L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; decreta: |
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Art. 1 Obiettivi
1 Il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale. 2 Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meridionale dall’altro. |
Art. 3 Progetto
1 Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realizzare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati. 2 La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:
3 Nel 2007 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto per una panoramica sull’evoluzione ulteriore dei grandi progetti ferroviari, nonché per le fasi ulteriori e per il loro finanziamento. |
Art. 4 Progettazione e costruzione
1 I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV. 2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione. 3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale. 4 Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono sottoposte al Consiglio federale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie sono passate in giudicato. |
Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori
Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci. |
Art. 8 Modalità di finanziamento
La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati:
6 Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457). |
Art. 10 Rendiconto
Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
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Art. 11 Procedura e competenze
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie. |
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20058 8 DCF del 24 ago. 2005 (RU 2005 4239). |