1 Chi si candida a una formazione per attività rilevanti per la sicurezza deve sottoporsi a un esame medico presso un medico di fiducia o a un test medico.
2 Il medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza in oggetto.
3 È accertata sotto il profilo medico l’idoneità:
- a.
- alle attività di guardiano di sicurezza e di capomovimento della categoria B (livello di requisiti 2);
- b.
- alle attività di accompagnatore di treni treni nel traffico transfrontaliero escluse le tratte di cui all’allegato 6 OVF4, secondo le disposizioni della decisione 2011/314/UE5 (livello di requisiti 2) emanata in virtù della direttiva 2008/57/CE6.
4 È accertata mediante test medico l’idoneità alle attività di preparatore dei treni, manovratore, accompagnatore di treni treni, capo della sicurezza e capomovimento della categoria A come pure alle attività rilevanti per la sicurezza non soggette a obbligo di certificato (livello di requisiti 3).
5 Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.
6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato medico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni e documenti di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.
7 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni.
8 Il medico di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.
9 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti medici.
4 RS 742.141.21
5 Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 mag. 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, versione della GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1.
6 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, versione della GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.