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Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
e tramite impianti di trasporto a fune
(RSD)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci;
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,3

ordina:

1 RS 742.41

2 RS 172.010

3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Allegato 1 8

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206155).

(art. 3 cpv. 2)

1

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se per fer­ro­via e tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne.

2 Es­sa si ap­pli­ca:

a.
al­le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che che pro­du­co­no, tra­spor­ta­no, im­bal­la­no, riem­pio­no, spe­di­sco­no, ca­ri­ca­no, sca­ri­ca­no o ri­ce­vo­no mer­ci pe­ri­co­lo­se;
b.
ai pro­dut­to­ri e agli uti­liz­za­to­ri di im­bal­lag­gi, ci­ster­ne o mez­zi adi­bi­ti al tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se;
c.
ai ge­sto­ri di in­fra­strut­tu­re fer­ro­via­rie e im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne.
Art. 2 Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza  

Al­le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che che tra­spor­ta­no, im­bal­la­no, riem­pio­no, spe­di­sco­no, ca­ri­ca­no o sca­ri­ca­no mer­ci pe­ri­co­lo­se si ap­pli­ca­no an­che le di­spo­si­zio­ni con­te­nu­te nell’or­di­nan­za del 15 giu­gno 20014 su­gli ad­det­ti al­la si­cu­rez­za.

Art. 3 Diritto internazionale  

1 Al tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se per fer­ro­via e tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne si ap­pli­ca, an­che nel traf­fi­co na­zio­na­le, il re­go­la­men­to con­cer­nen­te il tra­spor­to in­ter­na­zio­na­le per fer­ro­via del­le mer­ci pe­ri­co­lo­se (RID), ap­pen­di­ce C al­la Con­ven­zio­ne del 9 mag­gio 19805 re­la­ti­va ai tra­spor­ti in­ter­na­zio­na­li fer­ro­via­ri (CO­TIF) nel­la ver­sio­ne del Pro­to­col­lo del 3 giu­gno 19996.

2 La ver­sio­ne del RID at­tual­men­te in vi­go­re è in­di­ca­ta nell’al­le­ga­to 1.

Art. 4 Autorità competenti  

Le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti ai sen­si del RID so­no:

a.
l’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za nu­clea­re per l’ap­pro­va­zio­ne dei mo­del­li di col­li non­ché del­le spe­di­zio­ni di ma­te­ria­li ra­dioat­ti­vi se­con­do le di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve al­le mer­ci pe­ri­co­lo­se;
b.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti (UFT) o un ser­vi­zio de­si­gna­to da que­st’ul­ti­mo per tut­ti gli al­tri ca­si.
Art. 5 Eccezioni e deroghe  

1 Le ec­ce­zio­ni e le de­ro­ghe al RID e le al­tre pre­scri­zio­ni ap­pli­ca­bi­li sol­tan­to ai tra­spor­ti na­zio­na­li so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2.1 per le fer­ro­vie e nell’al­le­ga­to 2.2 per gli im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) può ade­gua­re gli al­le­ga­ti 2.1 e 2.2 al­le nuo­ve con­di­zio­ni.

3 L’UFT può con­ve­ni­re de­ro­ghe tem­po­ra­nee se­con­do la se­zio­ne 1.5.1 RID con le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti di al­tri Sta­ti con­traen­ti il RID.

4 In sin­go­li ca­si l’UFT può am­met­te­re ec­ce­zio­ni al­la pre­sen­te or­di­nan­za, a con­di­zio­ne che ne sia­no sal­va­guar­da­te le fi­na­li­tà.

5 Per chie­de­re ec­ce­zio­ni o de­ro­ghe al­le pre­scri­zio­ni ri­guar­dan­ti la clas­si­fi­ca­zio­ne del­le mer­ci pe­ri­co­lo­se se­con­do la par­te 2 RID, in­sie­me al­la do­man­da il ri­chie­den­te de­ve pre­sen­ta­re un rap­por­to di pe­ri­zia. Ta­le rap­por­to de­ve es­se­re re­dat­to da pe­ri­ti in pos­ses­so dei re­qui­si­ti in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 3 dell’or­di­nan­za del 31 ot­to­bre 20127 sui mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se.

Art. 6 Modifiche del RID  

1 L’UFT de­ci­de se ap­pro­va­re le even­tua­li mo­di­fi­che ap­por­ta­te al RID.

2 Il DA­TEC ade­gua l’al­le­ga­to 1 al­le mo­di­fi­che del RID.

Art. 7 Obbligo d’informare  

Le per­so­ne che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za de­vo­no for­ni­re all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te tut­te le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e con­sen­ti­re a det­ta au­to­ri­tà l’ac­ces­so all’azien­da per i ne­ces­sa­ri so­pral­luo­ghi.

Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce  

È pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria chiun­que:

a.
af­fi­da al tra­spor­to o tra­spor­ta mer­ci pe­ri­co­lo­se che, se­con­do l’al­le­ga­to 2.1 o 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re se­con­do la par­te 2 o 4 RID, non è con­sen­ti­to tra­spor­ta­re;
b.
af­fi­da al tra­spor­to mer­ci pe­ri­co­lo­se sen­za ac­cer­tar­si che il tra­spor­to ven­ga ese­gui­to se­con­do l’al­le­ga­to 2.1 o 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re se­con­do i ca­pi­to­li 7.1–7.4 RID;
c.
di­sat­ten­de o adem­pie in mo­do in­suf­fi­cien­te gli ob­bli­ghi di si­cu­rez­za e di do­cu­men­ta­zio­ne non­ché gli al­tri ob­bli­ghi di cui agli al­le­ga­ti 2.1 e 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re ai ca­pi­to­li 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
d.
af­fi­da al tra­spor­to mer­ci pe­ri­co­lo­se sen­za in­for­ma­re il vet­to­re cir­ca il lo­ro sta­to, la lo­ro na­tu­ra e la lo­ro clas­si­fi­ca­zio­ne.
Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce  

È pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria chiun­que:

a.
im­bal­la, riem­pie, ca­ri­ca o sca­ri­ca mer­ci pe­ri­co­lo­se sen­za aver os­ser­va­to gli ob­bli­ghi di cui al ca­pi­to­lo 1.4 o 1.7 RID; la stes­sa pe­na è ap­pli­ca­bi­le al re­spon­sa­bi­le di que­ste ope­ra­zio­ni che non si sia ac­cer­ta­to dell’adem­pi­men­to di ta­li ob­bli­ghi;
b.
pre­po­sto al ca­ri­co e al­lo sca­ri­co di un vei­co­lo, omet­te di adot­ta­re le mi­su­re di si­cu­rez­za ade­gua­te quan­do lo spar­gi­men­to di una so­stan­za può cau­sa­re dan­ni all’am­bien­te;
c.
di­sat­ten­de o adem­pie in mo­do in­suf­fi­cien­te gli ob­bli­ghi di no­ti­fi­ca di cui al­la se­zio­ne 1.8.5 RID.
Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce  

È pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria chiun­que:

a.
tra­spor­ta o af­fi­da al tra­spor­to mer­ci pe­ri­co­lo­se con una ci­ster­na non ri­spon­den­te al­le esi­gen­ze par­ti­co­la­ri con­cer­nen­ti la co­stru­zio­ne e l’equi­pag­gia­men­to se­con­do l’al­le­ga­to 2.1 o 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re se­con­do la par­te 4, la par­te 6 o il ca­pi­to­lo 1.6 RID, o uti­liz­za mez­zi di tra­spor­to non con­trol­la­ti se­con­do le nor­me;
b.
di­sat­ten­de o adem­pie in mo­do in­suf­fi­cien­te gli ob­bli­ghi di si­cu­rez­za, di no­ti­fi­ca o di do­cu­men­ta­zio­ne non­ché gli al­tri ob­bli­ghi di cui agli al­le­ga­ti 2.1 e 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re ai ca­pi­to­li 1.4, 1.7 e 5.4 o al­la se­zio­ne 1.8.5 RID;
c.
di­sat­ten­de le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al con­tras­se­gno e all’iden­ti­fi­ca­zio­ne dei vei­co­li che tra­spor­ta­no o han­no tra­spor­ta­to mer­ce pe­ri­co­lo­sa se­con­do l’al­le­ga­to 2.1 o 2.2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za op­pu­re se­con­do la par­te 5 RID.
Art. 11 Esecuzione  

L’UFT ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente  

L’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 3.

Art. 13 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2013.

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2021 del RID9.

9 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): www.otif.org > Marchandises dangereuses.

Allegato 2.1 10

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019).

(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

Numeri delle prescrizioni del RID

Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

1.1.4.4

I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 200211 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

2.2.1.2

Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto;
gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi;
il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi;
il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato;
oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso;
i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 200012 sugli esplosivi.

4.1.4.1 P200 (9)

I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni.

5.3.1.2

5.3.6

Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.

Le casse mobili che trasportano:

colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure
materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati)

devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità.

5.3.1.3

Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all’esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.

5.3.1.5
5.3.6

Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.

I carri che trasportano:

colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure
materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esone­rati)

devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate.

5.4.1.1.1

Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue:

Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»).

Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.

6

I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitoricisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).

Container-cisterna di cantiere:

I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 SDR relative alla costru­zione, all’uso e ai controlli.

La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.

Allegato 2.2 13

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019).

(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:

Numeri delle prescrizioni del RID

Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

1.10.3

Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili.

3.3

La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202).

3.4.13 a)

Le prescrizioni non sono applicabili.

5.2.1.8

Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti materie pericolose per l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.

5.3.1.3

5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.1.6

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione.

Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di container, grandi container, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il marchio «materia pericolosa per l’ambiente» secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.

5.4

Le prescrizioni non sono applicabili.

6.5.4.4.1 b)

Le prescrizioni relative all’ispezione non sono applicabili agli IBC e ai container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202).

6.5.4.4.2 b)

Gli IBC e i container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202) devono essere sottoposti a una appropriata prova di tenuta ad intervalli non superiori a cinque anni.

6.8.2

Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 195714 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

6.8.2.4.3

Le prescrizioni del RID e dell’ADR relative ai controlli intermedi non sono applicabili alle cisterne destinate al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202).

7.5.3

Le prescrizioni non sono applicabili.

Allegato 3

(art. 12)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 199615 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...16

15 [RU 1996 3436, 2008 5747all. n. 19 5995]

16 Le mod. possono essere consultate alla RU2012 6541.

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