Legge federale
concernente il Fondo per il finanziamento
dell’infrastruttura ferroviaria1
(Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF)
del 21 giugno 2013 (Stato 26 settembre 2020)
1 All. della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (RU 2015 651).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 87a della Costituzione federale2 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123,
decreta:
1
Art. 1 Fondo
1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
2 La legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.
4 RS 611.0
Art. 2 Contabilità del Fondo 5
1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.
2 Il conto economico contempla almeno:
- a.
- come ricavi:
- 1.
- i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
- 2.
- i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale,
- 3.
- gli interessi attivi sui mutui;
- b.
- come spese:
- 1.
- i prelievi per l’esercizio,
- 2.
- gli interessi passivi sugli impegni del Fondo,
- 3.
- gli ammortamenti di attivi,
- 4.6
- le indennità di cui all’articolo 9o capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie (Lferr),
- 5.8
- la rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr.
3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.
4 Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente.9 Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1.
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
6 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
8 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
9 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
Art. 3 Conferimenti
1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.
2 Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Art. 4 Prelievi
1 L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:
- a.
- esercizio e mantenimento della qualità;
- b.
- ampliamento;
- c.10
- ricerca;
- d.11
- indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;
- e.12
- rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr13.
2 I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità.
3 Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b.
10 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
11 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
13 RS 742.101
Art. 5 Limite di spesa
1 Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.
2 Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura.
Art. 6 Crediti d’impegno 14
I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 Lferr15.
14 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711).
15 RS 742.101
Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione
1 Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo.
2 Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.16 Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.17
3 L’avere non è remunerato.
16 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
17 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907).
Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria
1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale.
2 Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 199818 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.
18 [RU 1999775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017]
Art. 10 Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari
1 Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 201319 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.
2 Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.
19 RU 2015 645
Art. 11 Estinzione dell’anticipo
1 A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. Questa disposizione non si applica all’anno 2020.20
2 Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.
20 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907).
Art.12 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 21
1 In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.
2 Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201622
21 Introdotto dal n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
22 DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507).