Ordinanza
sulla costruzione di una ferrovia transalpina
(Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)
del 28 febbraio 2001 (Stato 1° marzo 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 17 capoverso 2 e 21 del decreto federale del 4 ottobre 19911
concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino),
ordina:
Capitolo 1: Organizzazione e compiti
Sezione 1: Costruttori
Art. 1 Competenze
1 I progetti della NFTA conformemente all’articolo 5bis del decreto sul transito alpino sono realizzati dalle seguenti imprese (costruttori):
- a.
- asse del San Gottardo: Ferrovie federali svizzere (FFS), mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto.
- b.
- asse del Lötschberg: BLS Ferrovia del Lötschberg SA (BLS), mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto.
- c.
- raccordo della Svizzera orientale (galleria di base dello Zimmerberg e collegamento tra la linea che costeggia la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo): FFS, mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera o parti di essa sono assegnate a un’organizzazione di progetto conformemente alla lettera a.
- d.
- ampliamento della tratta San Gallo–Arth-Goldau: FFS, Ferrovie del Sud-Est (SOB) e Ferrovie Lago di Costanza-Toggenburgo (BT).
- e.
- sistemazione Surselva: Ferrovie retiche (RhB) e Ferrovia Furka-Oberalp (FO).
2 Le FFS e la BLS eseguono inoltre l’adattamento al resto della rete ferroviaria conformemente all’articolo 9 del decreto sul transito alpino.
3 I costruttori attuano le istruzioni e gli obiettivi delle autorità federali e tengono conto degli interessi dei futuri gestori.
Art. 2 Utilizzazione dei crediti
1 Nella pianificazione e nell’esecuzione dei progetti della NFTA, i costruttori impiegano con parsimonia i mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione.
2 I costruttori devono controllare costantemente i provvedimenti volti a rispettare i vari crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 19992 sul finanziamento del transito alpino e applicarli fatta salva una modifica di progetto subordinata ad autorizzazione. I lavori corrispondenti devono essere documentati.
3 Se si prevede che detti crediti d’opera non possono essere rispettati, i costruttori sono tenuti a sottoporre provvedimenti compensativi all’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale). In particolare, illustrano le conseguenze sull’ordinazione della Confederazione.
Art. 3 Contabilità
1 Ogni costruttore tiene una contabilità propria per la progettazione e l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c.
2 Salvo disposizione contraria delle istruzioni di cui all’articolo 9 o di altri atti emanati in virtù della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie o della legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, la contabilità è disciplinata dal Codice delle obbligazioni5.
Art. 4 Acquisti pubblici
L’aggiudicazione da parte dei costruttori di commesse di forniture, di servizi e di costruzioni nell’ambito del decreto sul transito alpino è retta, analogamente ai rispettivi acquisti delle FFS, dalla normativa federale sugli acquisti pubblici.
Art. 5 Accesso ai documenti e rilascio di informazioni; obbligo di notifica
1 I costruttori consentono alle autorità di vigilanza federali di accedere a tutti i documenti e le informano in modo completo. Previa autorizzazione della rispettiva autorità di vigilanza, hanno accesso ai documenti e alle informazioni anche i consulenti e i periti di cui agli articoli 10 e 14.
2 In caso di eventi con ripercussioni notevoli sulle prestazioni, sui costi e sulle scadenze, i costruttori informano senza indugio l’Ufficio federale e gli comunicano i provvedimenti adottati o previsti. I dettagli sono disciplinati nelle istruzioni di cui all’articolo 9.
Art. 6 Informazione
1 Nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei singoli progetti della NFTA, i costruttori forniscono regolarmente informazioni e consulenza ai Cantoni, alle regioni e ai Comuni interessati. L’Ufficio federale e, se del caso, altri servizi federali devono essere coinvolti.
2 Previo accordo con l’Ufficio federale, ogni costruttore provvede all’informazione e alle relazioni pubbliche relative ai progetti che gli sono stati assegnati.
Art. 7 Convenzioni fra la Confederazione e i costruttori
1 La Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori.
2 Le convenzioni comprendono in particolare le ordinazioni della Confederazione per i progetti di cui all’articolo 1.
3 Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio federale.
Sezione 2: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 8 Compiti
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha in particolare i seguenti compiti:
- a.
- rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto committente dei progetti della NFTA;
- b.
- emana istruzioni relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti, nonché al rendiconto;
- c.
- con la partecipazione degli uffici interessati, conduce le trattative volte alla conclusione delle convenzioni fra la Confederazione e i costruttori, sempreché non deleghi tale compito all’Ufficio federale.
Art. 9 Istruzioni del Dipartimento
1 Le istruzioni del Dipartimento relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti nonché al rendiconto riguardano in particolare:
- a.
- la struttura uniforme e trasparente del programma NFTA;
- b.
- la struttura e la tenuta della contabilità;
- c.
- la forma, il contenuto e la periodicità del rendiconto.
2 D’intesa con il Dipartimento, l’Ufficio federale può ridurre in modo adeguato, in casi motivati, le esigenze relative alle istruzioni per i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d ed e.
Art. 10 Organo consultivo e commissioni
Sezione 3: Ufficio federale dei trasporti
Art. 11 Compiti
1 L’Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell’ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2 In particolare si occupa di:
- a.
- applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
- b.
- gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l’assegnazione dei mezzi finanziari nell’ambito dei crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
- c.
- amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
- d.
- determinare l’indice del rincaro conformemente all’articolo 12;
- e.
- rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
- f.
- decidere dell’applicazione di provvedimenti compensativi;
- g.
- istruire le procedure d’approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
- h.
- coordinare i costruttori;
- i.
- coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3 Per il resto, nell’ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l’Ufficio federale svolge l’attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
Art. 12 Rincaro
1 L’Ufficio federale determina l’indice del rincaro dopo aver sentito i costruttori e d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2 In caso di commesse di costruzioni e di servizi, al momento dell’esecuzione occorre tenere conto del rincaro effettivo rispetto alla base di calcolo stipulata nel contratto.
Art. 13 Informazioni e relazioni pubbliche
1 L’Ufficio federale informa e consulta regolarmente i Governi dei Cantoni interessati.
2 Provvede in modo appropriato all’informazione e alle relazioni pubbliche nell’ambito della NFTA; in caso di necessità si accorda con il Dipartimento.
Art. 14 Sostegno esterno
Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Ufficio federale può istituire gruppi di lavoro e gruppi peritali e, se del caso, avvalersi di ulteriori sostegni esterni.
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art. 15 Coordinamento delle attività di controllo della Confederazione
1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) decide del coordinamento fra il suo programma di controllo annuale e le attività di controllo pianificate dall’Ufficio federale.
2 Il CDF e l’Ufficio federale si informano reciprocamente sui risultati dei controlli.
Art. 16 Coordinamento con attività di controllo di terzi
1 Sotto la direzione del CDF, l’Ufficio federale e il CDF si adoperano per coordinare i loro controlli con quelli degli organi di revisione dei costruttori.
2 Vi è uno scambio regolare di informazioni in merito ai risultati dei controlli.
Capitolo 2: Procedura
Sezione 1: Piano settoriale AlpTransit e progetti preliminari
Art. 17 Oggetto
1 Il piano settoriale comprende i principali elementi territoriali – in particolare i tracciati – dei progetti preliminari approvati, nonché delle altre componenti del programma NFTA conformemente all’articolo 8bis del decreto sul transito alpino.
2 Le esigenze formali e materiali del piano settoriale AlpTransit sono rette dall’articolo 15 dell’ordinanza del 28 giugno 20009 sulla pianificazione del territorio.
3 Il progetto preliminare comprende:
- a.
- un rapporto tecnico che giustifichi la variante scelta nonché, nei casi di cui all’articolo 19, un raffronto delle varianti;
- b.
- un programma di costruzione;
- c.
- un piano d’insieme 1:50 000;
- d.
- i piani di situazione 1:10 000;
- e.
- i profili longitudinali 1:1000/100;
- f.
- i profili trasversali caratteristici 1:200;
- g.
- i profili trasversali normali 1:50;
- h.
- le sezioni orizzontali e i profili longitudinali geologici;
- i.
- un rapporto di pianificazione del territorio sulla compatibilità del progetto preliminare con gli obiettivi, i principi e le pianificazioni ai sensi della legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio;
- k.
- un rapporto relativo all’esame dell’impatto sull’ambiente, seconda fase, compreso un concetto d’utilizzazione del materiale e un capitolato d’oneri per l’esame dell’impatto sull’ambiente, terza fase (indagine principale); e
- l.
- una valutazione dei costi con una precisione di +/– 20 per cento al massimo.
Art. 18 Grado di precisione
1 Il progetto preliminare dev’essere definito con i servizi federali e con i Cantoni in modo tale da evitare che durante la procedura di approvazione dei piani si registrino divergenze di oltre 100 m rispetto al tracciato delle tratte a cielo aperto, ai raccordi principali e alle aree dei terminali. Se per i tracciati sotterranei si prevedono divergenze maggiori, queste sono indicate e giustificate.
2 Il progetto preliminare deve essere conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia ferroviaria e alle norme tecniche riconosciute.
Art. 19 Varianti
1 D’intesa con l’Ufficio federale, i costruttori possono presentare delle varianti se il tracciato non può essere definito con i servizi federali e con i Cantoni prima dell’elaborazione del progetto preliminare.
2 Per la stessa tratta possono essere presentate al massimo due varianti del progetto preliminare.
3 Entrambe le varianti devono essere presentate nello stesso stato di pianificazione. I tracciati previsti devono essere raffrontati, segnatamente per quanto concerne i costi, le conseguenze a livello d’esercizio, di tecnica e di scadenzario, nonché le ripercussioni sul territorio e sull’ambiente.
Art. 20 Procedura
1 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare di cui all’articolo 17 sono sottoposti alla consultazione dei Cantoni e dei Comuni e alla partecipazione della popolazione.
2 Fatte salve le disposizioni seguenti, la procedura di approvazione del piano settoriale e del progetto preliminare è retta dalla legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio e dalla relativa ordinanza del 28 giugno 200012.
Art. 21 Coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali
1 Di norma, il termine per la procedura di consultazione dei Cantoni è di tre mesi; tale termine può essere prorogato di un mese se motivi importanti lo giustificano.
2 Il Cantone sente i Comuni e le regioni di pianificazione interessati e nel parere trasmesso all’Ufficio federale si pronuncia anche sulle loro posizioni.
3 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare sono sottoposti contemporaneamente al Cantone e ai servizi federali interessati. Questi si pronunciano in merito entro un mese dalla consegna dei pareri dei Cantoni all’Ufficio federale.
Art. 22 Partecipazione della popolazione
1 Conformemente all’articolo 4 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di approvazione del piano settoriale e dei progetti preliminari.
2 A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati.
3 I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all’Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione.
13 RS 700
Art. 23 Approvazione
1 Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all’approvazione del Consiglio federale.
2 Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto preliminare e del piano settoriale se:
- a.
- non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e
- b.
- la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.
Sezione 2: Progetti messi in consultazione
Art. 24 Vincolo del progetto preliminare
I progetti messi in consultazione devono essere elaborati nell’ambito dei progetti preliminari approvati.
Art. 25 Procedura
1 La procedura di approvazione dei progetti messi in consultazione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 200015 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.
2 L’approvazione dei piani di un progetto messo in consultazione presuppone l’approvazione del progetto preliminare.
14 RS 742.101
15 RS 742.142.1
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- l’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle competenze degli organi della Confederazione e delle ferrovie incaricati dell’esecuzione dei decreti federali sul transito alpino;
- 2.
- l’ordinanza del 20 gennaio 199317 concernente l’approvazione dei progetti secondo il decreto federale sul transito alpino; e
- 3.
- l’ordinanza del 1° settembre 199318 sui costi speciali di costruzione della ferrovia transalpina.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.