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Art. 2 Scopo della videosorveglianza
1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infrastruttura. 2 La videosorveglianza è intesa segnatamente a:
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Art. 4 Elaborazione delle registrazioni
1 Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione. 2 Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore. 3 Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni. |
Art. 5 Comunicazione di registrazioni
1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
2 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento. 3 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato. |
Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati
1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati. 2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis. 4 RS 235.1 |
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla videosorveglianza FFS è abrogata. 5 [RU 2003 4751] |