Legge federale
sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
(LSIF)
del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
La presente legge ha gli obiettivi seguenti:
- a.
- potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
- b.
- aumento del numero di nodi principali;
- c.
- riduzione dei tempi di percorrenza sull’asse est-ovest;
- d.
- eliminazione delle carenze di capacità sull’asse nord-sud.
Art. 2 Oggetto 3
La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.
3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
- a.
- aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
- b.
- potenziamento delle capacità: misure finalizzate all’eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all’aumento delle prestazioni;
- c.
- misure di accelerazione: misurefinalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
- d.
- intensificazione della successione dei treni: riduzione dell’intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
- e.
- separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.
Sezione 2: Misure
Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari
Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:
- a.
- sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
- 1.
- Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,
- 2.4
- San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso,
- 3.
- Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
- 4.
- Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
- 5.
- regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,
- 6.
- assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
- b.
- sulle altre tratte:
- 1.
- regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
- 2.5
- regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
- 3.6
- Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
- 4.7
- Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
- 5.8
- Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
- 6.
- regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
- 7.
- Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,
- 8.9
- Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità,
- 9.
- Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,
- 10.
- regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
- 11.
- Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell’Eppenberg,
- 12.10
- ...
- 13.11 regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,
- 14.
- Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
- 15.
- Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,
- 16.
- regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
- 17.
- Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
- 18.
- Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
- 19.
- Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
- 20.
- valle del Reno: potenziamento delle capacità,
- 21.
- Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
- 22.
- in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.
4 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
6 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
7 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
8 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
9 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
10 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
11 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Art. 5 Misure relative ad altre tratte
L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.
Art. 6 Misure di compensazione per il traffico regionale
Se le misure di cui all’articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.
Art. 7 Progettazione ed esecuzione
1 I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 8 Assegnazione di mandati
I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.
Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.
Art. 1012
12 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Sezione 3: Finanziamento
Art. 11 Crediti d’impegno
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.
Art. 12 Modalità di finanziamento
1 La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 201313 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.14
2 ...15
3 Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’articolo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale.
13 RS 742.140
14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
15 Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure
Art. 13 Vigilanza e controlli
Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
Art. 14 Rapporto
1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
- a.
- lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
- b.
- le spese in base ai crediti d’impegno stanziati;
- c.
- gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.
Art. 15 Procedura e competenze
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.
16 RS 742.101
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 17 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 200917
17 DCF del 19 ago. 2009.