1 La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo.
2 Il contributo della Confederazione può ammontare al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d’importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all’80 per cento.
3 Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente gli obiettivi della politica dei trasporti, dell’energia e della protezione ambientale, i criteri economici, i vantaggi per terzi e in particolare la concezione di cui all’articolo 3.
4 Per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero la Confederazione può accordare, oltre a contributi d’investimento a fondo perso, anche mutui rimborsabili.
5 La concessione dei contributi è vincolata a oneri che garantiscano in particolare l’accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC.
6 La Confederazione può inoltre accordare contributi d’investimento per la costruzioni di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.
7 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti quadro pluriennali necessari per i contributi d’investimento.