Ordinanza
sul personale del Servizio svizzero
di assegnazione delle tracce
(OPers-SAT)
del 17 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Approvata dal Consiglio federale il 18 novembre 2020
Il consiglio di amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT),
visti gli articoli 9i lettera d e 9m capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).
2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers).
Art. 2 Competenza per le decisioni del datore di lavoro
1 Sempre che la Lferr e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, per le decisioni del datore di lavoro sono competenti:
- a.
- il consiglio di amministrazione nei confronti del direttore e nei confronti di altri membri della direzione per quanto concerne:
- 1.
- la costituzione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro,
- 2.
- le indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 14,
- 3.
- l’obbligo di versamento del reddito ricavato da attività a favore di terzi,
- 4.
- l’assegnazione alle fasce salariali nonché la determinazione e l’adeguamento dello stipendio di base,
- 5.
- la determinazione della parte variabile relativa alla prestazione del direttore,
- 6.
- il versamento di un’indennità di funzione,
- 7.
- la concessione di congedi,
- 8.
- la partecipazione al riscatto nella cassa pensioni,
- 9.
- l’autorizzazione di occupazioni accessorie,
- 10.
- il pensionamento anticipato come conseguenza di ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b.
- la direzione nei confronti degli altri impiegati nei casi previsti alla lettera a;
- c.
- il direttore nei confronti degli altri membri della direzione nei casi non previsti alla lettera a;
- d.
- i diretti superiori d’intesa con il direttore nei confronti degli altri impiegati nei casi non previsti alla lettera a.
2 Per l’emanazione di decisioni in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro (art. 34 cpv. 1 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale; LPers) è competente:
- a.
- il consiglio di amministrazione nei confronti dei membri della direzione;
- b.
- la direzione nei confronti del restante personale.
Art. 3 Calcolo degli anni di servizio o d’impiego
Per calcolare il numero degli anni di servizio o d’impiego contano, indipendentemente dal tasso di occupazione, la durata d’impiego ininterrotta presso il SAT senza contare i congedi non pagati di durata superiore a un mese. I praticantati o i tirocini professionali non sono presi in considerazione nel calcolo della durata d’impiego.
Sezione 2: Stipendio e prestazioni accessorie
Art. 4 Sistema salariale
1 Gli stipendi degli impiegati si calcolano in base a funzione, prestazione, comportamento, esperienza e capacità. Sono costituiti da uno stipendio di base e una parte variabile relativa alla prestazione.
2 Non è concessa alcuna indennità di residenza.
Art. 5 Funzioni e fasce salariali
1 Le funzioni sono attribuite a una delle nove fasce salariali in base a formazione, esperienza professionale, competenze metodologiche e sociali, requisiti in materia di comunicazione, grado di autonomia, diversità e complessità dei compiti, responsabilità nonché competenza e autonomia decisionale.
2 Le fasce salariali sono riportate nell’allegato (tabella degli stipendi).
3 L’importo massimo delle fasce salariali è adeguato alla compensazione del rincaro decisa dal consiglio di amministrazione e agli eventuali aumenti reali dello stipendio. La tabella degli stipendi modificata è comunicata in modo adeguato agli impiegati.
Art. 6 Stipendio di base
1 Nella definizione iniziale dello stipendio di base individuale all’interno di una fascia salariale si tiene conto adeguatamente in particolare della formazione, dell’esperienza professionale e di vita dell’impiegato nonché della situazione sul mercato del lavoro.
2 Lo stipendio di base è verificato ed eventualmente adeguato in caso di necessità e a ogni cambiamento di funzione.
3 Lo stipendio di base è modificato in modo commisurato a un’eventuale evoluzione dello stipendio.
Art. 7 Parte variabile relativa alla prestazione (evoluzione dello stipendio)
1 La parte variabile relativa alla prestazione è calcolata in base al raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità dell’impiegato.
2 Essa è stabilita ogni anno in funzione della valutazione del personale.
3 Lo stipendio può essere aumentato non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro fino al raggiungimento di quest’ultimo.
4 Se la valutazione del personale è «insufficiente», lo stipendio può essere ridotto non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro.
Art. 8 Indennità di funzione
1 Indennità di funzione di durata determinata possono essere versate a impiegati che adempiono provvisoriamente compiti particolarmente esigenti.
2 L’ammontare dipende dal tipo, dall’entità e dalla durata dei compiti supplementari. L’indennità non può superare un terzo della differenza fra gli importi massimi della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro e della fascia salariale prevista per il compito supplementare superiore.
Sezione 3: Tempo di lavoro, compensazione del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario e congedi
Art. 9 Tempo di lavoro
1 La durata del lavoro settimanale a tempo pieno è di norma 41,5 ore. Per gli impiegati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.
2 La direzione fissa nelle sue istruzioni una scelta di modelli di tempo di lavoro. A tale fine tiene conto delle esigenze del SAT e degli impiegati.
3 Disciplina nelle sue istruzioni le prestazioni di lavoro da fornire al di fuori del tempo di lavoro normale o oltre il tempo di lavoro concordato nel contratto.
Art. 10 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
1 Gli impiegati prestano lavoro oltre il tempo di lavoro concordato nel contratto (lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario) se è necessario e se lo si può ragionevolmente pretendere da loro secondo le norme della buona fede.
2 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario sono compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se non una compensazione completa non è possibile, il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario non compensati sono retribuiti con lo stipendio di base senza supplemento.
Art. 11 Orario di lavoro basato sulla fiducia
1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario.
2 L’orario di lavoro basato sulla fiducia può essere concordato con gli impiegati nelle fasce salariali 3−9.
3 In luogo della compensazione per il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento dello stipendio annuo. Il SAT può proporre possibilità di compensazione equivalenti.
Sezione 4: Altre prestazioni del SAT
Art. 12 Rimborso delle spese
1 Agli impiegati sono rimborsate le spese sostenute nell’esercizio della loro attività.
2 Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli in un’istruzione.
Art. 13 Premio di fedeltà
1 Gli impiegati del SAT ricevono un premio di fedeltà nella seguente misura:
- a.
- al compimento di 10 e 15 anni di servizio, 1/24 dello stipendio annuale;
- b.
- dopo ulteriori 5 anni di servizio, 1/12 dello stipendio annuale.
2 È considerato stipendio annuale lo stipendio medio degli ultimi 12 mesi.
3 Se negli ultimi cinque anni di servizio il grado di occupazione minimo dell’impiegato è risultato temporaneamente inferiore al 100 per cento, il premio di fedeltà è calcolato in base al grado di occupazione medio durante tale periodo.
4 Su richiesta, il SAT può accordare il premio di fedeltà integralmente o parzialmente sotto forma di congedo pagato.
5 I giorni di congedo secondo il capoverso 4 di cui non si è usufruito entro cinque anni dall’insorgere del diritto decadono senza indennità.
6 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non sussiste alcun diritto a un premio di fedeltà proporzionale.
Art. 14 Versamento di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers4 le persone interessate che:
- a.
- sono state impiegate almeno 15 anni presso il SAT; oppure
- b.
- hanno compiuto il 50º anno di età.
2 L’indennità può essere versata in casi motivati anche se il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa, sempre che nessuna colpa sia imputabile all’impiegato e sia soddisfatto un requisito di cui al capoverso 1.
3 Non ricevono alcuna indennità gli impiegati:
- a.
- che in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili;
- b.
- il cui rapporto di lavoro è sciolto per loro colpa;
- c.
- che percepiscono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’articolo105b OPers5;
- d.
- il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e che percepiscono le prestazioni di cui all’articolo 106 OPers.
4 L’ammontare dell’indennità è compreso tra l’importo di uno stipendio mensile e quello di uno stipendio annuale. È stabilito tenendo conto dell’età, della situazione professionale e personale, dell’età di servizio e del termine di disdetta della persona interessata. La direzione disciplina i dettagli in un’istruzione.
5 Gli ex impiegati che entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili restituiscono l’indennità pro rata temporis. Devono comunicare immediatamente al SAT la conclusione del nuovo contratto di lavoro.
Sezione 5: Previdenza professionale
Art. 15 Piani previdenziali
Gli impiegati nelle fasce salariali 1−6 sono assicurati secondo il piano standard della cassa di previdenza della Confederazione, gli impiegati nelle fasce salariali 7−9 secondo il piano per i quadri.
Art. 16 Stipendio assicurabile
Sono assicurate presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, le seguenti prestazioni del SAT:
- a.
- lo stipendio di base (art. 6);
- b.
- la parte variabile relativa alla prestazione (art. 7);
- c.
- l’indennità di funzione (art. 8);
- d.
- la compensazione del rincaro (art. 44 OPers);
- e.
- i premi di prestazione (art. 49 OPers);
- f.
- le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).
Sezione 6: Trattamento dei dati personali
Art. 17
1 Il SAT può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, di candidati, impiegati ed ex impiegati ai fini della gestione del personale.
2 Il servizio del personale è responsabile del trattamento dei dati.
3 Il servizio del personale e i superiori possono trattare i dati nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti.
4 Per il trattamento dei dati si applica l’ordinanza del 22 novembre 20176 sulla protezione dei dati personali del personale federale, ad eccezione degli articoli 12–18, 23 capoverso l secondo e terzo periodo e 24–58, nonché degli allegati 3−6. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
Sezione 7: Ristrutturazioni e riorganizzazioni
Art. 18 Piano sociale
In caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno un terzo degli impiegati, il SAT stabilisce e finanzia un piano sociale.
Art. 19 Finanziamento
In caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni il SAT finanzia:
- a.
- le misure e le prestazioni che sono previste in questo contesto;
- b.
- la parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale.
Sezione 8: Collaborazione con le parti sociali
Art. 20
1 Il SAT informa tempestivamente ed esaustivamente gli impiegati e le organizzazioni degli impiegati in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale e li consulta prima che la presente ordinanza sia modificata.
2 Il SAT si incontra almeno una volta all’anno con i rappresentanti delle organizzazioni degli impiegati per uno scambio di informazioni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 21 Disposizioni transitorie
Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro è stato trasferito al SAT secondo il capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 20187 della Lferr si applica quanto segue:
- a.
- i saldi attivi di tempo accumulati secondo il diritto previgente sono trasferiti;
- b.
- gli anni di servizio acquisiti secondo le disposizioni previgenti sono computati per i termini di disdetta secondo l’articolo 30a capoverso 2 OPers8 e per i premi di fedeltà secondo l’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.
7 RU 2020 1889n. I 3
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2021.