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Ordinanza
concernente il risanamento fonico delle ferrovie
(ORFF)

del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoversi 2–5, 7 capoverso 4, 7a capoverso 2 e 11 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF);
visti gli articoli 12, 16 capoverso 2 e 39 capoversi 1 e 1bis della legge federale
del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

1 RS 742.144

2 RS 814.01

Allegato 1

(art. 5 cpv. 2)

1

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
i va­lo­ri li­mi­te di emis­sio­ne per i car­ri mer­ci (art. 4 cpv. 2 e 3 LRFF);
b.
i prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri sul­la stra­da fer­ra­ta e sul­la via di pro­pa­ga­zio­ne del suo­no (art. 7a LRFF) su im­pian­ti fer­ro­via­ri fis­si au­to­riz­za­ti con de­ci­sio­ne pas­sa­ta in giu­di­ca­to pri­ma del 1° gen­na­io 1985;
c.
la pro­mo­zio­ne de­gli in­ve­sti­men­ti e la ri­cer­ca del set­to­re pub­bli­co (art. 10a LRFF).
Art. 2 Rapporto con l’ordinanza contro l’inquinamento fonico  

1 Sal­vo di­spo­si­zio­ni di­ver­se del­la pre­sen­te or­di­nan­za, è ap­pli­ca­bi­le l’or­di­nan­za del 15 di­cem­bre 19863 con­tro l’in­qui­na­men­to fo­ni­co (OIF).

2 Le mo­di­fi­che dell’eser­ci­zio e dell’in­fra­strut­tu­ra di im­pian­ti fer­ro­via­ri fis­si che non com­por­ta­no il su­pe­ra­men­to del­le im­mis­sio­ni con­sen­ti­te di cui all’ar­ti­co­lo 37a ca­po­ver­so 1 OIF non so­no con­si­de­ra­te mo­di­fi­che es­sen­zia­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­si 2 e 3 OIF.

Art. 3 Catasto delle emissioni  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti (UFT) tie­ne un ca­ta­sto del­le emis­sio­ni al fi­ne di con­trol­la­re che le im­mis­sio­ni con­sen­ti­te di cui all’ar­ti­co­lo 37a ca­po­ver­so 1 OIF4 non sia­no su­pe­ra­te.

2 Per cia­scun tron­co del­la re­te fer­ro­via­ria il ca­ta­sto del­le emis­sio­ni in­di­ca:

a.
il li­vel­lo di va­lu­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni (Lr,e) uti­liz­za­to per de­ter­mi­na­re le im­mis­sio­ni con­sen­ti­te;
b.
le emis­sio­ni dell’eser­ci­zio ef­fet­ti­vo.

3 I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra de­ter­mi­na­no pe­rio­di­ca­men­te le emis­sio­ni dell’eser­ci­zio ef­fet­ti­vo e co­mu­ni­ca­no i da­ti all’UFT.

4 Il ca­ta­sto del­le emis­sio­ni è pub­bli­co.

Art. 4 Valore limite di emissione per i carri merci  

1 I car­ri mer­ci cir­co­lan­ti sul­la re­te fer­ro­via­ria sviz­ze­ra a scar­ta­men­to nor­ma­le de­vo­no ri­spet­ta­re il va­lo­re li­mi­te di emis­sio­ne ap­pli­ca­bi­le al ru­mo­re in tran­si­to se­con­do il re­go­la­men­to (UE) n. 1304/20145. Per i car­ri mer­ci con cep­pi fre­nan­ti in ma­te­ria­le sin­te­ti­co, si sup­po­ne sen­za ul­te­rio­ri esa­mi che ta­le re­qui­si­to sia sod­di­sfat­to.

2 Il va­lo­re li­mi­te di emis­sio­ne non si ap­pli­ca ai vei­co­li spe­cia­li con chi­lo­me­trag­gio li­mi­ta­to e ai vei­co­li sto­ri­ci.

3 Il su­pe­ra­men­to del va­lo­re li­mi­te di emis­sio­ne se­con­do il ca­po­ver­so 1 è pu­ni­bi­le con una mul­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 61 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a LPAmb.

5 Re­go­la­men­to (UE) n. 1304/2014, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.

Art. 5 Efficacia dei provvedimenti complementari  

1 L’ef­fi­ca­cia dei prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri ri­sul­ta dal rap­por­to tra i co­sti di que­sti ul­ti­mi e i be­ne­fi­ci per la po­po­la­zio­ne in­te­res­sa­ta dal su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te di emis­sio­ne.

2 Il cal­co­lo dei co­sti, la de­ter­mi­na­zio­ne dei be­ne­fi­ci e la va­lu­ta­zio­ne dell’ef­fi­ca­cia so­no di­sci­pli­na­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 6 Urgenza dei provvedimenti complementari  

1 L’ur­gen­za dei prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri ri­sul­ta in­nan­zi­tut­to dall’en­ti­tà del su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne e dal nu­me­ro di per­so­ne in­te­res­sa­te.

2 L’UFT sta­bi­li­sce, in re­la­zio­ne al­le sin­go­le trat­te, l’ur­gen­za del­la rea­liz­za­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri do­po aver sen­ti­to l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM). A tal fi­ne tie­ne con­to dell’evo­lu­zio­ne del­le emis­sio­ni pre­vi­sta si­no al 2025.

Art. 7 Sorveglianza della rugosità della superficie dei binari  

1 I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra sor­ve­glia­no la ru­go­si­tà del­la su­per­fi­cie dei bi­na­ri sui pro­pri im­pian­ti. L’UFT può in­den­niz­zar­li per ta­le sor­ve­glian­za con con­tri­bu­ti for­fet­ta­ri.

2 Se i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne de­ter­mi­nan­ti so­no su­pe­ra­ti in aree a for­te den­si­tà in­se­dia­ti­va, il ge­sto­re dell’in­fra­strut­tu­ra de­ve ga­ran­ti­re la ru­go­si­tà me­dia del­la su­per­fi­cie dei bi­na­ri a par­ti­re dal 1° gen­na­io 2020; que­sta è cal­co­la­ta se­con­do l’al­le­ga­to 2.

3 L’UFT può sta­bi­li­re re­qui­si­ti più se­ve­ri in ma­te­ria di ru­go­si­tà del­la su­per­fi­cie dei bi­na­ri.

Art. 8 Contributi per i provvedimenti complementari  

1 I con­tri­bu­ti per i prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri so­no cal­co­la­ti sul­la ba­se dei co­sti di pro­get­ta­zio­ne e di rea­liz­za­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri au­to­riz­za­ti dall’UFT nel qua­dro dell’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni.

2 I co­sti di ma­nu­ten­zio­ne e rin­no­vo del­le par­ti ri­sa­na­te de­gli im­pian­ti so­no a ca­ri­co del ge­sto­re dell’in­fra­strut­tu­ra.

3 La do­man­da di ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni del ge­sto­re dell’in­fra­strut­tu­ra va­le co­me do­man­da di con­tri­bu­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge del 5 ot­to­bre 19906 sui sus­si­di. L’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni pas­sa­ta in giu­di­ca­to va­le co­me as­se­gna­zio­ne del con­tri­bu­to. L’am­mon­ta­re del con­tri­bu­to è sta­bi­li­to in ba­se al pro­get­to di co­stru­zio­ne.

4 L’UFT può fis­sa­re con­tri­bu­ti for­fet­ta­ri.

Art. 9 Promozione degli investimenti  

1 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 10a ca­po­ver­so 1 LRFF so­no con­ces­si se è pro­va­to che:

a.
il va­lo­re di emis­sio­ne ri­sul­te­rà di al­me­no 4 dB(A) in­fe­rio­re al va­lo­re li­mi­te di cui all’ar­ti­co­lo 4;
b.
il chi­lo­me­trag­gio dei car­ri mer­ci in Sviz­ze­ra è di al­me­no 5000 km;
c.
i co­sti d’in­ve­sti­men­to per ogni car­rel­lo non su­pe­ra­no in li­nea di prin­ci­pio il 200 per cen­to, per le pic­co­le se­rie il 260 per cen­to, di quel­li per un car­rel­lo con­ven­zio­na­le.

2 L’am­mon­ta­re de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri è de­fi­ni­to in fun­zio­ne del­la ri­du­zio­ne del ru­mo­re e del con­tri­bu­to all’in­no­va­zio­ne nel traf­fi­co mer­ci su ro­ta­ia, se­gna­ta­men­te per quan­to con­cer­ne ener­gia e si­cu­rez­za. Nel 2016 l’aiu­to fi­nan­zia­rio am­mon­ta al mas­si­mo al 70 per cen­to del­la dif­fe­ren­za ri­spet­to ai co­sti d’in­ve­sti­men­to per un car­rel­lo con­ven­zio­na­le. In se­gui­to vie­ne ri­dot­to pro­gres­si­va­men­te, sull’ar­co di due an­ni, fi­no ad am­mon­ta­re al 50 per cen­to al mas­si­mo di ta­le dif­fe­ren­za. L’UFAM de­fi­ni­sce i cri­te­ri nel det­ta­glio e di­sci­pli­na il cal­co­lo de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri.

3 Le do­man­de di aiu­ti fi­nan­zia­ri pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­te all’UFAM da par­te di im­pre­se con se­de in Sviz­ze­ra en­tro il 31 di­cem­bre 2025.

4 L’UFAM de­ci­de in me­ri­to al­le do­man­de do­po aver sen­ti­to l’UFT.

Art. 10 Ricerca del settore pubblico  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne può so­ste­ne­re o com­mis­sio­na­re pro­get­ti di ri­cer­ca e svi­lup­po di prov­ve­di­men­ti vol­ti a li­mi­ta­re le emis­sio­ni in fa­se di svi­lup­po, spe­ri­men­ta­zio­ne, adat­ta­men­to o omo­lo­ga­zio­ne.

2 L’UFAM de­ci­de in me­ri­to al­le do­man­de do­po aver sen­ti­to l’UFT.

Art. 11 Adeguamento al rincaro  

L’UFT fis­sa d’in­te­sa con l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze l’in­di­ce di rin­ca­ro ap­pli­ca­to al cre­di­to d’im­pe­gno per il ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti e de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri.

Art. 12 Vigilanza sull’evoluzione del rumore ferroviario  

L’UFT svol­ge ri­le­va­men­ti sull’evo­lu­zio­ne del ru­mo­re fer­ro­via­rio.

Art.13 Informazione al pubblico  

1 L’UFT prov­ve­de a in­for­ma­re il pub­bli­co ri­guar­do al ri­sa­na­men­to fo­ni­co e all’evo­lu­zio­ne del ru­mo­re del­le fer­ro­vie.

2 Di con­cer­to con l’UFT, le im­pre­se fer­ro­via­rie prov­ve­do­no a in­for­ma­re il pub­bli­co ri­guar­do all’at­tua­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti com­ple­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 7a LRFF.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 14 no­vem­bre 20017 con­cer­nen­te il ri­sa­na­men­to fo­ni­co del­le fer­ro­vie è abro­ga­ta.

Art. 15 Modifica di un altro atto normativo  

...8

8 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU 2015 5691.

Art. 16 Disposizione transitoria  

Per i prov­ve­di­men­ti di ri­sa­na­men­to fo­ni­co ap­pro­va­ti in pri­ma istan­za pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca il di­rit­to an­te­rio­re.

Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 2, la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2016.

2 L’ar­ti­co­lo 4 en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za ha ef­fet­to si­no al 31 di­cem­bre 2028.

Proporzionalità dei provvedimenti complementari

1 Principio

L’efficacia dei provvedimenti complementari è valutata secondo criteri uniformi su tutta la rete a scartamento normale.

2 Costi e benefici

2.1 Calcolo dei costi annui

Nel calcolo dei costi annui, occorre tenere conto della durata di utilizzazione prevista (ammortamenti), dei costi del capitale (interessi) ripartiti in modo omogeneo su tutta la durata del risanamento nonché degli eventuali costi di manutenzione. Il gestore dell’infrastruttura presenta le ipotesi relative ai costi nella propria domanda di approvazione dei piani.

2.2 Determinazione dei benefici

1. I benefici di un provvedimento di risanamento fonico complementare corrispondono alla differenza non ponderata dell’esposizione al rumore con e senza tale provvedimento, moltiplicata per il numero di persone interessate.

2. Per determinare i benefici si considerano unicamente gli edifici esposti a un superamento dei valori limite la cui autorizzazione è passata in giudicato prima del 1° gennaio 1985 nonché le particelle urbanizzate prima del 1° gennaio 1985. I benefici sono stabiliti per piano.

3. La determinazione dei locali sensibili al rumore (art. 1 cpv. 2 OIF9) avviene in linea di massima sul posto.

4. La determinazione del numero di persone incluse nel calcolo avviene sul posto in funzione dell’uso a cui sono destinati i locali sensibili al rumore:

a.
abitazione: si applica un tasso unitario globale pari a tre persone per unità abitativa (appartamento, casa unifamiliare);
b.
altri impieghi: per i locali aziendali che non sono esposti a un livello di rumore considerevole, uffici, ristoranti, scuole, edifici pubblici ecc. si applica, per periodo di utilizzazione (giorno e/o notte), la media attuale delle persone che, di norma, occupano i locali in permanenza (collaboratori, studenti ecc., esclusi tuttavia gli invitati o i visitatori). Per le camere d’albergo, ci si basa sul tasso d’occupazione usuale;
c.
particelle non costruite, urbanizzate prima del 1° gennaio 1985: nella misura in cui non vi siano piani concreti per queste zone, deve essere valutato il numero di persone potenzialmente esposte al rumore in base al piano di utilizzazione e al piano di zona. Per le abitazioni, si presume un valore pari a una persona per ogni 30 m2 di superficie lorda per piano.

2.3 Valori indicativi per un’efficacia sufficiente

1. Come valore indicativo per la determinazione di un’efficacia sufficiente dei provvedimenti complementari di applica la seguente formula:

costi d’investimento per ∑ (∆dB(A) × persone): 3000 franchi (prezzi ottobre 1998).

2. Per i ponti in acciaio si deve tenere conto in misura particolare della percezione a distanza e dell’effetto di disturbo del rimbombo del ponte.

Allegato 2

(art. 7 cpv. 2)

Rugosità media della superficie dei binari

La rugosità media della superficie dei binari è calcolata secondo la seguente formula:

4 dB ≤ Lλ,CA ≤ 10 dB

Il livello di rugosità Lλ,CA è dato dallo spettro di rugosità misurato R(λ), da uno spettro di correzione Λ(λ), da un filtro di contatto C(λ) e dal livello di valutazione A per la pressione sonora Abew(f(λ, v)).

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