Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza del DATEC
sulla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura
ai costi di mantenimento dei servizi di difesa
per gli interventi sugli impianti ferroviari
(OMD)

del 20 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 32a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19571
sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to dei ser­vi­zi di di­fe­sa per gli in­ter­ven­ti su­gli im­pian­ti fer­ro­via­ri non­ché la par­te­ci­pa­zio­ne dei ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra di cui all’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra a Lferr ai co­sti di man­te­ni­men­to.

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
im­pian­ti fer­ro­via­ri: le co­stru­zio­ni e gli im­pian­ti di cui all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 1 Lferr, ad ec­ce­zio­ne del­le co­stru­zio­ni per le qua­li è sta­ta con­clu­sa un’as­si­cu­ra­zio­ne su­gli im­mo­bi­li e del­le tran­vie;
b.
ser­vi­zi di di­fe­sa: i cen­tri di soc­cor­so dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca ge­sti­ti dai Can­to­ni, dai Di­stret­ti e dai Co­mu­ni;
c.
di­fe­sa chi­mi­ca: i ser­vi­zi di di­fe­sa in gra­do di ge­sti­re in­ci­den­ti che si ve­ri­fi­ca­no du­ran­te il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se (even­ti con­cer­nen­ti mer­ci pe­ri­co­lo­se) su im­pian­ti fer­ro­via­ri;
d.
cor­pi pom­pie­ri: i ser­vi­zi di di­fe­sa in gra­do di ge­sti­re even­ti su im­pian­ti fer­ro­via­ri, ec­cet­to quel­li con­cer­nen­ti mer­ci pe­ri­co­lo­se;
e.
di­fe­sa dell’im­pre­sa: i ser­vi­zi dei ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra che di­spon­go­no di mez­zi di in­ter­ven­to spe­ci­fi­ci e di per­so­na­le ad­de­stra­to per in­ter­ve­ni­re in ca­so di even­ti su im­pian­ti fer­ro­via­ri.
Art. 3 Convenzioni  

I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra sti­pu­la­no con i Can­to­ni in­te­res­sa­ti con­ven­zio­ni che di­sci­pli­na­no le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca e la par­te­ci­pa­zio­ne ai re­la­ti­vi co­sti.

Art. 4 Eventi  

So­no con­si­de­ra­ti even­ti su im­pian­ti fer­ro­via­ri in par­ti­co­la­re:

a.
i de­ra­glia­men­ti di vei­co­li;
b.
le col­li­sio­ni tra vei­co­li;
c.
gli in­cen­di di vei­co­li e di im­pian­ti fer­ro­via­ri;
d.
gli even­ti con­cer­nen­ti mer­ci pe­ri­co­lo­se.
Art. 5 Determinazione del rischio  

Il ri­schio su­gli im­pian­ti fer­ro­via­ri è de­ter­mi­na­to in ba­se ai se­guen­ti pa­ra­me­tri:

a.
nu­me­ro gior­na­lie­ro di viag­gia­to­ri;
b.
quan­ti­ta­ti­vo an­nuo di mer­ci tra­spor­ta­te;
c.
ri­schi per la po­po­la­zio­ne e l’am­bien­te le­ga­ti al tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se;
d.
pre­sen­za di gal­le­rie lun­ghe più di 1 km;
e.
pe­ri­co­li na­tu­ra­li.

Sezione 2: Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

Art. 6 Principio  

I cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca adot­ta­no pre­pa­ra­ti­vi com­mi­su­ra­ti ai ri­schi, a con­di­zio­ne che sia­no pro­por­zio­na­ti, per ge­sti­re even­ti che si ve­ri­fi­ca­no su im­pian­ti fer­ro­via­ri.

Art. 7 Personale  

1 I cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca ga­ran­ti­sco­no che per la ge­stio­ne di pos­si­bi­li even­ti sia mo­bi­li­ta­bi­le il nu­me­ro ne­ces­sa­rio di ad­det­ti.

2 Gli ad­det­ti mo­bi­li­ta­bi­li dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca de­vo­no di­spor­re del­la for­ma­zio­ne ne­ces­sa­ria per ge­sti­re even­ti. So­no te­nu­ti a se­gui­re re­go­lar­men­te cor­si di for­ma­zio­ne con­ti­nua e a par­te­ci­pa­re a eser­ci­ta­zio­ni.

3 Il nu­me­ro ne­ces­sa­rio di ad­det­ti mo­bi­li­ta­bi­li non­ché la du­ra­ta e il ti­po di for­ma­zio­ne, di for­ma­zio­ne con­ti­nua e di eser­ci­ta­zio­ni so­no de­fi­ni­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 8 Tempi di mobilitazione  

1 Per tem­po di mo­bi­li­ta­zio­ne si in­ten­de il tem­po che in­ter­cor­re tra la se­gna­la­zio­ne di al­lar­me ai cor­pi pom­pie­ri e ai ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca e il lo­ro ar­ri­vo sul luo­go di in­ter­ven­to.

2 I tem­pi di mo­bi­li­ta­zio­ne pre­scrit­ti so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 9 Materiale  

1 I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra de­fi­ni­sco­no e ac­qui­sta­no il ma­te­ria­le fer­ro­via­rio che, in­sie­me a quel­lo del­la di­fe­sa dell’im­pre­sa, è ne­ces­sa­rio ai cor­pi pom­pie­ri e ai ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca per ge­sti­re gli even­ti che si ve­ri­fi­ca­no su im­pian­ti fer­ro­via­ri.

2 For­ni­sco­no gra­tui­ta­men­te il ma­te­ria­le ai cor­pi pom­pie­ri e ai ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca de­si­gna­ti dal Can­to­ne.

3 I cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca prov­ve­do­no al­la ma­nu­ten­zio­ne e al­la ri­pa­ra­zio­ne del ma­te­ria­le.

Sezione 3: Assunzione dei costi

Art. 10 Costi di mantenimento  

1 I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra de­vo­no in­den­niz­za­re i Can­to­ni per i co­sti di man­te­ni­men­to dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca re­la­ti­vi agli in­ter­ven­ti sui lo­ro im­pian­ti fer­ro­via­ri.

2 Il cal­co­lo dei co­sti di man­te­ni­men­to com­ples­si­vi e del­la par­te­ci­pa­zio­ne dei ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra è de­scrit­to nell’al­le­ga­to 2.

3 L’im­por­to del­la par­te­ci­pa­zio­ne dei ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra di­pen­de dal­la lun­ghez­za del­la lo­ro re­te fer­ro­via­ria e dal ri­schio re­la­ti­vo ai lo­ro im­pian­ti fer­ro­via­ri. L’im­por­to è ade­gua­to in ca­so di cam­bia­men­ti ri­le­van­ti.

4 Le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to for­ni­te dai ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra, in par­ti­co­la­re quel­le for­ni­te dal­la di­fe­sa dell’im­pre­sa, so­no pre­se in de­bi­ta con­si­de­ra­zio­ne.

Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni  

1 Ol­tre ai co­sti di man­te­ni­men­to, i ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra si as­su­mo­no i co­sti per:

a.
l’or­ga­niz­za­zio­ne dei cor­si di for­ma­zio­ne e di for­ma­zio­ne con­ti­nua;
b.
il ri­cor­so a spe­cia­li­sti;
c.
l’uti­liz­zo dei pro­pri im­pian­ti fer­ro­via­ri a fi­ni di for­ma­zio­ne e di for­ma­zio­ne con­ti­nua.

2 I co­sti le­ga­ti al­le ore di for­ma­zio­ne e al­le spe­se di viag­gio e di vit­to de­gli ad­det­ti dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca e quel­li le­ga­ti all’im­pie­go del ma­te­ria­le e dei vei­co­li in lo­ro do­ta­zio­ne so­no com­pre­si nei co­sti di man­te­ni­men­to da in­den­niz­za­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 10.

3 I co­sti so­ste­nu­ti dai cor­pi pom­pie­ri e dai ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca per la pre­pa­ra­zio­ne e lo svol­gi­men­to del­le eser­ci­ta­zio­ni e per i la­vo­ri di fi­ne in­ter­ven­to so­no com­pre­si nei co­sti di man­te­ni­men­to.

4 I co­sti per la for­ma­zio­ne, la for­ma­zio­ne con­ti­nua e le eser­ci­ta­zio­ni che su­pe­ra­no i va­lo­ri sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 1 so­no a ca­ri­co del­la par­te che li ha cau­sa­ti.

Sezione 4: Compiti dei gestori dell’infrastruttura

Art. 12  

1 I ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra or­ga­niz­za­no la for­ma­zio­ne e la for­ma­zio­ne con­ti­nua spe­ci­fi­che per gli ad­det­ti dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca ne­ces­sa­ri per gli in­ter­ven­ti sui lo­ro im­pian­ti fer­ro­via­ri.

2 Svol­go­no re­go­lar­men­te eser­ci­ta­zio­ni in col­la­bo­ra­zio­ne con i cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca.

Sezione 5: Compiti dei Cantoni

Art. 13 Compiti generali  

1 Il Can­to­ne de­si­gna un ser­vi­zio in­ca­ri­ca­to di ga­ran­ti­re i con­tat­ti e il coor­di­na­men­to con i ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra. Co­mu­ni­ca all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti (UFT) l’in­di­riz­zo del ser­vi­zio di con­tat­to e di coor­di­na­men­to.

2 De­si­gna i cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca in­ca­ri­ca­ti di ge­sti­re gli even­ti che si ve­ri­fi­ca­no su im­pian­ti fer­ro­via­ri. Ga­ran­ti­sce che i cor­pi pom­pie­ri e i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca for­ni­sca­no le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to ne­ces­sa­rie e ver­sa lo­ro le in­den­ni­tà.

3 As­si­cu­ra il coor­di­na­men­to con i Can­to­ni cir­co­stan­ti e i Pae­si li­mi­tro­fi.

4 Il ser­vi­zio di con­tat­to e di coor­di­na­men­to adem­pie i com­pi­ti di per­ti­nen­za can­to­na­le nell’am­bi­to del­le con­ven­zio­ni con­clu­se con i ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra.

Art. 14 Compiti particolari  

1 I Can­to­ni de­si­gna­no con­giun­ta­men­te i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca in­ca­ri­ca­ti di ge­sti­re even­ti di gran­de en­ti­tà con­cer­nen­ti mer­ci pe­ri­co­lo­se non­ché even­ti con­cer­nen­ti mer­ci pe­ri­co­lo­se che pos­so­no ave­re ri­per­cus­sio­ni sul­le ac­que su­per­fi­cia­li. De­fi­ni­sco­no le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to sup­ple­men­ta­ri che si ren­do­no ne­ces­sa­rie a tal fi­ne.

2 Ga­ran­ti­sco­no che ta­li pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to sia­no in­den­niz­za­te nel qua­dro dei con­tri­bu­ti glo­ba­li per i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca con com­pi­ti sup­ple­men­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 2.

Sezione 6: Compiti della Confederazione

Art. 15  

1 L’UFT pub­bli­ca:

a.
i da­ti re­la­ti­vi al­le trat­te ne­ces­sa­ri per de­ter­mi­na­re il ri­schio;
b.
le in­den­ni­tà ver­sa­te dai ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra ai sin­go­li Can­to­ni;
c.
un mo­del­lo di con­ven­zio­ne tra il ge­sto­re dell’in­fra­strut­tu­ra e il Can­to­ne;
d.
gli in­di­riz­zi dei ser­vi­zi di con­tat­to e di coor­di­na­men­to can­to­na­li.

2 Le in­for­ma­zio­ni pub­bli­ca­te so­no ag­gior­na­te ogni quat­tro an­ni.

3 In ca­so di mo­di­fi­che so­stan­zia­li al me­to­do di cal­co­lo del­le in­den­ni­tà con­sul­ta pre­via­men­te i Can­to­ni e i ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione  

L’UFT ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 17 Disposizioni transitorie  

1 Le con­ven­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 3 so­no sti­pu­la­te en­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za. So­sti­tui­sco­no le vi­gen­ti con­ven­zio­ni sul­la par­te­ci­pa­zio­ne dei ge­sto­ri dell’in­fra­strut­tu­ra ai co­sti che rien­tra­no nel cam­po di ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Per la pri­ma for­ma­zio­ne de­gli ad­det­ti dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 1 e 2 è con­ces­so un pe­rio­do tran­si­to­rio di due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 En­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za i Can­to­ni de­si­gna­no i ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca con com­pi­ti sup­ple­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 14 e adot­ta­no le mi­su­re ne­ces­sa­rie per il lo­ro in­den­niz­zo.

4 Le in­den­ni­tà so­no do­vu­te dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za an­che in as­sen­za di una con­ven­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 3, a con­di­zio­ne che le pre­sta­zio­ni di man­te­ni­men­to sia­no già sta­te for­ni­te.

5 Se per il pe­rio­do suc­ces­si­vo all’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za un ge­sto­re dell’in­fra­strut­tu­ra ha già par­te­ci­pa­to ai co­sti di man­te­ni­men­to dei cor­pi pom­pie­ri e dei ser­vi­zi di di­fe­sa chi­mi­ca di un Can­to­ne, l’im­por­to ver­sa­to vie­ne con­si­de­ra­to nel cal­co­lo dell’in­den­ni­tà.

Art. 18 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2014.

Allegato 1

(art. 7 cpv. 3 e 8 cpv. 2)

Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

(Stato 1° gennaio 2011)

1. Numero di addetti mobilitabili

Tabella 1: Numero necessario di addetti dei corpi pompieri e della difesa chimica mobilitabili per la gestione di eventi che si verificano su impianti ferroviari

Eventi

Centri di soccorso

Pompieri

Difesa chimica

Difesa chimica con compiti supplementari

Interventi sulle acque

Interventi in caso di eventi
di grande entità

Deragliamento/collisione

102+103

Incendio senza merci pericolose

Incendio in galleria

5+10

0+20

Incendio con merci pericolose

5+10

Fuoriuscita di gas tossici per l’uomo

Fuoriuscita di liquidi ecotossici

5+10

2 Primo intervento

3 Rinforzo

2. Formazione, formazione continua e esercitazioni

2.1 Numero di addetti

Il numero di addetti che devono seguire una formazione e una formazione continua per la gestione di eventi è pari al massimo a tre volte i valori riportati nella tabella 1.

2.2 Formazione

1 La formazione deve durare almeno:

2 giorni, per le conoscenze di base necessarie all’intervento su impianti ferroviari;
1 giorno, per le conoscenze del territorio e degli impianti.

2 Le formazioni concluse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono riconosciute.

2.3 Formazione continua

Intervento su impianti ferroviari: ½ giornata all’anno
Conoscenze del territorio e degli impianti: ½ giornata all’anno

2.4 Esercitazioni di intervento

1 Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono partecipare ogni tre anni ad almeno un’esercitazione di intervento della durata di un giorno. Ogni gestore dell’infrastruttura è tenuto ad esercitarsi almeno ogni tre anni nella collaborazione con i corpi pompieri e con i servizi di difesa chimica compe­tenti per i suoi impianti ferroviari. L’esercitazione deve riguardare in particolare la collaborazione con la difesa dell’impresa.

2 Una volta all’anno è effettuata alternativamente un’esercitazione di intervento o di allarme nelle seguenti stazioni di smistamento:

Basel RB
Buchs SG
Chiasso sm
Däniken RB
Lausanne triage
RB Limmattal
Zürich Mülligen

3 Prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari quali lunghe gallerie vanno effettuate esercitazioni specifiche. I costi supplementari che risultano dalla partecipazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica alle esercitazioni sono indennizzati dai gestori dell’infrastruttura in aggiunta ai costi di mantenimento.

3. Tempi di mobilitazione

Tabella 2: Tempi di mobilitazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica in funzione dell’entità del rischio e dell’accessibilità degli impianti ferroviari

Rischio grave

Rischio medio

Rischio lieve

Accessibilità buona

Pompieri

45 min

60 min

75 min

Difesa chimica

Accessibilità limitata

Pompieri

60 min

75 min

90 min

Difesa chimica

90 min

120 min

150 min

1 Gli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica che devono essere mobilitabili per la gestione di eventi su impianti ferroviari nel numero indicato nella tabella 1 sono tenuti a rispettare i tempi di mobilitazione prescritti.

2 L’accessibilità è considerata limitata nelle Prealpi, nelle Alpi e nel Giura; nelle altre regioni è considerata buona.

3 Nei luoghi accessibili solo per ferrovia i tempi di mobilitazione prescritti valgono fino a un luogo di trasbordo prestabilito di buona accessibilità.

4 Le eventuali deroghe devono figurare nelle convenzioni.

Allegato 2

(art. 10 cpv. 2)

Costi di mantenimento

(Stato 31 dicembre 2013)

1. Costi complessivi

Tabella 1: Costi di mantenimento complessivi dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica per gli interventi su impianti ferroviari

Tipo di centro di soccorso

Costi di
mantenimento
per centro
di soccorso
[CHF/anno]

Numero
di centri
di soccorso

Totale dei costi in Svizzera [CHF/anno]

Pompieri

700 000

35

24 500 000

Difesa chimica

350 000

29

10 150 000

Difesa chimica con compiti supplementari

Interventi in caso di eventi di grande entità

150 000

4

600 000

Interventi sulle acque

100 000

12

1 200 000

1 I costi di mantenimento della difesa chimica si riferiscono solo a impianti ferroviari sui quali vengono trasportate merci pericolose.

2 I contributi sono verificati ogni quattro anni e adeguati al rincaro se, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, dall’ultima pubblicazione delle inden­nità da parte dell’UFT la variazione del rincaro per eccesso o per difetto ammonta almeno al 5 per cento. La prima verifica è prevista il 1° gennaio 2018.

2. Partecipazione dei gestori dell’infrastruttura

Tabella 2: Partecipazione dei gestori dell’infrastruttura (GI) ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

Tipo di centro di soccorso

Partecipazione dei GI

Pompieri

GI con difesa dell’impresa: 2 %
GI senza difesa dell’impresa: 5 %

Difesa chimica

20 %

Difesa chimica con compiti supplementari

Interventi in caso di eventi di grande entità

20 %

Interventi sulle acque

20 %

3. Costi di mantenimento imputabili ai gestori dell’infrastruttura

1 I costi di mantenimento imputabili ai gestori dell’infrastruttura risultano dai costi di mantenimento totali dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica (tabella 1) e dalla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura (tabella 2).

2 Tabella 3: Costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica imputabili ai gestori dell’infrastruttura in Svizzera

Tipo di centro di soccorso

Costi di mantenimento
imputabili ai GI CCH
[CHF/anno]

Pompieri

669 000

Difesa chimica inclusa difesa chimica con compiti supplementari

2 390 000

Totale

3 059 000

4. Calcolo dei costi specifici

1 Per ogni tipo di centro di soccorso il contributo annuo versato dal gestore dell’infrastruttura al Cantone (CGI/Ct) si calcola in base alla formula seguente:

CGI/Ct = (CCH/LpondCH) · LpondGI/Ct · fC/Ct [CHF/anno]

dove

CCH

=

costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica imputabili ai gestori dell’infrastruttura in Svizzera secondo la tabella 3 [CHF/anno]

LpondCH

=

lunghezza totale ponderata delle tratte in Svizzera [Ax-km]

LpondGI/Ct

=

lunghezza totale ponderata delle tratte del gestori dell’infrastruttura nel Cantone [Ax-km]

fC/Ct

=

fattore cantonale difesa chimica [–]; per il calcolo dei contributi versati ai corpi pompieri questo fattore è fissato a 1.

2 La lunghezza delle tratte è ponderata in funzione del tipo di centro di soccorso:

Pompieri

LpondP = rP · L

Difesa chimica

LpondC = rC · L

dove

L

=

lunghezza delle tratte ferroviarie interessate [Ax-km]; nel caso della difesa chimica si considerano unicamente le tratte con trasporti di merci pericolose; nel caso delle stazioni di smistamento e dei porti renani si considerano i valori forfettari riportati alla tabella 4

rx

=

fattore di rischio secondo la tabella 5

Tabella 4: Lunghezza forfettaria da considerare per le stazioni di smistamento e i porti renani

Impianto

L [Ax-km]

Basel RB

50

Buchs SG

25

Chiasso sm

50

Däniken RB

25

Lausanne triage

50

RB Limmattal

50

Zürich Mülligen

25

Rheinhafen Kleinhüningen

25

Rheinhäfen Au/Birsfelden

25

Tabella 5: Fattori di rischio per il calcolo della lunghezza ponderata delle tratte

Pompieri

rP

R ≤ 35

1

35 < R ≤ 70

2

R > 70

3

Difesa chimica

rC

FP + FA = 0

0

FP + FA < 3

1

3 ≤ FP + FA ≤ 4

2

FP + FA > 4

3

Tabella 6: Parametri per la rappresentazione dei rischi sulle singole tratte ferroviarie

Parametri

Criteri

Valori da applicare

R

Rischio generale

R = 10·P + 5·M + 7·FP + 3·BA + 10·G + 5·N

P

Passeggeri

<2000 passeggeri/giorno

P = 0.5

2000–20 000 passeggeri/giorno

P = 2

> 20 000 passeggeri/giorno

P = 3

M

Merci trasportate

< 100 000 tonnellate/anno

M = 0

0,1–1 mio. tonnellate/anno

M = 1

1–10 mio. tonnellate/anno

M = 2

> 10 mio. tonnellate/anno

M = 3

FP

Rischi per la

nessuna merce pericolosa

FP = 0

popolazione legati

rischi accettabili

FP =1

al trasporto di merci

rischi nell’area intermedia

FP =2

pericolose

rischi non accettabili

FP =3

FA

Rischi per l’ambiente

nessuna merce pericolosa

FA = 0

legati al trasporto

rischi accettabili

FA = 1

di merci pericolose

rischi nell’area intermedia

FA = 2

rischi non accettabili

FA = 3

G

Galleria

nessuna galleria lunga più di 1 km

G = 0

presenza di gallerie lunghe più di 1 km

G = 2

N

Pericoli naturali

pericolo debole

N = 0

pericolo moderato

N = 1

pericolo marcato

N = 2

3 L’UFT pubblica un elenco dettagliato degli impianti ferroviari su territorio sviz­zero, dei parametri e dei fattori di rischio.

Tabella 7: Fattori cantonali difesa chimica fC/Ct

Cantone

fC/Ct

Cantone

fC/Ct

AG

2.00

NW

0.25

AI

0.00

OW

0.25

AR

0.00

SG

0.25

BE

1.00

SH

0.25

BL

1.00

SO

1.50

BS

0.50

SZ

1.00

FR

0.25

TG

0.25

GE

0.25

TI

2.00

GL

0.50

UR

3.50

GR

0.25

VD

1.50

JU

0.25

VS

1.50

LU

0.50

ZG

1.00

NE

1.00

ZH

0.50

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