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Art. 4 Contributi e mutui
1 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso. 2 Essa accorda i contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero sotto forma di contributi a fondo perso o di mutui rimborsabili senza interessi. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce la suddivisione tra contributi a fondo perso e mutui in base al presumibile effetto dell’investimento sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino dalla strada alla rotaia. 3 Il beneficiario deve garantire i mutui rimborsabili senza interessi mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria. L’UFT può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria. 4 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente.
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Art. 5 Presupposti
1 Per i binari di raccordo, i contributi d’investimento sono accordati soltanto se sul binario vengono trasportati annualmente almeno 12 000 tonnellate o 720 carri completi. Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge. 2 Per gli impianti di trasbordo TC o gli impianti portuali, i contributi d’investimento sono accordati soltanto se l’impianto trasborda annualmente almeno 5000 unità equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU) tra mezzi di trasporto diversi. 3 I contributi d’investimento sono versati soltanto se il richiedente: - a.
- partecipa all’investimento con mezzi propri;
- b.
- garantisce un accesso non discriminatorio all’impianto;
- c.
- nel caso di impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti, è un’impresa autonoma e proprietaria dell’impianto di trasbordo.
4 Per piccoli progetti è possibile derogare al presupposto di cui al capoverso 3 lettera b; in tal caso il contributo d’investimento viene ridotto.
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Art. 6 Concessione dell’accesso non discriminatorio agli impianti
1 I proprietari e i gestori degli impianti di trasbordo TC, degli impianti portuali e dei binari di raccordo (impianti) sovvenzionati dalla Confederazione concedono l’accesso non discriminatorio a tali impianti: - a.
- attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per l’attribuzione delle capacità, la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;
- b.
- riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nell’attribuzione delle capacità, nella fornitura dei servizi e nel calcolo dei prezzi, senza distinguere se essi accedono all’impianto sovvenzionato su strada, per ferrovia o idrovia;
- c.
- pubblicando le condizioni fondamentali dell’accesso, dell’attribuzione delle capacità, della fornitura dei servizi, della procedura e i prezzi;
- d.
- pubblicando i servizi offerti e i relativi prezzi (comprese le condizioni per gli sconti e gli accordi quadro pluriennali).
2 In caso di binari di raccordo privi di impianti di trasbordo TC, i dati di cui al capoverso 1 lettere c e d devono essere comunicati agli interessati che ne fanno richiesta. 3I proprietari e i gestori degli impianti sovvenzionati dalla Confederazione devono garantire la confidenzialità dei dati di terzi.
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Art. 6a Concessione dell’accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia 5
Le imprese che forniscono servizi nel quadro dell’invio di convogli, carri o gruppi di carri tra infrastruttura ferroviaria e binari di raccordo o impianti di trasbordo TC garantiscono l’accesso non discriminatorio a tali servizi: - a.
- attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;
- b.
- riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nella fornitura dei servizi, nell’attribuzione delle risorse e nel calcolo dei prezzi;
- c.
- pubblicando le condizioni fondamentali per la fornitura dei servizi, per la pianificazione e l’attribuzione delle risorse nonché per il calcolo dei prezzi.
5 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).
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Art. 7 Costi computabili
1 Sono computabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, inclusi i costi accessori, e tutte le spese per gli equipaggiamenti ferroviari fissi. Nel traffico combinato questi costi sono computabili anche nel perimetro dell’impianto di trasbordo. 2 Sono interamente computabili i costi direttamente necessari per l’utilizzo di impianti sovvenzionati. Se per l’utilizzo degli impianti sono necessarie misure che comportano altri vantaggi per il richiedente o per terzi, i costi di queste misure sono computabili soltanto proporzionalmente. 3 Non sono computabili in particolare: - a.
- i costi dei mezzi di trazione;
- b.
- i costi del dispositivo di raccordo;
- c.
- le indennità ad autorità e commissioni;
- d.
- i costi del capitale, i costi d’acquisizione e di rimunerazione dei crediti di costruzione e per la costituzione di garanzie a copertura di aiuti finanziari o rischi valutari;
- e.
- la manutenzione degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo;
- f.
- lo smantellamento, senza sostituzione, di scambi e di tratti di binario;
- g.
- i costi degli impianti di trasbordo dei binari di raccordo;
- h.
- i costi delle parti di impianti che servono a fornire una prestazione supplementare, quali pese per carri o impianti di lavaggio per container.
4 Per gli impianti di trasbordo TC, i costi di acquisizione del terreno sono computabili in singoli casi motivati. 5 Se i costi globali o singoli elementi di costo superano l’importo usuale per impianti analoghi, l’UFT può ridurre l’importo dei costi computabili. L’UFT stabilisce i limiti superiori di ogni elemento di costo per gli impianti di trasbordo TC e per i binari di raccordo. 6 L’UFT stabilisce caso per caso l’importo dei costi computabili.
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Art. 8 Calcolo
1 Il contributo d’investimento della Confederazione ammonta: - a.
- al massimo all’80 per cento dei costi computabili per gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti;
- b.
- al massimo al 60 per cento dei costi computabili per i binari di raccordo e per gli impianti di trasbordo TC senza importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti;
- c.
- al massimo al 50 per cento dei costi computabili per gli impianti portuali.
2 L’UFT stabilisce l’importo del contributo d’investimento caso per caso in funzione dei criteri previsti dall’articolo 8 capoverso 3 LTM. 3 Gli importi massimi di cui al capoverso 1 possono essere raggiunti soltanto se l’impianto: - a.
- è conforme alla concezione per il trasporto di merci per ferrovia di cui all’articolo 3 LTM;
- b.
- presenta un’elevata efficienza dei sussidi;
- c.
- contribuisce a eliminare i problemi di capacità;
- d.
- contribuisce a coprire il fabbisogno di capacità nel traffico combinato o nel traffico a carro completo;
- e.
- è collegato in modo ottimale all’infrastruttura ferroviaria, portuale o stradale;
- f.
- provoca una riduzione del consumo energetico del trasporto di merci e fa sì che il trasporto avvenga in modo ecologico.
4 Se l’investimento genera vantaggi per terzi, l’UFT ne valuta il beneficio finanziario e riduce di conseguenza i contributi d’investimento accordati dalla Confederazione. 5 Non sono erogati contributi inferiori a 30 000 franchi.
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Art. 9 Ordine di priorità
Se è da presumere che i mezzi disponibili non siano sufficienti per tener conto di tutte le domande, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa un ordine di priorità per i progetti in base ai seguenti criteri: - a.
- contributo al trasferimento del traffico merci pesante transalpino;
- b.
- comprovato fabbisogno secondo la concezione per il trasporto di merci per ferrovia di cui all’articolo 3 LTM;
- c.
- altri progetti.
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Art. 10 Domanda
1 La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT. 2 Se un progetto concerne sia un impianto di trasbordo TC sia un binario di raccordo, questi sono considerati sottoprogetti per i quali occorre presentare una domanda comune. 3 Le domande concernenti progetti con un volume di investimenti non superiore a cinque milioni di franchi devono essere corredate dei seguenti documenti: - a.
- se del caso, la licenza di costruzione;
- b.
- il preventivo;
- c.
- indicazioni su contributi assegnati da Cantoni o terzi nonché su altre prestazioni dei poteri pubblici;
- d.
- il volume di trasporto preventivato;
- e.
- un piano di situazione.
4 Le domande concernenti progetti con un volume di investimenti superiore a cinque milioni di franchi devono essere corredate dei seguenti documenti: - a.
- i documenti enumerati al capoverso 3 lettere b–e;
- b.
- il piano di utilizzazione;
- c.
- un riepilogo dei costi e ricavi attesi dalla gestione dell’impianto;
- d.
- la capacità preventivata dell’impianto;
- e.
- il collegamento ferroviario previsto;
- f.
- per gli impianti di trasbordo TC e gli impianti portuali, il collegamento stradale previsto.
5L’UFT può, se necessario, esigere documenti supplementari.
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Art. 11 Assegnazione
1 L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione. Nella decisione stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo dell’aiuto finanziario. 2 Se i contributi d’investimento superano i cinque milioni di franchi, l’UFT decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF). 3Il termine per l’inizio dei lavori è fissato di regola a tre anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di assegnazione. L’assegnazione decade se il richiedente non inizia i lavori entro il termine fissato. In casi motivati, l’UFT può prorogare il termine di due anni al massimo. 4 A costruzione iniziata non vengono più assegnati contributi d’investimento, eccetto che l’UFT abbia autorizzato l’inizio anticipato dei lavori dopo la presentazione della domanda di aiuto finanziario.
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Art. 12 Versamento
1 L’UFT dispone il versamento dei contributi d’investimento dopo aver esaminato il conteggio finale. 2 Su richiesta, possono essere concessi acconti fino all’80 per cento dei contributi d’investimento, a seconda dell’avanzamento dei lavori e delle spese effettive.
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Art. 13 Esigibilità
I contributi d’investimento sono esigibili sei mesi dopo la presentazione del conteggio finale all’UFT.
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Art. 14 Restituzione
1 L’UFT esige la restituzione integrale dei contributi d’investimento se entro cinque anni dall’ottenimento dell’aiuto finanziario l’impianto sovvenzionato non viene utilizzato. 2 Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento se l’impianto sovvenzionato è definitivamente abbandonato oppure se il volume di trasbordo o di trasporto stabilito non viene raggiunto. L’importo da restituire è ridotto tenendo conto di una durata di vita dell’impianto di 20 anni e del volume di trasbordo o di trasporto raggiunto. 3 L’UFT esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento se non è garantito l’accesso non discriminatorio all’impianto sovvenzionato. 4 In casi di rigore, d’intesa con l’AFF, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere la restituzione. 5 Gli importi restituiti devono essere impiegati per le esigenze del traffico stradale. La loro destinazione è stabilita conformemente all’articolo 3 LUMin.
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