1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT4):
- a.
- un’approvazione dei piani;
- b.
- un’autorizzazione di esercizio.
2 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un’autorizzazione cantonale.
2bis Su proposta dell’autorità cantonale competente, gli impianti a fune e gli impianti accessori che necessitano di un’autorizzazione cantonale possono essere autorizzati dall’UFT se sono realizzati insieme a un impianto a fune di cui al capoverso 1 e:
a. la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o
b. la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5
2ter L’autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d’esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell’autorizzazione di esercizio.6
3 La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l’essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio.
4 Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell’adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
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3 [RU 1993 3128, 1997 2452all. ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2. RU 2009 5631art. 64]. Vedi ora: la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori(RS 745.1).
4 Nuova espr. giusta il n. II 18 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
6 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
7 Abrogato dal n. I 8 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).