|
Art. 16 Servizio competente
1 Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all’articolo 84 Lferr. 2 Le persone di cui all’articolo 84 lettera a Lferr devono: - a.
- far parte della direzione del personale delle locomotive, di manovra, dei treni, del servizio di circolazione o del servizio di costruzione; oppure
- b.
- essere periti esaminatori.
3 Tali persone devono soddisfare i requisiti seguenti: - a.
- devono avere una formazione specifica per l’attività in questione;
- b.
- almeno una delle persone deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;
- c.
- devono far parte della medesima impresa ferroviaria della persona da controllare oppure dell’impresa che gestisce l’infrastruttura ferroviaria in questione;
- d.
- nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
4 Le persone di cui all’articolo 84 lettere a e d Lferr devono dimostrare con un documento le competenze loro attribuite.
|
Art. 17 Analisi preliminari
1 Per accertare il consumo di alcol possono essere utilizzati apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sull’ebrietà. 2 Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e in tale stato ha svolto un’attività rilevante per la sicurezza, possono essere effettuate analisi preliminari, in particolare delle urine, della saliva o del sudore, per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti. 3 Le analisi preliminari vanno effettuate conformemente alle istruzioni del fabbricante dell’apparecchio. 4 Se le analisi preliminari risultano negative e la persona controllata non palesa indizi di incapacità di prestare servizio si rinuncia a ulteriori esami. 5 Se l’analisi preliminare riguardo il consumo di alcol risulta positiva o se si è rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, è effettuata un’analisi dell’alito.
|
Art. 18 Esecuzione dell’analisi dell’alito
1 L’analisi dell’alito può essere effettuata: - a.
- al più presto 20 minuti dopo il consumo di bevande alcoliche; oppure
- b.
- dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.
2 Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell’alito sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 200717 sul controllo della circolazione stradale, dall’ordinanza del 15 febbraio 200618 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.19 3 L’UFT stabilisce in una direttiva l’impiego gli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi dell’alito.20 4 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre lo 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue. 5 L’incapacità di prestare servizio è considerata accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore. 17 RS 741.013 18 RS 941.210 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357).
|
Art. 19 Esame del sangue e delle urine
1 È ordinato un esame del sangue se: - a.
- il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell’alito:
- 1.
- corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille,
- 2.
- corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni;
- b.
- vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia prestato servizio;
- c.
- non è possibile effettuare un’analisi preliminare o un’analisi dell’alito e vi sono indizi di incapacità di prestare servizio.
2 È possibile inoltre ordinare il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia svolto un’attività rilevante per la sicurezza.
|
Art. 20 Obblighi del servizio competente
1 Il servizio competente deve informare la persona interessata in particolare che: - a.
- in caso di rifiuto di sottoporsi a un’analisi preliminare o a un’analisi dell’alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 82 cpv. 3 Lferr);
- b.
- il riconoscimento del risultato dell’analisi dell’alito comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale.
2 La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 87a cpv. 1 Lferr). 3 L’esecuzione dell’analisi dell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti del servizio competente, il riconoscimento degli esiti delle misurazioni del tasso alcolemico dell’alito e l’ordine di prelievo del sangue o delle urine o la conferma di tale ordine devono essere documentati in un rapporto. L’UFT stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.
|
Art. 21 Prelievo del sangue e delle urine
1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata. 2 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’UFT. 3 Su proposta dei Cantoni, l’UFT riconosce i laboratori che dispongono delle attrezzature necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame dai risultati attendibili. L’UFT controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.
|
Art. 22 Esame medico
1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato deve esaminare se la persona interessata palesa indizi di incapacità di prestare servizio dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’UFT stabilisce in una direttiva i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto medico. 2 Il servizio competente può dispensare il medico dall’obbligo di eseguire un esame se la persona interessata non palesa, nel suo comportamento, alcun indizio di incapacità di prestare servizio dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.
|
Art. 23 Parere di un perito
1 I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che, all’attenzione dell’autorità di perseguimento penale e dell’autorità di revoca, ne valuta l’incidenza sull’incapacità di prestare servizio, se: - a.
- nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce la capacità di prestare servizio e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell’articolo 14 capoverso 3;
- b.
- una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 14 capoverso 3, ma palesa indizi di incapacità di prestare servizio.
2 Il perito tiene conto degli accertamenti del servizio competente, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni. 3 Su proposta dei laboratori, l’UFT riconosce la qualità di perito a persone che: - a.
- hanno concluso una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all’estero; e
- b.
- possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sulla capacità di prestare servizio.
|
Art. 24 Altre modalità di accertamento dell’incapacità di prestare servizio
Lo stato d’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla capacità di prestare servizio può essere accertato anche in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento del consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare riguardo il consumo di stupefacenti o di medicamenti né l’analisi del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più estese in materia procedurale.
|
Art. 25 Procedura
L’UFT disciplina in direttive gli ulteriori requisiti concernenti la procedura per accertare l’incapacità di prestare servizio a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti.
|