1 Il gestore dell’infrastruttura presenta ogni anno all’UFT il piano di investimento aggiornato e concordato con l’impresa di trasporto ferroviario. Tale piano comprende le informazioni per almeno i cinque anni successivi.
2Il piano di investimento contiene tutti i progetti pianificati per investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento nonché il relativo finanziamento, compreso l’eventuale finanziamento da parte di terzi.
3 I costi dei progetti devono essere esposti per i generi di impianti prestabiliti. L’UFT può ammettere semplificazioni.
4 Il gestore dell’infrastruttura fornisce alle imprese che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all’articolo 37a Lferr le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento.20
5 Le imprese possono sottoporre all’UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell’infrastruttura non ha tenuto conto. L’UFT decide definitivamente.21
6 Se la controversia verte sulla violazione del diritto di partecipazione, è escluso l’esame di merito dei progetti d’investimento. La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) decide definitivamente.22
19 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
20 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
21 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
22 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).