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Ordinanza
concernente il sistema d’informazione sull’ammissione
alla circolazione
(OSIAC)

del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale
del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na l’or­ga­niz­za­zio­ne, la ge­stio­ne e l’uti­liz­zo del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne (SIAC).

Art. 2 Struttura e finalità del sistema d’informazione  

Il SIAC è co­sti­tui­to da quat­tro sot­to­si­ste­mi che fun­go­no da sup­por­to al­le au­to­ri­tà coin­vol­te del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni nell’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 89b LC­Str:

a.
il SIAC Vei­co­li è im­pie­ga­to per l’am­mis­sio­ne di vei­co­li al­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le e per lo svol­gi­men­to di al­tri com­pi­ti con­nes­si ai vei­co­li;
b.
il SIAC Per­so­ne è im­pie­ga­to per l’am­mis­sio­ne di per­so­ne al­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le e per il ri­la­scio di car­te ta­chi­gra­fi­che;
c.
il SIAC Prov­ve­di­men­ti è im­pie­ga­to per l’ese­cu­zio­ne di pro­ce­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi e pe­na­li con­tro con­du­cen­ti;
d.
il SIAC Va­lu­ta­zio­ne è im­pie­ga­to per la va­lu­ta­zio­ne dei da­ti me­mo­riz­za­ti nel SIAC.
Art. 3 Competenze dell’Ufficio federale delle strade  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le stra­de (USTRA) ge­sti­sce il SIAC e ne è re­spon­sa­bi­le.

2 È re­spon­sa­bi­le af­fin­ché il trat­ta­men­to dei da­ti e l’uti­liz­zo del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sia­no con­for­mi al­la leg­ge e ga­ran­ti­sce la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca.
3 È com­pe­ten­te per il ri­la­scio, la mo­di­fi­ca e la re­vo­ca del­le au­to­riz­za­zio­ni di ac­ces­so.
4 Coor­di­na le pro­prie at­ti­vi­tà con le au­to­ri­tà coin­vol­te nel SIAC.
5 Ema­na un re­go­la­men­to per il trat­ta­men­to dei da­ti nel qua­le de­fi­ni­sce in par­ti­co­la­re le in­ter­fac­ce tec­ni­che e le pro­ce­du­re di sin­cro­niz­za­zio­ne dei da­ti.

Sezione 2: Sottosistema SIAC Veicoli

Art. 4 Contenuto  

Il sot­to­si­ste­ma SIAC Vei­co­li con­tie­ne i se­guen­ti da­ti re­la­ti­vi ai vei­co­li im­ma­tri­co­la­ti dal­le au­to­ri­tà sviz­ze­re:

a.
i da­ti re­la­ti­vi al vei­co­lo con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1;
b.
i da­ti re­la­ti­vi al de­ten­to­re con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2;
c.
i da­ti re­la­ti­vi al­la tar­ga con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3.
Art. 5 Competenza per la trasmissione dei dati  

1 Le au­to­ri­tà del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni com­pe­ten­ti per il ri­la­scio e la re­vo­ca del­le li­cen­ze di cir­co­la­zio­ne tra­smet­to­no al SIAC i da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 4 che rien­tra­no nel lo­ro am­bi­to di com­pe­ten­za e le re­la­ti­ve mo­di­fi­che.

2 I co­strut­to­ri e gli im­por­ta­to­ri di vei­co­li tra­smet­to­no al SIAC i da­ti re­la­ti­vi al vei­co­lo di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 11–14.

3 Gli or­ga­ni di po­li­zia non­ché gli or­ga­ni do­ga­na­li con com­pi­ti di po­li­zia stra­da­le tra­smet­to­no al SIAC i da­ti sul bloc­co e sul­lo sbloc­co di vei­co­li e tar­ghe og­get­to di se­gna­la­zio­ni di ri­cer­ca, re­gi­stra­ti nel si­ste­ma di ri­cer­ca in­for­ma­tiz­za­to di po­li­zia (RI­POL) ai sen­si dell’or­di­nan­za RI­POL del 26 ot­to­bre 20163.

4 L’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne (AFD) tra­smet­te al SIAC i da­ti ne­ces­sa­ri per il con­trol­lo di sdo­ga­na­men­to e im­po­si­zio­ne fi­sca­le se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 21 giu­gno 19964 sull’im­po­si­zio­ne de­gli au­to­vei­co­li (LIAut). Es­sa può an­che af­fi­da­re ta­le com­pi­to al­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti per il ri­la­scio e la re­vo­ca del­le li­cen­ze di cir­co­la­zio­ne.

5 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te in se­no al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport tra­smet­te al SIAC i da­ti ne­ces­sa­ri per il ra­zio­na­men­to del car­bu­ran­te non­ché l’oc­cu­pa­zio­ne e il no­leg­gio di vei­co­li de­sti­na­ti all’eser­ci­to, al­la pro­te­zio­ne ci­vi­le e all’ap­prov­vi­gio­na­men­to eco­no­mi­co del Pae­se.

6 Gli as­si­cu­ra­to­ri tra­smet­to­no al SIAC i da­ti di cui all’al­le­ga­to 1 let­te­ra A nu­me­ro 2 dell’or­di­nan­za del 20 no­vem­bre 19595 sull’as­si­cu­ra­zio­ne dei vei­co­li non­ché i da­ti re­la­ti­vi al­la so­spen­sio­ne o al­la ces­sa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne.

Sezione 3: Sottosistema SIAC Persone

Art. 6 Contenuto  

Il sot­to­si­ste­ma SIAC Per­so­ne con­tie­ne:

a.
per quan­to ri­guar­da le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re ri­la­scia­te da au­to­ri­tà sviz­ze­re o stra­nie­re a per­so­ne do­mi­ci­lia­te in Sviz­ze­ra:
1.
i da­ti re­la­ti­vi al ti­to­la­re con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 11,
2.
i da­ti re­la­ti­vi al­la li­cen­za con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 12,
3.
i da­ti re­la­ti­vi al­la ca­te­go­ria con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 13;
b.
per quan­to ri­guar­da le car­te ta­chi­gra­fi­che:
1.
i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te del con­du­cen­te con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 21,
2.
i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te dell’of­fi­ci­na con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 22,
3.
i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te dell’azien­da con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 23,
4.
i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te di con­trol­lo con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 24.
Art. 7 Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre  

1 Le au­to­ri­tà del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni com­pe­ten­ti per il ri­la­scio e la re­vo­ca del­le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re tra­smet­to­no al SIAC i da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra a che rien­tra­no nel lo­ro am­bi­to di com­pe­ten­za e le re­la­ti­ve mo­di­fi­che.

2 Gli or­ga­ni di po­li­zia non­ché gli or­ga­ni do­ga­na­li in­ca­ri­ca­ti di com­pi­ti di po­li­zia stra­da­le tra­smet­to­no al SIAC i da­ti re­la­ti­vi al ri­ti­ro di una li­cen­za di con­dur­re e ai di­vie­ti di cir­co­la­re or­di­na­ti sul po­sto. La re­gi­stra­zio­ne nel SIAC si can­cel­la au­to­ma­ti­ca­men­te do­po 10 gior­ni, sem­pre che l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il ri­ti­ro non ab­bia tra­mes­so mo­di­fi­che dei da­ti.

Art. 8 Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche  

1 L’USTRA re­gi­stra nel SIAC i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te del con­du­cen­te e al­le car­te dell’azien­da di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ri 21 e 23 non­ché le re­la­ti­ve mo­di­fi­che.

2 Le au­to­ri­tà can­to­na­li com­pe­ten­ti (art. 23 cpv. 1 dell’O del 19 giu. 19956 per gli au­ti­sti, OLR 1) tra­smet­to­no al SIAC i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te di con­trol­lo di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 24 non­ché le re­la­ti­ve mo­di­fi­che.

3 L’AFD tra­smet­te al SIAC i da­ti re­la­ti­vi al­le car­te dell’of­fi­ci­na di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 22 non­ché le re­la­ti­ve mo­di­fi­che.

Sezione 4: Sottosistema SIAC Provvedimenti

Art. 9 Contenuto  

Il sot­to­si­ste­ma SIAC Prov­ve­di­men­ti con­tie­ne i da­ti, elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 3, re­la­ti­vi ai prov­ve­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi di cui all’ar­ti­co­lo 89c let­te­ra d LC­Str ri­guar­dan­ti le per­so­ne do­mi­ci­lia­te in Sviz­ze­ra e all’este­ro.

Art. 10 Competenza per la trasmissione dei dati  

Le au­to­ri­tà del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni com­pe­ten­ti per la re­vo­ca del­le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re tra­smet­to­no al SIAC i da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 che rien­tra­no nel lo­ro am­bi­to di com­pe­ten­za.

Sezione 5: Sottosistema SIAC Valutazione

Art. 11 Contenuto  

1 Il sot­to­si­ste­ma SIAC Va­lu­ta­zio­ne con­tie­ne, in for­ma pseu­do­ni­miz­za­ta o ano­ni­miz­za­ta, i da­ti re­gi­stra­ti nei sot­to­si­ste­mi SIAC Vei­co­li, SIAC Per­so­ne e SIAC Prov­ve­di­men­ti.

2 Il nu­me­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne per­so­na­le (PIN SIAC Per­so­ne) e il nu­me­ro di ma­tri­co­la non so­no vi­si­bi­li du­ran­te il trat­ta­men­to dei da­ti nel SIAC Va­lu­ta­zio­ne.

Art. 12 Trasferimento dei dati  

1 I da­ti so­no tra­sfe­ri­ti dai sot­to­si­ste­mi SIAC Vei­co­li, SIAC Per­so­ne e SIAC Prov­ve­di­men­ti al sot­to­si­ste­ma SIAC Va­lu­ta­zio­ne in for­ma pseu­do­ni­miz­za­ta o ano­ni­miz­za­ta.

2 La pseu­do­ni­miz­za­zio­ne è ef­fet­tua­ta:

a.
per i da­ti per­so­na­li, uti­liz­zan­do il ri­spet­ti­vo PIN SIAC Per­so­ne;
b.
per i da­ti re­la­ti­vi al vei­co­lo, uti­liz­zan­do il ri­spet­ti­vo nu­me­ro di ma­tri­co­la.
Art. 13 Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti  

1 Ai fi­ni di cui all’ar­ti­co­lo 89b let­te­re h e i LC­Str, l’USTRA può:

a.
col­le­ga­re tra lo­ro i da­ti del SIAC Va­lu­ta­zio­ne e va­lu­tar­li;
b.
col­le­ga­re i da­ti del SIAC Va­lu­ta­zio­ne con da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma di in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li e va­lu­tar­li;
c.
col­le­ga­re i da­ti del SIAC Va­lu­ta­zio­ne con da­ti tec­ni­ci con­te­nu­ti in al­tre fon­ti e va­lu­tar­li.

2 Al col­le­ga­men­to con i da­ti dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di sta­ti­sti­ca (UST) o con da­ti ri­le­va­ti nel qua­dro del­la leg­ge del 9 ot­to­bre 19927 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le (LStat) si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 14a LStat.

Sezione 6: Disposizioni comuni

Art. 14 Qualità e rettifica dei dati  

1 L’au­to­ri­tà che re­gi­stra o tra­smet­te al SIAC i da­ti è re­spon­sa­bi­le del­la lo­ro cor­ret­tez­za e com­ple­tez­za. L’au­to­ri­tà che con­sta­ta da­ti in­com­ple­ti o er­ra­ti prov­ve­de al­la ret­ti­fi­ca.

2 L’USTRA ve­ri­fi­ca la com­ple­tez­za e l’at­ten­di­bi­li­tà dei da­ti re­gi­stra­ti nel SIAC. In ca­so di da­ti in­com­ple­ti o er­ra­ti, ne di­spo­ne la ret­ti­fi­ca.

Art. 15 Trasmissione di dati  

La tra­smis­sio­ne di da­ti al SIAC de­ve av­ve­ni­re at­tra­ver­so le in­ter­fac­ce e le pro­ce­du­re per il con­fron­to dei da­ti de­fi­ni­te dall’USTRA.

Art. 16 Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo  

1 Ol­tre al­le au­to­ri­tà di cui all’ar­ti­co­lo 89dLC­Str, an­che l’AFD può trat­ta­re i da­ti ne­ces­sa­ri per:

a.
il con­trol­lo del­lo sdo­ga­na­men­to e dell’im­po­si­zio­ne se­con­do la LIAut8;
b.
la ri­scos­sio­ne del­la tas­sa sul traf­fi­co pe­san­te com­mi­su­ra­ta al­le pre­sta­zio­ni con­for­me­men­te al­la leg­ge del 19 di­cem­bre 19979 sul traf­fi­co pe­san­te.

2 I ser­vi­zi che pos­so­no ac­ce­de­re ai da­ti del SIAC me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 89e LC­Str de­si­gna­no le per­so­ne au­to­riz­za­te a tal fi­ne.

Art. 17 Statistiche e liste  

1 L’USTRA pub­bli­ca an­nual­men­te:

a.
una sta­ti­sti­ca sul­le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re;
b.
una sta­ti­sti­ca sui prov­ve­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi.

2 Ogni an­no com­pi­la una li­sta del­le of­fi­ci­ne au­to­riz­za­te e del­le re­la­ti­ve car­te. Nel­la li­sta so­no elen­ca­te le of­fi­ci­ne au­to­riz­za­te all’in­stal­la­zio­ne, all’esa­me suc­ces­si­vo e al­la ri­pa­ra­zio­ne di ta­chi­gra­fi con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 101 dell’or­di­nan­za del 19 giu­gno 199510 con­cer­nen­te le esi­gen­ze tec­ni­che per i vei­co­li stra­da­li.

3 L’UST pub­bli­ca la sta­ti­sti­ca dei vei­co­li con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 127 dell’or­di­nan­za del 27 ot­to­bre 197611 sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne.

Art. 18 Comunicazione dei dati  

1 Sul­la ba­se di una con­ven­zio­ne sul­le pre­sta­zio­ni e sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti, l’USTRA met­te a di­spo­si­zio­ne del Cen­tro dan­ni DDPS i da­ti del SIAC Vei­co­li ne­ces­sa­ri all’adem­pi­men­to dei suoi com­pi­ti le­ga­li.

2 L’USTRA può met­te­re a di­spo­si­zio­ne di au­to­ri­tà, or­ga­niz­za­zio­ni e pri­va­ti i da­ti del SIAC re­la­ti­vi ai de­ten­to­ri di vei­co­li e al­le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re e i da­ti tec­ni­ci. So­no esclu­si i da­ti per­so­na­li de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne. A tal fi­ne sti­pu­la con­ven­zio­ni sul­le pre­sta­zio­ni e sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti. Que­ste ul­ti­me pos­so­no pre­ve­de­re au­to­riz­za­zio­ni di ac­ces­so al SIAC Va­lu­ta­zio­ne.

3 Si può ri­nun­cia­re a un’ap­po­si­ta con­ven­zio­ne se ven­go­no mes­si a di­spo­si­zio­ne esclu­si­va­men­te in­for­ma­zio­ni ano­ni­miz­za­te o da­ti tec­ni­ci.

4 L’USTRA può ren­de­re ac­ces­si­bi­li an­che al pub­bli­co in­for­ma­zio­ni ano­ni­miz­za­te o da­ti tec­ni­ci.

5 La co­mu­ni­ca­zio­ne di da­ti a fi­ni sta­ti­sti­ci o di ri­cer­ca è ret­ta dal­la LPD e dall’or­di­nan­za del 14 giu­gno 199312 re­la­ti­va al­la leg­ge fe­de­ra­le sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti, non­ché dal­la LStat13 e dall’or­di­nan­za del 30 giu­gno 199314 sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che.

Art. 19 Scambio di dati con autorità estere  

1 I da­ti del SIAC pos­so­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti ad au­to­ri­tà este­re se un trat­ta­to in­ter­na­zio­na­le lo pre­ve­de.

2 Per ve­ri­fi­ca­re l’uni­ci­tà del­la car­ta del con­du­cen­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 13b ca­po­ver­so 4 OLR 115 è con­sen­ti­to lo scam­bio di da­ti con le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà este­re.

Art. 20 Sicurezza dei dati  

1 I ser­vi­zi au­to­riz­za­ti all’ac­ces­so adot­ta­no nel lo­ro am­bi­to di com­pe­ten­za i prov­ve­di­men­ti or­ga­niz­za­ti­vi e tec­ni­ci che, se­con­do le di­spo­si­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti, so­no ne­ces­sa­ri per tu­te­la­re i lo­ro da­ti dal­la per­di­ta e da qual­sia­si trat­ta­men­to o con­sul­ta­zio­ne il­le­ci­ti e da sot­tra­zio­ne.

2 Nell’am­bi­to del trat­ta­men­to dei da­ti de­vo­no es­se­re re­gi­stra­ti au­to­ma­ti­ca­men­te i no­mi de­gli uten­ti che han­no trat­ta­to i da­ti, non­ché le da­te del­le re­la­ti­ve ope­ra­zio­ni e i da­ti in­te­res­sa­ti.

Art. 21 Contrassegnazione dei dati non più attuali  

1 Do­po il ri­ti­ro dal­la cir­co­la­zio­ne di un vei­co­lo, i re­la­ti­vi da­ti con­te­nu­ti nel SIAC Vei­co­li de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti di con­se­guen­za.

2 Se una per­so­na ri­nun­cia a un’au­to­riz­za­zio­ne a con­dur­re o se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te no­ti­fi­ca il de­ces­so di una per­so­na, i re­la­ti­vi da­ti con­te­nu­ti nel SIAC Per­so­ne de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti di con­se­guen­za.

3 Do­po la sca­den­za di una car­ta ta­chi­gra­fi­ca, i re­la­ti­vi da­ti con­te­nu­ti nel SIAC Per­so­ne de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti di con­se­guen­za.

4 Se una per­so­na o un’azien­da ri­nun­cia a una car­ta ta­chi­gra­fi­ca o se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te no­ti­fi­ca lo scio­gli­men­to di un’azien­da, i re­la­ti­vi da­ti con­te­nu­ti nel SIAC Per­so­ne de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti di con­se­guen­za.

Art. 22 Distruzione e archiviazione dei dati  

1 I da­ti non più at­tua­li re­la­ti­vi ad au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re o car­te ta­chi­gra­fi­che (art. 21 cpv. 2–4) ven­go­no di­strut­ti nel SIAC Per­so­ne en­tro die­ci an­ni dal mo­men­to in cui so­no sta­ti con­tras­se­gna­ti.

2 I da­ti re­la­ti­vi a ri­fiu­ti, re­vo­che e di­vie­ti di fa­re uso di au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re non­ché di­vie­ti di cir­co­la­re ven­go­no di­strut­ti nel SIAC Prov­ve­di­men­ti die­ci an­ni do­po la lo­ro sca­den­za o an­nul­la­men­to, quel­li re­la­ti­vi ad al­tri prov­ve­di­men­ti cin­que an­ni do­po il lo­ro pas­sag­gio in giu­di­ca­to.

3 I da­ti re­la­ti­vi all’an­nul­la­men­to di li­cen­ze di con­dur­re in pro­va ven­go­no di­strut­ti nel SIAC Prov­ve­di­men­ti die­ci an­ni do­po il ri­la­scio di una nuo­va li­cen­za.

4 Se vie­ne re­gi­stra­to un nuo­vo prov­ve­di­men­to re­la­ti­vo a una per­so­na, i da­ti di tut­ti quel­li pre­ce­den­te­men­te di­spo­sti con­tro la stes­sa ven­go­no di­strut­ti sol­tan­to do­po la sca­den­za dell’ul­ti­mo ter­mi­ne di con­ser­va­zio­ne.

5 Se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te no­ti­fi­ca il de­ces­so di una per­so­na, ven­go­no di­strut­ti nel SIAC Prov­ve­di­men­ti tut­ti i da­ti re­la­ti­vi ai prov­ve­di­men­ti che la ri­guar­da­no.

6 I da­ti con­te­nu­ti nel SIAC Vei­co­li e nel SIAC Va­lu­ta­zio­ne ven­go­no di­strut­ti non ap­pe­na non so­no più ne­ces­sa­ri.

7 I da­ti non più ne­ces­sa­ri e de­sti­na­ti al­la di­stru­zio­ne so­no pro­po­sti dall’USTRA all’Ar­chi­vio fe­de­ra­le a fi­ni di ar­chi­via­zio­ne.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Adeguamento degli allegati 1 e 2  

L’USTRA può mo­di­fi­ca­re le va­ria­bi­li ri­por­ta­te ne­gli al­le­ga­ti 1 e 2.

Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

L’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 4.

Art. 25 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2019.

Allegato 1

(art. 4)

Dati del sottosistema SIAC Veicoli

1 Veicolo

11 Dati identificativi

numero di matricola
numero di telaio

12 Dati amministrativi

messa in o fuori circolazione
licenza di circolazione
indirizzo del luogo di stanza
indirizzo del conducente
controllo periodico del veicolo
veicolo sostitutivo

13 Dati relativi al tipo di veicolo

numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo
marca
tipo

14 Dati tecnici

15 Dati assicurativi

16 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

blocco
controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut16
riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.

2 Detentore

21 Dati identificativi

identificazione del detentore

22 Dati amministrativi

tipo di persona
nome o ragione sociale
indirizzo
data di nascita
luogo di origine o di nascita
nazionalità
sesso
lingua
riservatezza informazioni

3 Targa

31 Dati identificativi

identificazione della targa

32 Dati amministrativi

messa in o fuori circolazione
riservatezza informazioni

33 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

blocco

Allegato 2 17

17 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USTRA del 28 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4223).

(art. 6)

Dati del sottosistema SIAC Persone

1 Autorizzazioni a condurre

11 Titolare

111 Elementi identificativi

numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

112 Dati relativi al conducente autorizzato

nome
data di nascita
luogo di origine o di nascita
nazionalità
sesso
foto formato passaporto digitalizzata
data di inserimento della foto digitalizzata
firma digitalizzata
data di inserimento della firma digitalizzata
data di partecipazione alla formazione complementare
data dell’ultima visita medica di controllo
data della prossima visita medica di controllo
frequenza della visita medica di controllo
indirizzo
Cantone competente

12 Licenza

tipo di licenza
stato della licenza
numero della licenza
numero della carta vergine
data di rilascio
autorità di rilascio
data di scadenza
indicazioni supplementari
sospensione della licenza (dal / al)
autorità responsabile della sospensione

13 Categoria

categoria di licenza
sospensione della categoria
autorità responsabile della sospensione
data di rilascio
luogo d’esame (Cantone o Stato)
data di scadenza
limitazioni

2 Carte tachigrafiche

21 Carta del conducente

211 Dati identificativi

numero di identificazione del titolare
numero di identificazione della carta
numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)

212 Dati relativi al titolare

nome
data di nascita
luogo di origine o di nascita
nazionalità
sesso
foto formato passaporto digitalizzata
data di inserimento della foto digitalizzata
firma digitalizzata
data di inserimento della firma digitalizzata
indirizzo
dati relativi alla licenza di condurre

213 Dati relativi alla carta

stato della carta
lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
numero di identificazione del certificato della carta
data della richiesta
data di ricezione
data di rilascio
autorità di rilascio
inizio del periodo di validità
fine del periodo di validità

22 Carta dell’officina

221 Dati identificativi

numero di identificazione dell’officina
numero di identificazione del tecnico d’officina
numero di identificazione della carta

222 Dati relativi all’officina

nome o ragione sociale
indirizzo
sede dell’officina
autorizzazione
certificato di controllo

223 Dati relativi al tecnico d’officina

nome
data di nascita
luogo di origine o di nascita
nazionalità
sesso
data dell’ultimo corso per tecnico
indirizzo

224 Dati relativi alla carta

stato della carta
lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
numero di identificazione del certificato della carta
data della richiesta
data di ricezione
data di rilascio
autorità di rilascio
inizio del periodo di validità
fine del periodo di validità

23 Carta dell’azienda

231 Dati identificativi

numero di identificazione dell’azienda
numero di identificazione della carta

232 Dati relativi all’azienda

nome o ragione sociale
indirizzo
sede dell’azienda
numero dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada

233 Dati relativi alla carta

stato della carta
lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
numero di identificazione del certificato della carta
data della richiesta
data di ricezione
data di rilascio
autorità di rilascio
inizio del periodo di validità
fine del periodo di validità

24 Carta di controllo

241 Dati identificativi

numero di identificazione dell’autorità di controllo
numero di identificazione della carta

242 Dati relativi all’autorità di controllo

denominazione e funzione
indirizzo

243 Dati relativi alla carta

stato della carta
lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
numero di identificazione del certificato della carta
data della richiesta
data di ricezione
data di rilascio
autorità di rilascio
inizio del periodo di validità
fine del periodo di validità

Allegato 3

(art. 9)

Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti

1 Provvedimenti amministrativi

11 Dati identificativi

numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

12 Dati relativi alla licenza di condurre

tipo
categorie

13 Dati relativi ai provvedimenti

tipo di provvedimenti
durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti
motivi all’origine dei provvedimenti
menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all’estero
indicazione di eventuali incidenti provocati da un’infrazione
tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera
data dell’infrazione
autorità cui compete la decisione
data della decisione

Allegato 4

(art. 24)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1.
l’ordinanza del 23 agosto 200018 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre;
2.
l’ordinanza del 18 ottobre 200019 sul registro ADMAS;
3.
l’ordinanza del 3 settembre 200320 sul registro MOFIS;
4.
l’ordinanza del 29 marzo 200621 sul registro delle carte per l’odocronografo.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...22

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