettata all’obbligo dell’assicurazione deve consegnare all’autorità competente un attestato d’assicurazione speciale. Ciò non lo dispensa dall’obbligo di consegnare gli attestati d’assicurazione prescritti giusta gli articoli 3, 11, 15, 19 e 26 della presente ordinanza.
2 La sospensione o la cessazione dell’assicurazione secondo l’articolo 71 capoverso 2 della legge devono essere annunciate dall’assicurazione all’autorità cantonale e hanno effetto nei riguardi delle parti lese soltanto alla scadenza di sessanta giorni dopo che l’autorità avrà ricevuto questo avviso.
3 Quando l’obbligo dell’assicurazione è stato stabilito con decisione dell’autorità non impugnata mediante ricorso, al capo d’azienda che non presenta l’attestato d’assicurazione richiesto secondo l’articolo 71 capoverso 2 della legge, l’autorità fissa un termine di trenta giorni, comminandogli la pena prevista nell’articolo 292 del Codice penale svizzero97. Lo stesso principio si applica quando l’assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell’assicurazione secondo il capoverso 2.
96Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
97RS 311.0
II. Gare di velocità
Art. 30 Casi d’applicazione
1 L’articolo 72 della legge è applicabile:
- a.
- alle gare di velocità, alle competizioni o ai tentativi di primato effettuati sulle strade pubbliche, quando la velocità deve essere la massima possibile o raggiungere una media superiore a 50 km/h o quando il tempo impiegato quotidianamente è di più di 12 ore per un conducente o di più di 15 ore per due conducenti che si alternano alla guida;
- b.
- alle manifestazioni di questo genere che si svolgono su strade chiuse alla circolazione, su circuiti o su terreni aperti, quando sono ammesse come partecipanti o come spettatori anche persone che non sono membri della società organizzatrice.
2 In casi particolari, i Cantoni possono proporre al Consiglio federale:
- a.
- di sottoporre all’obbligo dell’assicurazione, secondo l’articolo 72 della legge, altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi quando esse presentano pericoli particolari;
- b.
- di consentire eccezioni per determinate manifestazioni o per corse effettuate su circuiti speciali, quando è escluso che esista un pericolo per i terzi.
Art. 31 Attestato d’assicurazione
1 Chi organizza una manifestazione assoggettata all’obbligo dell’assicurazione deve consegnare all’autorità di ogni Cantone interessato un attestato d’assicurazione che può essere di durata limitata; in quest’ultimo caso l’assicuratore non può revocarlo.
2 Chi organizza regolarmente manifestazioni su terreni appositamente attrezzati deve consegnare un attestato d’assicurazione di durata illimitata all’autorità cantonale competente. L’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. L’articolo 29 capoverso 3 è applicabile per analogia.98
98Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
III. Casi speciali
Art. 32 Macchine per la costruzione di strade
1 Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per effettuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente sospesa soltanto se l’impresario prova che, quale detentore di tutte le macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.
2 L’articolo 29 è applicabile per analogia.
Art. 33 Veicoli di fabbrica che circolano su strade pubbliche
1 Se i veicoli d’una azienda devono circolare su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all’altro della fabbrica o dell’officina, l’autorità cantonale competente può permettere al proprietario l’uso di veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza targhe di controllo su tali tratti di strada, purché esso provi che, quale detentore di tutti questi veicoli, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.
2 L’articolo 29 è applicabile per analogia.
Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore con potenza o velocità minime9999 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
I. Ciclomotori
Art. 34 Responsabilità civile
Art. 35 Assicurazione
1 La prova che è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (art. 63 LCStr) è fornita dal contrassegno di assicurazione.
2 Il contrassegno è rilasciato se il detentore dimostra di essere assicurato contro le pretese di responsabilità civile durante l’intero periodo di validità del contrassegno.
3 Il contrassegno deve essere conforme al modello raffigurato nell’allegato 3 e recare le ultime due cifre dell’anno in cui è stato rilasciato nonché un numero individuale. Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell’apposito spazio sulla licenza di circolazione.
4 L’assicurazione per i ciclomotori deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all’importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
Art. 36 Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni
1 I contrassegni sono validi dal 1° gennaio dell’anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell’anno successivo.
2 I contrassegni il cui millesimo o numero individuale è illeggibile e i contrassegni smarriti devono essere sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione. Essi possono essere sostituiti con contrassegni aventi lo stesso periodo di validità.
Art. 37 Acquisto e rilascio di contrassegni
1 L’acquisto e il rilascio dei contrassegni incombe ai Cantoni.
2 Essi possono incaricare terzi del rilascio dei contrassegni.
3 Ogni servizio di rilascio deve trasmettere all’autorità cantonale la carta d’assicurazione debitamente compilata e comunicarle:
- a.
- nel caso di un ciclomotore già immatricolato, il numero del nuovo contrassegno;
- b.
- nel caso di un ciclomotore mai immatricolato, il numero di targa e il numero del contrassegno.
4 L’autorità cantonale deve conservare per cinque anni dalla fine della validità del contrassegno le informazioni che i servizi di rilascio devono fornire secondo il capoverso 3.
II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle 101101 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
101 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 38 Assicurazione e responsabilità civile
1 Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 della legge gli utenti dei seguenti veicoli a motore:
- a.
- carri a mano provvisti di motore;
- b.
- monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi;
- c.
- ciclomotori leggeri;
- d.
- sedie a rotelle con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
2 La loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni102.
102 RS 220
Parte quarta: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia 103104103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione 105105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi 106106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 39 Campo d’applicazione 107
1 Gli articoli 39–49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri. Per i veicoli a motore esteri secondo l’articolo 38 si applica l’articolo 53a lettera b.108
2 Esse si applicano per analogia se il detentore di un veicolo a motore estero o del rimorchio di tale veicolo deve rispondere, giusta l’articolo 69 della legge e l’articolo 2 della presente ordinanza, dei danni cagionati sul territorio svizzero da un rimorchio o da un veicolo rimorchiato.
3 Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.109
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 40 Pretese di risarcimento
1 Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono chiedere il risarcimento all’Ufficio nazionale di assicurazione.
2 Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a quella prevista se l’incidente fosse stato cagionato da un veicolo svizzero. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 2.
3 Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se:
- a.
- il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure
- b.
- per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla polizza d’assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.110
4 Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime regole dell’azione diretta contro l’assicuratore ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 della legge.
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 41 Obbligo di risarcimento 111
1 Per il risarcimento dei danni giusta l’articolo 39 è competente l’Ufficio nazionale di assicurazione. Quest’ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.
3 La cooperazione tra l’Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.
4 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un altro rappresentante se:
- a.
- c’è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l’assicuratore estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante inizialmente designato;
- b.
- è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.
5 Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abituale all’estero, l’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell’Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interessati siano d’accordo.
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 42 Obblighi delle parti lese
1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l’articolo 74 capoverso 2 lettera a della legge, deve annunciare il sinistro immediatamente all’Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti indicazioni:112
- a.
- incidente (luogo, data, ora, svolgimento dei fatti, persone coinvolte, testimoni e verbale dell’incidente);
- b.
- danni (tipo e gravità);
- c.
- veicolo che ha causato il danno (tipo, marca, colore, targa, Stato di ammissione);
- d.
- indicazione relativa all’esistenza di un rapporto di polizia.
2 Se la parte lesa viola in modo colpevole l’obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto nella misura equivalente agli esborsi supplementari a carico dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 43 Obblighi del rappresentante 113
1 Il rappresentante deve notificare all’Ufficio nazionale di assicurazione i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a quest’ultimo di:
- a.
- informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
- b.
- controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione;
- c.
- stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicurazione e previste negli statuti dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
2 Il rappresentante deve restituire la pratica all’Ufficio nazionale di assicurazione se:
- a.
- c’è un conflitto di interessi con la parte lesa;
- b.
- a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero diverso da quello inizialmente supposto; o
- c.
- è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.
3 L’Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest’ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 44 Assicurazione di confine
1 Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di entrare in Svizzera, stipulare un’assicurazione di confine nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni giusta l’articolo 45.
2 L’assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una protezione assicurativa, negli Stati elencati nell’attestato d’assicurazione, perlomeno corrispondente all’obbligo di garanzia minima previsto nel rispettivo Stato.
3 I premi sono fissati dall’Ufficio nazionale di assicurazione. Essi abbisognano dell’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
4 Attestati d’assicurazione di confine sono rilasciati dall’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.
Art. 45 Attestati di assicurazione equivalenti
1 I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un’assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è garantito in base a un accordo dell’Ufficio nazionale svizzero di assicurazione con l’Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i veicoli a motore:114
- a.
- che hanno le targhe ordinarie dello Stato interessato; o
- b.
- per i quali al momento dell’entrata nel territorio svizzero è esibita una carta d’assicurazione internazionale (carta verde) valida per la Svizzera o un altro attestato estero d’assicurazione di confine sufficiente per la Svizzera.
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione comunica all’USTRA la lista degli Stati giusta il capoverso 1.
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 46 Obblighi dei conducenti esteri di veicoli
1 I veicoli a motore esteri sono ammessi a circolare in Svizzera finché è garantito il risarcimento dei danni giusta gli articoli 44 o 45.
2 Il conducente di un veicolo a motore estero deve portare con sé nel veicolo la carta internazionale di assicurazione (carta verde) o l’attestato d’assicurazione di confine e presentarla su richiesta agli organi di controllo, nella misura in cui la targa non valga quale attestato di assicurazione.
Art. 47 Manifestazioni sportive con veicoli a motore 115
Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 48 Compiti della polizia
1 Nei rapporti relativi agli incidenti cagionati da veicoli a motore esteri la polizia stabilisce i dati necessari alla ricerca della persona responsabile e del suo assicuratore.
2 I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere spedita all’Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con un duplicato o una copia della carta verde o dell’assicurazione di confine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il contenuto è annotato nel rapporto di polizia.116
3 Se il conducente del veicolo a motore estero non può presentare il documento richiesto (art. 44 e 45), nel rapporto deve essere menzionato questo fatto, con l’indicazione dei motivi addotti dal conducente, e stabilito se e presso quale impresa è stata stipulata un’assicurazione di responsabilità civile per il veicolo.
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 49 Esclusione del sequestro
Il sequestro e la confisca da parte della polizia o del giudice penale d’un veicolo a motore estero che abbia cagionato un danno oppure di altri oggetti trasportati dalla persona estera civilmente responsabile è possibile, a titolo di garanzia per le pretese di risarcimento legali dei danni cagionati da tale veicolo, soltanto su proposta dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
II. Centro d’informazione117117 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
117 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 49a Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione e registro separato 118
1 Per adempiere i propri compiti, il centro d’informazione (art. 79a LCStr) utilizza il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.119
2 Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti informazioni:
- a.
- gli istituti d’assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati all’estero (art. 79b LCStr);
- b.
- i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confederazione e dai Cantoni secondo l’articolo 73 capoverso 3 della legge.
118 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
119 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
Art. 49b Diritto d’accesso
Le informazioni contenute nel registro secondo l’articolo 49a capoverso 2 sono accessibili online da parte dei centri d’informazione esteri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati dagli istituti d’assicurazione svizzeri all’estero.
Art. 49 c Conservazione dei dati
Le informazioni contenute nel registro secondo l’articolo 49a capoverso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni dopo la scadenza dell’autorizzazione d’esercizio dell’istituto d’assicurazione, lo scioglimento del contratto tra l’assicuratore e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell’attività del servizio competente per la liquidazione.
Art. 49d Rilascio d’informazioni
1 Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato l’incidente:
- a.
- il nome e l’indirizzo dell’assicuratore di responsabilità civile e il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede dell’assicuratore non è nello stesso Paese;
- b.
- il numero della polizza d’assicurazione e, se quest’ultima è scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa;
- c.
- il nome e l’indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte lesa faccia valere un interesse preponderante;
- d.
- l’indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella responsabilità civile della Confederazione o del Cantone.
2 Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono rilasciate a condizione che l’incidente non sia avvenuto più di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all’estero, le informazioni che lo concernono sono rilasciate se accessibili presso il centro d’informazione del Paese in questione.
3 Le informazioni sono rilasciate secondo l’articolo 126 OAC120.
120 RS 174.51
Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia 121121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
I. … 122122 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
122 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 50123
123 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 51124
124 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati 125125 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
125 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia
1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l’articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge, deve:126
- a.
- annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente responsabili;127
- b.
- presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di polizia.
2 Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto in misura adeguata.
3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore o rimorchi non identificati oppure da ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi.128 La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.129
4 Se colui che cagiona il danno non ha un’assicurazione di responsabilità civile tenuta a versare le prestazioni o se è contestata l’assenza di una tale assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.130
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
130 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 53 Obbligo di risarcimento 131
1 Il risarcimento dei danni secondo l’articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest’ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).
2 Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.
3 La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.
4 Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se:
- a.
- c’è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa;
- b.
- è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.
5 Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indicazioni necessarie per permettere a quest’ultimo di:
- a.
- informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
- b.
- controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.
6 Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui all’articolo 4, se quest’ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 53a Ammontare delle prestazioni 132
Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da:
- a.
- veicoli a motore o rimorchi non identificati o non assicurati, secondo quanto previsto dall’assicurazione minima obbligatoria;
- b.
- veicoli a motore non identificati o non assicurati secondo l’articolo 38, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone;
- c.
- ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, senza copertura assicurativa o con una copertura insufficiente, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
132 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 54 Parti lese estere 133
1 Sono escluse dal risarcimento previsto dall’articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge e dagli articoli 50–53 della presente ordinanza le pretese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell’incidente.
2 Sono fatti salvi:
- a.
- le convenzioni internazionali deroganti;
- b.
- gli accordi riconosciuti dall’USTRA tra il Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garanzia;
- c.
- altri casi in cui è accordata la reciprocità.
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
III. Organismo d’indennizzo134134 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
134 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 54a
1 Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo (art. 79d LCStr), quest’ultimo esamina se sono date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario, informa immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una pretesa d’indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi:
- a.
- l’istituto d’assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno;
- b.
- il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Svizzera dall’assicuratore estero presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa all’estero;
- c.
- l’organismo d’indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la polizza assicurativa;
- d.
- la persona che ha causato l’incidente se è nota;
- e.
- l’Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è verificato l’incidente, se il veicolo che ha causato l’incidente normalmente non è stazionato nello Stato in questione;
- f.135
- il servizio competente per la liquidazione della Confederazione o del Cantone responsabile, se il veicolo che ha causato l’incidente rientra nella loro responsabilità civile;
- g.
- l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
2 L’organismo d’indennizzo regola le pretese d’indennizzo secondo il diritto applicabile, se l’istituto d’assicurazione o il mandatario per la liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in cui riceve la domanda d’indennizzo, una risposta motivata a questa domanda o una proposta motivata d’indennizzo. Tiene conto al riguardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.
3 Se l’organismo d’indennizzo di un altro Stato informa l’organismo d’indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d’indennizzo concernente una polizza emessa in Svizzera, quest’ultimo informa l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
135 RU 2011 4997
IV. Insolvenza dell’assicuratore136136 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
136 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 54b
1 Se un istituto d’assicurazione autorizzato ad esercitare un’assicurazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fondo nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.
2 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari regola le modalità nei singoli casi.
3 Se risarcisce i danni causati all’estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un istituto d’assicurazione svizzero che è andato in fallimento, l’Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.
V. Manifestazioni sportive estere con velocipedi137137 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
137 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Art. 54c
Se una manifestazione sportiva estera con velocipedi attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che l’assicurazione di responsabilità civile competente garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.
Capo terzo: Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia 138138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 55 Statuti, controversie 139
1 Gli statuti dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate dall’USTRA.
2 In merito alle controversie tra l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide l’USTRA.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 56 Relazioni tra i diversi enti interessati
1 Qualora non sia stabilito se in definitiva il danno sia risarcito da un assicuratore estero, la liquidazione del danno è, nei limiti di quanto sarà presumibile, a carico dell’Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia. In caso di dubbio il danno è risarcito dal Fondo nazionale di garanzia. In ogni caso è trattenuta la franchigia giusta l’articolo 52 capoverso 3 fino alla liquidazione definitiva.
2 Se risulta definitivamente che nessun assicuratore estero ha l’obbligo di risarcimento per il danno a carico dell’Ufficio nazionale di assicurazione giusta il capoverso 1, quest’ultimo ha diritto di regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.
3 Se gli esborsi sono stati provvisoriamente coperti dal Fondo nazionale di garanzia e risulta in seguito un obbligo di risarcimento da parte di un Ufficio nazionale estero di assicurazione, nei confronti di quest’ultimo il Fondo nazionale di garanzia ha diritto di regresso. L’Ufficio nazionale di assicurazione rifonde alla parte lesa la franchigia trattenuta non appena riceve dall’estero il pagamento in virtù del regresso.
4 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono obbligati a comunicarsi a vicenda tutti i fatti che motivano un diritto di regresso giusta i capoversi 2 e 3.
Art. 57140
140 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
Art. 58 Contributi dei detentori di veicoli a motore 141
L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i contributi secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale delle assicurazioni. Essi sottopongono i contributi e lo schema di calcolo all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per approvazione.
141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163839).
Art. 59 Obblighi delle imprese d’assicurazione 142
1 Le imprese d’assicurazione comunicano agli assicurati l’importo dei contributi.
2 Devono:
- a.
- versare i contributi all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;
- b.
- trasmettere loro le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d’assicurazione.
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163839).
Art. 59a Collaborazione delle autorità 143
L’USTRA e la FINMA trasmettono all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d’assicurazione.
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163839).
Art. 59b144
144 Abrogato dall n. I dell’O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20163839).
Art. 59c Coordinamento delle prestazioni 145
Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d’indennizzo dell’Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia sono coordinate secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000146 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
145 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
146 RS 830.1
Parte quinta: Disposizioni penali147147Originaria parte settima.
147Originaria parte settima.
Art. 60
1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all’autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l’uso di un veicolo di riserva,
è punito con la multa148.149
2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare
chi non rispetta quanto dispone l’articolo 14 capoverso 1 sull’uso dei veicoli con targhe trasferibili,
chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell’articolo 24 capoverso 6150 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla presente ordinanza,151
è punito con la multa.
3. …152
4. Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all’autorità cantonale competente per l’ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l’intenzione di usarle in tal modo è accertata.153 154
5. La pena prevista per l’autore dell’infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d’una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l’infrazione.
6. Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infrazione è punibile in conformità alla legge.
148 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
150Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).
151Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423).
152 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
153Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).
154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
Parte sesta: Disposizioni finali 155156155Originaria parte ottava.
156Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
155Originaria parte ottava.
156Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Capo primo: Entrata in vigore 157157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Art. 61158
1 Gli articoli 58–89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).
2 Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all’assicurazione, contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Art. 62 a 71159
159 Abrogati dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Art. 72160
160Abrogato dal n. I dell’O del 19 ott. 1983, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1983 1655).
Art. 73 a 76161
161 Abrogati dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Capo secondo: Disposizioni finali 162162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Art. 76a … 163164
1 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali può ammettere eccezioni a singole disposizioni se non ne conseguono pregiudizi per il risarcimento dei danni.
2 Esso prende decisioni di carattere generale, di norma dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.
163Introdotto dal n. I del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).
164 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Art. 76b165
165Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 1980 (RU 1980 1511). Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
Art. 77166
166Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465). Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 200783).
Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 1975 167167Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
167Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Disposizione finale della modifica del 24 maggio 1989 168168Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
168Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Disposizioni finali della modifica del 1 luglio 1992 o169169Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
169Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 2004 170170 RU 2004 649(in vigore dal 1° nov. 2004).
170 RU 2004 649(in vigore dal 1° nov. 2004).
Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2006 171171 RU 2007 83
171 RU 2007 83
Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011 172172 RU 2011 4933
172 RU 2011 4933
Allegato 1 173173Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. III dell’O del 29 nov. 2006 (RU 200783), dal n. II 7 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (RU 2018 4997) e dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
173Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. III dell’O del 29 nov. 2006 (RU 200783), dal n. II 7 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (RU 2018 4997) e dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
Attestati d’assicurazione
A. Attestati d’assicurazione per veicoli a motore
B. Attestato d’assicurazione per imprese e manifestazioni
C. Notificazioni all’assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b)
Allegato 2 175175Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465) e dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
175Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465) e dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
Immatricolazione provvisoria
A. Targhe
B. Marche di controllo
Allegato 3 178178 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
178 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).
Contrassegno di assicurazione per ciclomotori
Allegato 4 179179Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 19954425), dall’art. 1 n. 6 dell’O del 22 giu. 1998 (RU 1998 1796) e dal n. I dell’O del 21 gen. 2015 (RU 2015 463) e dai n. I e II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
179Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 19954425), dall’art. 1 n. 6 dell’O del 22 giu. 1998 (RU 1998 1796) e dal n. I dell’O del 21 gen. 2015 (RU 2015 463) e dai n. I e II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive
1 Costruttore di veicoli
2 Importatore di veicoli
3 Commercio di veicoli
4 Officina di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi
5 Officina di riparazione di autoveicoli pesanti
6 Officina di riparazione di motoveicoli e veicoli analoghi
7 Officina di riparazione di veicoli a motore agricoli
8 Officina di riparazione di rimorchi
9 Carrozzeria
10 Officina di riparazioni di carrozzerie
11 Officina per la verniciatura di carrozzerie
12 Selleria per carrozzerie
13 Elettrauto
14 Officina per il controllo della geometria
15 Officina per montaggio di tachigrafi
16 Officina specializzata in veicoli Diesel
17 Officina specializzata in dispositivi di frenaggio
18 Aziende con grande parco di veicoli a motore
19 Aziende che collaudano veicoli
20 Aziende attive in più tipi d’esercizi
Allegato 5 180180Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5083). Aggiornato dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).
180Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5083). Aggiornato dal n. II dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).