Principio (1 - 2)
Concezione (3 - 10)
Progetti (11 - 13)
Finanziamento (14 - 17)
Coordinamento, controllo, rendiconto (18 - 20)
Disposizioni finali (21 - 22)
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Legge federale
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale2 (Cost.);3 decreta: 3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Sezione 1: Principio |
Art. 1 Scopi
La Confederazione realizza un progetto di grande portata per tutelare la sua posizione in Europa nell’ambito della politica dei trasporti e per proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all’ecologia. Il progetto deve garantire la costruzione di un corridoio ferroviario efficace, che alleggerisca le strade dal traffico merci su grande distanza, serva al trasporto di viaggiatori e riduca gli eccessivi carichi ambientali preesistenti. |
Art. 2 Provvedimenti promozionali 6
Per promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), si adotteranno adeguate misure collaterali affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga per principio su rotaia. 6 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Sezione 2: Concezione |
Art. 37
7 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 3bis Programma NFTA 8
1 Il programma NFTA si prefigge di fare in modo che la Svizzera diventi una piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. A tale fine vanno applicati in permanenza gli sviluppi tecnologici in campo ferroviario. Nel traffico merci occorre in particolare integrare in modo ottimale il trasporto combinato non accompagnato (TC NA) nei corridoi ferroviari europei. 2 Il programma NFTA include gli assi di transito del San Gottardo e del Lötschberg-Sempione come sistema globale nonché un miglior raccordo della Svizzera orientale all’asse di transito del San Gottardo. 8 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 59
9 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 5bis Investimenti della NFTA finanziati 10
Il finanziamento previsto dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:11
10 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). 12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). 13 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Art. 6 – 814
14 Abrogati dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 8bis Piano settoriale 15
1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno:
2 La realizzazione e il finanziamento dei progetti non menzionati nell’articolo 5bis sono disciplinati da singoli decreti federali di obbligatorietà generale. 15 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 16 RS 700 17 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Art. 9 Adattamento alla rete ferroviaria esistente 18
La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d’accesso alle trasversali alpine nell’Altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private. Le FFS e le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle condizioni risultanti dalle nuove linee entro la messa in servizio di quest’ultime. 18 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 1019
19 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 10bis Scadenze della NFTA 20
1 La NFTA di cui agli articoli 3-9 è realizzata in due fasi:
2 Il Consiglio federale stabilisce la data di inizio dei lavori della seconda fase. 3 Il programma di esercizio va ottimizzato, tenendo conto dei progressi tecnologici in campo ferroviario. 20 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Art. 10ter Altri grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale 2223
Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale:24
22 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 23 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). 24 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Sezione 3: Progetti |
Art. 11 Progetti preliminari
1 I progetti preliminari delle nuove linee del programma NFTA ragguagliano in particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle aree delle stazioni e dei terminali nonché alle opere di incrocio.25 2 Tengono conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio nonché della difesa nazionale. 3 Essi sono presentati all’Ufficio federale dei trasporti. 4 L’Ufficio federale dei trasporti sente le autorità federali, i Cantoni e le aziende ferroviarie interessati. I Comuni sono consultati dai Cantoni. 5 I progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso determina il tracciato.26 6 In applicazione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, la procedura d’esame e d’approvazione dei progetti preliminari include parimenti lo studio d’impatto sull’ambiente. 7 Sono ammesse misure preparatorie per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni27 decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla legge federale del 20 giugno 193028 sull’espropriazione. Le conseguenze giuridiche a livello d’indennizzo sono rette dalla legislazione federale in materia di espropriazione. 25 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 26 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 27 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 28RS 711 |
Art. 1229
29 Abrogato dal n. 3 dell’all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). |
Art. 13 Libera concorrenza
1 Nell’ambito della normativa federale in materia di appalti, la Confederazione assicura, per ogni tronco di linea, la libera concorrenza per i lavori di pianificazione, progettazione e costruzione. 2 Per i candidati svizzeri e stranieri si esigeranno pari condizioni di concorrenza. |
Sezione 4: Finanziamento |
Art. 14 Condizioni di finanziamento 30
1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile e rimborso condizionato, nonché sotto forma di contributi a fondo perso. 2 I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte. 3 Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui e dei contributi a fondo perso. 4 I fondi provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti di cui all’articolo 36ter capoverso 1 lettera c31 della Costituzione federale sono concessi a fondo perso alle ferrovie. Il Consiglio federale li ripartisce tra le linee di base. 30 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 31 [RU 1996 1491]. Vedi ora: l’art. 86 cpv. 3 lett. b della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). |
Art. 1532
32 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1000 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 16 Crediti d’impegno 33
L’Assemblea federale stanzia per tappe, con decreti federali semplici, i crediti d’impegno necessari per la realizzazione delle linee di base del San Gottardo e del Lötschberg nonché per l’integrazione della Svizzera orientale. 33 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 17 Conto speciale
1 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l’allestimento dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.34 2 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. 34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933). |
Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto |
Art. 1835
35 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 19 Sorveglianza e controllo 36
1 Il Consiglio federale assicura la sorveglianza e il controllo del progetto NFTA. 2 Può insediare un organo consultivo incaricato della valutazione di questioni centrali del progetto. 36 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |
Art. 20 Rendiconto e alta vigilanza 37
1 Annualmente, la prima volta nel 1992, il Consiglio federale informa le Camere federali circa:
2 Ogni volta che sollecita un nuovo credito, il Consiglio federale informa inoltre le Camere federali in merito:
3 a 5 ...38 37 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 38 Introdotti dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Scioglimento della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali), con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 2341; FF 2018 60776089). |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 22 Referendum, entrata in vigore e validità
1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 …39 Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 199240 39 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). 40DCF del 30 nov. 1992. |