1 Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d’ammissione.18
1bis ...19
2 ...20
3 Ogni anno, l’Ufficio federale esonera dall’approvazione del tipo i fabbricanti svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti.21
4 I veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo soggiacciono all’esame singolo22 del servizio cantonale competente per l’ammissione.
5 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall’approvazione svizzera del tipo.
6 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall’approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.23
7 Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di uno dei servizi d’esame di cui all’allegato 2.24
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
20 Abrogato dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
22O del 19 giu. 1995 concernente le esigente tecniche per i veicoli stradali, OETV (RS 741.41).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200795).