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Art. 2 Acquisto del contrassegno
(art. 9 LUSN) 1 Il contrassegno può essere acquistato presso:
2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell’anno precedente. |
Art. 3 Apposizione del contrassegno
(art. 7 LUSN) 1 Il contrassegno dev’essere integro e va incollato direttamente sul veicolo. 2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:
3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LUSN se:
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Art. 4 Rottura del parabrezza
1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno. 2 La DGD può stipulare un accordo con l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza. 3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d’assicurazioni, l’ufficio di servizio dell’AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza. |
Art. 6 Controlli
(art. 11 LUSN) 1 Gli organi di controllo istituiti dall’AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno. 2 In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l’identità. |
Art. 7 Contravvenzioni
(art. 14 LUSN) 1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l’acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all’articolo 3. 2 Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all’articolo 3. 3 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all’organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all’articolo 3. |
Art. 82
2 Abrogato dall’all. 3 n. 2 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529). |
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è abrogata. 3 [RU 1994 2518, 1995 4425all. 1 n. II 13] |
Art. 11 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …4 4 Le mod. possono essere consultate alla RU2011 4111. |
Art. 12 Disposizione transitoria
Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 19945 sul contrassegno stradale. 5 [RU 1994 2518, 1995 4425all. 1 n. II 13] |
Allegato 6
6 Abrogato dall’all. 3 n. 2 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529). |