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Art. 18 Principio 46
1 La rimunerazione di cui all’articolo 9c Lferr (prezzo delle tracce) si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari.47 2 Il prezzo per le prestazioni di base si compone: - a.
- del prezzo di base;
- b.
- del contributo di copertura; e
- c.
- del prezzo dell’energia elettrica.
3 Il prezzo delle tracce per una tratta deve essere fissato senza discriminazioni secondo le stesse tariffe. 4 Non sono ammessi differenziazioni e sconti che vanno oltre quelli stabiliti negli articoli 19−22. Sono ammesse convenzioni che semplificano il conteggio; dev’essere però possibile provare in ogni momento che terzi non ne sono svantaggiati. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).
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Art. 19 Prezzo di base 48
1 Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell’impatto ambientale dei veicoli. 2 L’UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo: - a.
- i treni-chilometri (prezzo di base per traccia);
- b.
- il treno, in funzione dell’usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell’usura).
3 Il prezzo di base per traccia viene differenziato mediante l’applicazione dei seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti: - a.
- un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda;
- b.
- un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità;
- c.
- un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
- d.
- supplementi e sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli;
- e.
- uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS;
- f.
- uno sconto per trazioni che permettono di ottenere un miglior grado di utilizzo della capacità di una tratta;
- g.49
- uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per tracce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
- 1.
- Brig–Iselle,
- 2.
- Altdorf–Bellinzona.
4 L’UFT stabilisce le trazioni e gli sconti di cui al capoverso 3 lettera f. 5 Può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell’usura causata dai veicoli. 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475). 49 Introdotta dal n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 al 31 dic. 2021 (RU 2016157).
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Art. 19a Fattori di prezzo, supplementi e sconti 50
1 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda raddoppia il prezzo di base per treno-chilometro su tratte a scartamento normale molto sollecitate da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ore di punta). È considerata molto sollecitata una tratta sulla quale, nelle ore di punta, circolano almeno sei treni ogni ora e per chilometro del binario principale. L’UFT pubblica un elenco di queste tratte. 2 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per: - a.
- 1,25 per le tracce del traffico viaggiatori concessionario a lunga distanza (categoria A);
- b.
- 1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario (categoria B);
- c.51
- 0,4 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C);
- d.52
- 0,3 per le tracce (categoria D):53
- 1.
- di treni di locomotive,
- 2.
- su cui, a pari velocità massima, il tempo di viaggio totale ha una durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida,
- 3.
- di treni trattori e di treni merci locali nel traffico a carri singoli.
3 ...54 4 Il supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda ammonta a 2 franchi per fermata sulle tratte con traffico misto composto da traffico regionale e almeno dodici treni del traffico viaggiatori a lunga distanza o del traffico merci interregionale al giorno. L’UFT pubblica un elenco di queste tratte. 5 I supplementi e gli sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli comprendono: - a.
- un supplemento di 0,3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d’epoca e i treni di servizio dei gestori dell’infrastruttura;
- b.55
- per i trasporti di merci pericolose, un supplemento di:
- 1.
- 2 centesimi per asse-chilometro per i veicoli non a carrelli,
- 2.
- 4 centesimi per carrello-chilometro per i veicoli a carrelli;
- c.56
- uno sconto per veicoli poco rumorosi (buono insonorizzazione).
6 L’UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, sui tronchi di confine di cui all’allegato 2 o con veicoli storici.57 50 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 54 Abrogato dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475). 57 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).
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Art. 19b Buono insonorizzazione 58
1 Per le corse effettuate con veicoli adibiti al trasporto di merci e dotati di freni a disco o a tamburo o di ceppi frenanti in materiale sintetico l’impresa di trasporto ferroviario ha diritto a un buono insonorizzazione di:59 - a.
- 1 centesimo per asse-chilometro per i veicoli con ruote di diametro inferiore a 50 centimetri;
- b.60
- 1.6 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di ceppi frenanti in materiale sintetico o di freni a tamburo e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri;
- c.
- 3 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a disco e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri.
1bis Esclusi i veicoli speciali con bassa prestazione chilometrica e i veicoli storici, il buono insonorizzazione non è concesso per treni con almeno un carro merci dotato di ceppi frenanti in ghisa.61 2 L’UFT stabilisce caso per caso la categoria dei veicoli dotati di sistemi di frenaggio combinati o diversi da quelli summenzionati. A questo scopo tiene conto del valore attestato nell’omologazione e dei valori di esercizio. 3 L’UFT mette a disposizione una banca dati dei veicoli per i quali è possibile far valere un buono insonorizzazione. Designa l’organismo che gestisce tale banca dati.62 3bis ....63 4 L’impresa di trasporto ferroviario notifica all’organismo designato tutti i veicoli per i quali fa valere un buono insonorizzazione indicando: - a.
- numero di veicolo a dodici cifre;
- b.
- nome del detentore del veicolo;
- c.
- sistema di frenaggio e diametro delle ruote.64
5 Il buono insonorizzazione è versato dal gestore dell’infrastruttura. 58 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 2014 (RU 2014 2603). Abrogato dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).
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Art. 19c Sconto per il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS 6566
1 Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte che sono state equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS è concesso sul prezzo della traccia uno sconto di 25 000 franchi per anno e per equipaggiamento dei veicoli.67 2 Lo sconto è concesso fino al 31 dicembre 2024 per i veicoli messi in servizio prima del 1° gennaio 2013 che non circolano né sulla tratta Mattstetten–Rothrist né sulle tratte di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Monte Ceneri. 3 Lo sconto non si applica ai veicoli il cui equipaggiamento ETCS è stato sovvenzionato dalla Confederazione. 4 Le domande vanno stilate per un anno civile e inoltrate all’UFT entro la fine di giugno dell’anno successivo. Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto allo sconto decade.68 65 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651). 68 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).
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Art. 19d Rimunerazione in caso di cancellazione 6970
1 Qualora un’impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all’utilizzazione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest’ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.71 2 La rimunerazione in caso di cancellazione corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori: - a.
- 0,2 in caso di rinuncia con preavviso superiore a 60 giorni;
- b.
- 0,5 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 60 e 31 giorni;
- c.
- 0,7 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 30 e 5 giorni;
- d.
- 0,8 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 4 giorni e le 24 ore precedenti la partenza prevista;
- e.
- 1 in caso di rinuncia durante le 24 ore precedenti la partenza prevista;
- f.
- 2 in caso di rinuncia dopo l’ora di partenza prevista.72
3 Su tratte saturate (art. 12a) la rimunerazione in caso di cancellazione si applica anche per la rinuncia a: - a.
- tracce attribuite in via provvisoria, se tale attribuzione è avvenuta da almeno cinque giorni lavorativi;
- b.
- tracce ordinate, se l’ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il Servizio di assegnazione delle tracce ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi.
69 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475). 70 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).
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Art. 19e e 19f73
73 Introdotti dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4163). Abrogati dal n. I dell’O del 5 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).
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Art. 20 Contributo di copertura 74
1 Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato a 0,0027 franchi per chilometro dell’offerta, fatta eccezione per le corse a vuoto. 1bis Nel traffico viaggiatori concessionario, per il calcolo del contributo di copertura sono determinanti i proventi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.75 2 Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dall’autorità di concessione nel modo seguente: - a.
- per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell’inizio dell’anno d’orario, dopo aver consultato i gestori dell’infrastruttura, gli utenti della rete e i committenti interessati;
- b.
- per gli altri tipi di traffico, all’atto del rilascio della concessione in base alla domanda e alla proposta dei gestori dell’infrastruttura interessati; se la concessione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame periodico e una rideterminazione del contributo di copertura.
3 Il gestore dell’infrastruttura pubblica i contributi di copertura nel traffico viaggiatori concessionario.76 4 Fatto salvo il capoverso 5, nel traffico merci non si riscuote alcun contributo di copertura.77 5 Se il contributo di copertura è fissato nell’ambito di una vendita all’asta di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettera c, è dovuto l’importo così stabilito.78 6 I capoversi 1bis–3 e 5 si applicano per analogia ai trasporti con autorizzazione federale.79 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5813). 75 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331). 78 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277). 79 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).
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Art. 20a Prezzo dell’energia elettrica 80
1 L’UFT stabilisce il prezzo dell’energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura in modo che, complessivamente, non ne risultino costi non coperti. Tiene conto dei risultati degli anni precedenti.81 2 Nelle ore di punta il prezzo dell’energia elettrica è aumentato del 20 per cento, mentre dalle 22.00 alle 6.00 è ridotto del 40 per cento. 3 Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Se lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 198382 sulle ferrovie non misurano il consumo di energia elettrica con questi dispositivi, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell’infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento al valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L’UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base ai valori medi misurati per ogni categoria di treno.83 4 Per le corse con veicoli motore d’epoca non è applicato alcun supplemento.84 80 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5813). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277). 82 RS 742.141.1 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277). 84 Introdotto dal n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).
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Art. 21 Prestazioni di base 85
1 Le prestazioni di base comprendono: - a.
- l’utilizzazione della traccia nella qualità stabilita, inclusa la direzione della circolazione dei treni;
- b.
- la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto;
- c.
- lo svolgimento sicuro e puntuale dell’esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei nodi, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo;
- d.
- per i treni viaggiatori, l’utilizzazione di un binario con bordo del marciapiede nelle stazioni di partenza, intermedie e di arrivo dei treni nel rispetto delle esigenze del sistema di trasporto, nonché l’accesso dei passeggeri agli impianti di tali stazioni destinati al pubblico;
- e.
- nel traffico merci, l’utilizzazione dei binari da parte di treni con composizione invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.
2 Il prezzo per le prestazioni di base è completato da un sistema di bonus/malus quale incentivo per ridurre al minimo le perturbazioni e migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere pene convenzionali per atti che perturbano l’esercizio sulla rete, indennizzi per le imprese vittime di tali perturbazioni e un bonus in caso di prestazioni superiori al livello previsto. L’UFT regola i dettagli in una direttiva. 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).
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Art. 22 Prestazioni supplementari
1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili:86 - a.87
- ...
- b.88
- occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d’attesa chiesto dall’impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico;
- c.
- stazionamento di composizioni di treni;
- d.
- percorsi di manovra;
- e.89
- approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, a condizione che quest’ultima non possa essere conteggiata in funzione del consumo;
- ebis.90
- eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;
- g.
- manovre in stazioni di smistamento;
- h.
- liberazione di una tratta al di fuori delle ore d’esercizio abituali;
- i.91
- prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in stazioni di smistamento;
- j.92
- prestazioni supplementari per l’informazione all’utenza;
- k. 93
- ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell’esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi;
- l.94
- onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a);
- m.95
- onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite.
2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f sono fissati secondo l’ubicazione in funzione della domanda e del valore dell’investimento. Gli altri prezzi sono fissati per analogia secondo i principi di cui nell’articolo 19. Inoltre, è possibile far valere proporzionalmente i costi del capitale e di ammortamento relativi a impianti utilizzati prevalentemente per la fornitura delle prestazioni supplementari.96 3 Gli utenti della rete possono acquistare le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera i, a prezzi liberamente negoziabili, anche presso imprese diverse dal gestore dell’infrastruttura. In tal caso, tali prestazioni sono considerate prestazioni di servizio (art. 23).97 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 87 Abrogata dal n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 90 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 91 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20032479). 92 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 93 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 94 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 95 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5813). 97 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20032479).
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Art. 23 Prestazioni di servizio
1 L’impresa di trasporto ferroviario può acquistare le prestazioni di servizio a prezzi liberamente negoziabili anche presso imprese diverse dal gestore dell’infrastruttura. Non rientrano nell’accesso alla rete e comprendono in particolare: - a.98
- …
- b.
- prestazioni di distribuzione;
- c.
- gestione dei bagagli;
- d.
- intervento per ovviare a difetti non tali da impedire l’esercizio, piccola manutenzione, grande manutenzione, pulizia dei veicoli;
- e.
- prestazioni di telecomunicazione e di informatica che non concernono la circolazione dei treni propriamente detta.
98 Abrogata dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 20032479).
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