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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci; ordina: 3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). |
Allegato 1 8
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206155). |
(art. 3 cpv. 2) |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. 2 Essa si applica:
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Art. 2 Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza
Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20014 sugli addetti alla sicurezza. |
Art. 3 Diritto internazionale
1 Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19805 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19996. 2 La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell’allegato 1. |
Art. 4 Autorità competenti
Le autorità competenti ai sensi del RID sono:
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Art. 5 Eccezioni e deroghe
1 Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni. 3 L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID. 4 In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità. 5 Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 20127 sui mezzi di contenimento per merci pericolose. |
Art. 7 Obbligo d’informare
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi. |
Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
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Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
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Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
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Versione applicabile del RID |
Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2021 del RID9. 9 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): www.otif.org > Marchandises dangereuses. |
Allegato 2.1 10
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019). |
(art. 5 cpv. 1) |
Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale |
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11 RS 741.621 12 RS 941.411 |
Allegato 2.2 13
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019). |
(art. 5 cpv. 1) |
Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale |
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In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:
14 RS 0.741.621 |
Allegato 3 |
(art. 12) |
Abrogazione e modifica del diritto vigente |
I L’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 199615 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata. II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...16 15 [RU 1996 3436, 2008 5747all. n. 19 5995] 16 Le mod. possono essere consultate alla RU2012 6541. |
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