Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9fcapoverso 6, 9o capoverso 2 e 9v della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina: |
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Art. 1 Competenza
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce è competente per:
2 Per le restanti tratte non interoperabili i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce sono assolti dal gestore dell’infrastruttura. 3 Il Servizio di assegnazione delle tracce non è competente per i tronchi di confine sui quali l’attribuzione delle tracce è retta da trattati internazionali. 4 Può concludere con i competenti organi dei Paesi confinanti convenzioni concernenti la regolamentazione sui restanti tronchi di confine e nelle stazioni di frontiera. |
Art. 2 Compiti
Il Servizio di assegnazione delle tracce ha in particolare i seguenti compiti:
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Art. 3 Ricorso a terzi
1 I terzi cui ricorre il Servizio di assegnazione delle tracce devono:
2 Il ricorso a terzi avviene mediante un mandato scritto. Nel mandato il Servizio di assegnazione delle tracce disciplina in particolare:
3 Il mandato è a tempo determinato. Può essere rinnovato. 4 Se il terzo non adempie il mandato o lo adempie solo in parte, il Servizio di assegnazione delle tracce può fissare un congruo termine per rimediarvi. Se la situazione prevista dal contratto non viene instaurata entro tale termine, il Servizio di assegnazione delle tracce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, può ritirare il mandato. |
Art. 4 Trasmissione di informazioni
1 I gestori dell’infrastruttura consentono al Servizio di assegnazione delle tracce di consultare in ogni momento i dati riguardanti la definizione dell’orario, la pianificazione dei cantieri e degli intervalli, la riscossione del prezzo delle tracce nonché degli emolumenti. 2 Coinvolgono il Servizio di assegnazione delle tracce nell’aggiornamento dei sistemi di elaborazione di tali dati. |
Art. 5 Emolumenti
1 A copertura dei costi non coperti secondo il suo conto di previsione, il Servizio di assegnazione delle tracce riscuote emolumenti dai gestori dell’infrastruttura per le cui tratte ha la competenza dell’assegnazione delle tracce. 2 Fattura gli emolumenti ai gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. 3 Ogni anno, dopo l’approvazione del preventivo e del piano finanziario, informa i gestori dell’infrastruttura e l’UFT degli emolumenti che fatturerà per l’anno successivo e dei valori previsti per i successivi tre anni. 4 Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti. |