Ordinanza del DATEC
sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti
a fune adibiti al trasporto di persone
(Ordinanza sulle funi, OFuni)
dell’11 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 8 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 20061
sugli impianti a fune (OIFT),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT).
2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l’infrastruttura.
3 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l’impalmatura e gli attacchi d’estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione;
- b.
- per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l’immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell’impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi;
- c.
- gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti.
4 Per l’immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell’OIFT.
5 Nella misura in cui per l’immissione in commercio di funi e attacchi d’estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l’introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti.
Art. 2 Impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore
1 Per impianti retti dal nuovo diritto si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù delle disposizioni della LIFT3.
2 Per impianti retti dal diritto anteriore si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù di disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della LIFT. Gli impianti possono comprendere parti autorizzate in virtù delle disposizioni della LIFT.
Art. 3 Deroghe
In caso di deroga alle prescrizioni della presente ordinanza occorre dimostrare, per mezzo di un’analisi dei rischi, che la deroga non provoca globalmente un aumento dei rischi.
Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore
Sezione 1: Regole tecniche riconosciute
Art. 4
Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, le funi di impianti retti dal diritto anteriore devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute, precisate nelle norme riportate all’allegato 1.
Sezione 2: Tipi di funi e dimensionamento
Art. 5 Tipi di funi
1 Per le funi portanti sono impiegate funi spiroidali chiuse formate da un solo pezzo.
2 Per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo a un solo strato.
3 Per le funi tenditrici sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo con un’anima flessibile (in fibra o in polimero) o con un’anima in acciaio rivestita da uno strato protettivo in materiale plastico (fune antigiro o antitorsione).
Art. 6 Dimensionamento
1 I coefficienti di sicurezza e le ipotesi di carico per le funi e le giunzioni sono retti:
- a.
- nel caso di impianti a fune soggetti a concessione federale, dalla cifra 421 di una delle seguenti ordinanze, a seconda del tipo di impianto:
- b.
- nel caso di impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale:
- 1.
- dalle disposizioni cantonali,
- 2.
- dal «Reglement vom 2. November 20068 über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge» (edizione 2007).
2 La sicurezza deve essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura effettivo.
3 Se il carico di rottura effettivo non è conosciuto, è determinante il carico di rottura minimo indicato dal fabbricante della fune.
4 Per le funi tenditrici con un carico di rottura minimo superiore a 4500 kN oppure con un diametro superiore a 75 mm, la sicurezza può essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura minimo; in tal caso si presuppone un coefficiente di cordatura pari a 0,85. Occorre inoltre dimostrare che il carico di rottura così determinato è maggiore del carico di rottura calcolato.
5 Per la dimostrazione analitica del carico minimo di rottura, l’anima della fune deve essere considerata come non resistente.
8 Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.
Sezione 3: Fabbricazione delle funi
Art. 7 Fune
La fabbricazione delle funi è disciplinata dalle seguenti norme tecniche di cui all’allegato 1 numero 49:
- a.
- per le funi chiuse portanti: SN EN 12385-9;
- b.
- per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero: SN EN 12385-8;
- c.
- per le funi tenditrici: SN EN 12385-4.
9 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 8 Fili
1 Per quanto concerne materiale, dimensioni e tolleranze ammesse, resistenza nominale, valori di flessione e di torsione alternata e zincatura, i fili menzionati di seguito devono rispondere ai requisiti definiti dalle seguenti norme tecniche secondo l’allegato 1 numero 310:
- a.
- fili sagomati: SN EN 10264-3;
- b.
- fili tondi per funi traenti, portanti-traenti, spiroidali chiuse, di recupero: SN EN 10264-3;
- c.
- fili tondi per funi tenditrici: SN EN 10264-2.
2 Per le dimensioni dei fili che non figurano nelle pertinenti norme, i valori meccanici sono determinati dal fabbricante.
10 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 9 Anima delle funi
1 L’anima deve offrire ai trefoli un sostegno rigido e durevole.
2 Dev’essere dimensionata in modo che i trefoli delle funi nuove non vengano a contatto tra loro quando la fune è tirata con una forza pari al 50 % del carico di rottura minimo.
3 Le funi traenti, portanti-traenti e di recupero ad anello chiuso devono avere un’anima in materiale plastico o metallico non magnetizzabile. L’anima in metallo dev’essere protetta contro la corrosione.
4 L’anima non può contenere sostanze corrosive.
Art. 10 Cordatura
1 I fili e i trefoli devono essere avvolti in modo uniforme e stabile.
2 Gli interstizi fra i trefoli possono essere diversi.
3 Il diametro effettivo delle funi tenditrici e spiroidali dev’essere misurato su un tratto di fune diritto senza carico o sotto un carico pari al massimo al 5 % del carico di rottura minimo in due punti distanti tra loro almeno un metro. Il diametro misurato dev’essere compreso tra i seguenti valori limite, riferiti al diametro nominale:
Tipo di fune | Formazione della fune | Valori limite in % |
Fune tenditrice | 6 trefoli | +1…+5 |
8 trefoli | +4…+10 | |
Fune spiroidale | –2…+4 | |
4 Le funi a trefoli devono essere esenti da tensioni.
5 Se i fili di una fune sono zincati, devono essere zincati anche tutti i fili, ad eccezione di quelli sagomati.
6 I fasci di fili devono essere cordati in modo che la distanza tra due giunzioni adiacenti sia pari almeno a 30 volte il diametro del fascio di fili cordato.
Sezione 4: Giunzioni delle funi
Art. 11 Giunzioni mediante impalmatura 11
1 Le impalmature necessitano di:
- a.
- una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure
- b.
- una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:200312.
2 I Cantoni, nel caso degli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, possono riconoscere gli impalmatori e stabilire le condizioni per il loro riconoscimento.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
12 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 11a Responsabilità e assicurazione 13
1 Gli impalmatori non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporzionato.
2 L’impresa di trasporto a fune concorda con gli impalmatori la portata della loro responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
13 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 12 Attacchi d’estremità delle funi traenti e portanti
1 A secondo del tipo di impianto, gli attacchi d’estremità delle funi traenti devono essere realizzati mediante teste fuse, teste autobloccanti o ancoraggi a tamburo secondo uno dei seguenti atti normativi:
- a.
- ordinanza del 17 giugno 199114 sulle funicolari;
- b.
- ordinanza del 18 febbraio 198815 sulle funivie a va e vieni;
- c.
- Reglement vom 2. November 200616 über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge (edizione 2007).
2 Per le funi portanti con testa fusa in metallo i cui manicotti sono conformi alla norma SN EN 12927-4 (all. 1 n. 2)17, la testa fusa può essere fabbricata in resina artificiale a condizione che siano stati rilasciati un attestato e una dichiarazione di conformità CE.
14 RS 743.121.6
15 RS 743.121.3
16 Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.
17 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 13 Attacchi d’estremità delle altre funi
Secondo le norme corrispondenti di cui all’allegato 1 numero 218, per gli attacchi d’estremità delle altre funi possono essere utilizzati anche:
- a.
- manicotti secondo la norma DIN 83 313 o la norma US-Fed.-Spec. RR‑S‑550D;
- b.
- capicorda a cuneo secondo la norma SN EN 13411-6;
- c.
- radance secondo la norma SN EN 13411-1 con impalmatura a radance secondo la norma SN EN 13411-2;
- d.
- morsetti secondo la norma SN EN 13411-5; questi non sono tuttavia ammessi per le funi di recupero.
18 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Sezione 5: Sostituzione di funi e di giunzioni
Art. 14 Requisiti applicabili in caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con un’altra dello stesso tipo
1 Se su un impianto retto dal diritto anteriore una fune o una giunzione viene sostituita con un’altra dello stesso tipo, si applicano le prescrizioni del presente capitolo.
2 Su impianti retti dal diritto anteriore, le funi di ricambio o le giunzioni dello stesso tipo possono essere utilizzate conformemente alle disposizioni applicabili alle funi e alle giunzioni rette dal nuovo diritto. Occorre dimostrare all’autorità di vigilanza la compatibilità con l’impianto esistente.
3 Sono considerate dello stesso tipo le funi che presentano proprietà di sicurezza equivalenti. A tal fine occorre:
- a.
- considerare in particolare il diametro, la costruzione e la massa della fune nonché il carico di rottura e la resistenza dei fili;
- b.
- rispettare le basi di calcolo dell’impianto a fune; e
- c.
- rispettare le disposizioni dell’autorizzazione d’esercizio esistente e le prescrizioni sulle quali questa poggia.
4 In caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con una nuova, l’impresa di trasporto a fune deve dimostrare all’autorità di vigilanza che si tratta dello stesso tipo di fune o di giunzione.
Art. 15 Requisiti applicabili in caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con un’altra di diverso tipo (trasformazione)
Qualora la sostituzione di una fune o di una giunzione su un impianto retto dal diritto anteriore non sia disciplinata dall’autorizzazione d’esercizio vigente, alla parte dell’impianto a fune interessata dalla trasformazione si applica l’articolo 5 capoverso 1 OIFT.
Art. 16 Prove di collaudo in generale
1 Le funi traenti, portanti, spiroidali chiuse e di recupero nonché le funi tenditrici di diametro superiore a 30 mm devono essere esaminate da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199619 sull’accreditamento e sulla designazione (art. 17).20
2 Le funi tenditrici di diametro inferiore o uguale a 30 mm e gli spezzoni di fune a scopo di riparazione lunghi fino a 350 m devono essere controllati dal fabbricante mediante prova di collaudo (art. 18).
3 La prova di collaudo dev’essere eseguita entro tre mesi dalla fornitura della fune.
4 La prova è valida per tutta la lunghezza di fabbricazione della fune.
5 Qualora siano montate funi già utilizzate su un altro impianto per le quali non esiste un certificato di collaudo secondo l’articolo 19 capoverso 1 o 2, queste devono essere parimenti sottoposte alla prova di collaudo.
6 I campioni di fune per la prova di collaudo devono essere prelevati dalla pezzatura finita. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3. Se la fune viene fornita suddivisa in più spezzoni, i campioni devono essere prelevati tra questi spezzoni.
7 Alle prove di collaudo va allegata una descrizione della fune secondo l’allegato 4.
19 RS 946.512
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 17 Prove di collaudo da parte dell’organo di controllo delle funi
1 L’organo di controllo delle funi esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN 12385-1 (all. 1 n. 4)21 allo scopo di determinare le seguenti grandezze:
- a.
- il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura;
- b.
- la dimensione dell’anima, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2;
- c.
- l’allungamento in funzione della forza di trazione secondo l’allegato 8;
- d.
- il carico di rottura effettivo, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
- e.
- la perdita di cordatura, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
- f.
- il modulo di elasticità delle funi ancorate rigidamente agli estremi durante l’esercizio; il modulo di elasticità deve essere determinato, dopo 10 carichi preliminari fino a raggiungere il carico massimo d’esercizio, per un carico compreso tra il 50 e il 100 % del carico massimo.
2 Nel caso di funi con anima metallica occorre effettuare una prova supplementare di trazione per determinare il carico di rottura effettivo dell’anima; quest’ultimo è sottratto dal carico di rottura effettivo della fune intera. Sono escluse le funi tenditrici secondo l’articolo 5 capoverso 3.
3 Per le funi portanti, traenti, portanti-traenti e di recupero occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l’articolo 8:
- a.
- la resistenza a trazione mediante prova di trazione senza misura dell’allungamento, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
- b.
- il numero di flessioni mediante prova di flessione alternata, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
- c.
- il numero di torsioni mediante prova di torsione, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
- d.
- il diametro dei fili, secondo la norma SN EN 10264-2 (all. 1 n. 3);
- e.
- l’altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN 10264-3 (all. 1 n. 3).
4 Per i fili utilizzati nelle funi compattate la resistenza a trazione secondo il capoverso 3 lettera a è riferita alle sezioni effettive dei fili stessi.
5 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm2 per ogni campione.
6 Sull’anima delle funi va determinato il peso per unità di lunghezza, compreso il peso del lubrificante.
7 La massa per unità di lunghezza della fune è determinata procedendo per sondaggio sulla fune finita.
21 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 18 Prove di collaudo da parte del fabbricante della fune
1 Il fabbricante della fune esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN 12385-1 (all. 1 n. 4)22 allo scopo di determinare le seguenti grandezze:
- a.
- il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura;
- b.
- la dimensione dell’anima, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2;
- c.
- il carico di rottura effettivo.
2 Per le funi destinate alla riparazione di funi difettose secondo l’articolo 16 capoverso 2 occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l’articolo 8:
- a.
- la resistenza a trazione mediante prova di trazione, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5), tenuto conto dell’articolo 17 capoverso 4;
- b.
- il diametro dei fili, secondo la norma SN EN 10264-2 (all. 1 n. 3);
- c.
- l’altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN 10264-3 (all. 1 n. 3).
3 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm2 per ogni campione.
22 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 19 Certificato di collaudo
1 L’organo di controllo delle funi deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.2 secondo la norma SN EN 10204 (all. 1 n. 5)23.
2 Il fabbricante deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.1 secondo la norma SN EN 10204 (all. 1 n. 5).
3 Il certificato va presentato:
- a.24
- all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
- b.
- al servizio tecnico di controllo CITS per gli altri impianti.
23 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 20 Limiti d’impiego delle funi tenditrici a verricello e delle teste fuse
1 Le funi tenditrici a verricello devono essere sostituite dopo 12 anni al massimo, le altre funi tenditrici dopo 18 anni al massimo.
2 Le teste fuse delle funi traenti devono essere sostituite dopo quattro anni al massimo. Le teste fuse delle altre funi devono essere sostituite dopo 18 anni al massimo.
Capitolo 3: Disposizioni comuni applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto o dal diritto anteriore
Sezione 1: Immagazzinamento, trasporto, messa in tensione e montaggio
Art. 21 Principio
I requisiti di immagazzinamento, trasporto, montaggio e messa in tensione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-5 (all. 1 n. 1)25, sempre che gli articoli 22–27 e il fabbricante non dispongano altrimenti.
25 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 22 Messa in tensione e montaggio
1 Come appoggi per la messa in tensione della fune sono impiegati rulli, scarpe o altri elementi il cui raggio deve:
- a.
- misurare almeno 20 volte il diametro della fune, per le funi spiroidali;
- b.
- misurare almeno 10 volte il diametro della fune, per le funi a trefoli.
2 Se sono impiegati morsetti a piastra per il montaggio o per lavori di manutenzione, occorre assicurare il mantenimento della forza di trazione della fune. Vanno utilizzati morsetti a piastra che corrispondono al diametro della fune in questione. La fune non deve essere danneggiata né dalla pressione necessaria né dallo slittamento della fune nel morsetto. La pressione superficiale va limitata a:
- a.
- 50 N/mm2 per le funi a trefoli;
- b.
- 70 N/mm2 per le funi a trefoli compattate;
- c.
- 100 N/mm2 per le funi spiroidali aperte;
- d.
- 150 N/mm2 per le funi spiroidali chiuse (funi portanti).
3 Per poter constatare uno slittamento della fune occorre apporre una marcatura a una distanza di circa 10 mm dal morsetto a piastra. Se è rilevato uno slittamento della fune, la parte interessata è marcata e fatta controllare da un professionista qualificato.
4 Dopo il montaggio, si misura il passo di cordatura nella stazione a valle e in quella a monte e i valori sono registrati.
Art. 23 Teste fuse e teste autobloccanti 26
Le teste fuse e le teste autobloccanti necessitano di:
- a.
- una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure
- b.
- una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:200327.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
27 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 24 Responsabilità e assicurazione 28
1 I fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporzionato.
2 L’impresa di trasporto a fune concorda con il fabbricante di teste fuse e di teste autobloccanti la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 25 Fabbricazione di attacchi d’estremità delle funi
1 Per la fabbricazione di attacchi d’estremità vanno osservate le disposizioni del fabbricante. Queste devono essere conformi alla norma SN EN 12927-4 (all. 1 n. 1)29.
2 Occorre garantire che la fune non ruoti negli attacchi d’estremità.
29 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 26 Piombi
1 Dopo il montaggio, le teste fuse e le teste autobloccanti sono sigillate con piombi o sono marcate.
2 Il piombo o la marcatura devono permettere di identificare il montatore responsabile.
Art. 27 Esame non distruttivo dei manicotti
1 I manicotti impiegati per la realizzazione di attacchi d’estremità di funi traenti, funi portanti, funi di recupero o funi tenditrici sono sottoposti a un esame non distruttivo secondo le seguenti norme di cui all’allegato 1 numero 830:
- a.
- DIN EN ISO 9934-1:2001;
- b.
- DIN EN 10228-1:1999.
2 I limiti di tolleranza sono determinati caso per caso.
3 I manicotti di funi portanti, di recupero e tenditrici sono esaminati una sola volta.
4 I manicotti di funi traenti sono esaminati periodicamente. La periodicità degli esami è stabilita in base a quella delle altre componenti di raccordo degli attacchi d’estremità. A tal fine vanno considerati i termini per la sostituzione degli attacchi d’estremità.
30 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Sezione 2: Manutenzione
Art. 28 Prescrizioni del fabbricante
1 La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni del fabbricante.
2 Le prescrizioni del fabbricante tengono conto in particolare delle norme determinanti riportate all’allegato 1 e delle disposizioni della presente ordinanza. Il fabbricante può:
- a.
- stabilire prescrizioni più severe di quelle previste dalle norme; oppure
- b.
- derogare alle prescrizioni delle norme presentando i relativi attestati.
3 Il fabbricante definisce le prescrizioni per la manutenzione nelle istruzioni d’uso e di manutenzione.
4 L’impresa di trasporto a fune stabilisce gli intervalli per le ispezioni e gli esami durante la fase d’esercizio e li adegua alle nuove conoscenze che risultano ad esempio dall’esperienza operativa o che l’organo di controllo delle funi ha acquisito.
Art. 29 Principi di sicurezza e criteri di dismissione
1 I principi di sicurezza e i criteri di dismissione secondo la norma SN EN 12927-6 (all. 1 n. 1)31 si applicano a tutte le funi. La riduzione di sezione ammissibile è riportata all’allegato 5.
2 Le funi il cui stato non può essere determinato con i metodi di esame disponibili, o non lo può essere in modo esauriente, devono essere tolte d’opera. Lo stesso vale per le funi il cui stato non permette più un’apertura della fune o dell’impalmatura.
3 L’UFT può esigere la sostituzione di una fune sugli impianti a fune soggetti a concessione federale; il servizio tecnico di controllo CITS può esigerlo su tutti gli altri impianti.
4 Dopo al massimo 12 anni le funi portanti devono essere fatte scorrere nella misura necessaria all’esame dei tratti fortemente sollecitati che non possono essere esaminati in altro modo; in caso contrario, le funi devono essere tolte d’opera.
5 Di regola, le funi devono essere fatte scorrere almeno della lunghezza corrispondente alla scarpa d’appoggio più lunga (tratto da esaminare più 1 m). A tal fine vale quanto segue:
- a.
- i tratti già fortemente sollecitati non devono trovarsi nuovamente sottoposti a sollecitazioni altrettanto elevate in fase di esercizio;
- b.
- prima dello scorrimento le funi portanti devono essere controllate con il metodo magneto-induttivo (MRT) nei tratti liberi lungo la linea e dopo lo scorrimento nei tratti in precedenza non esaminati;
- c.
- i tratti fatti scorrere devono essere sottoposti anche a esame visivo.
6 Le funi portanti degli impianti bifune a movimento continuo devono essere fatte scorrere ogni sei anni della lunghezza della scarpa d’appoggio più lunga più 5 metri.
7 Durante gli esami secondo i capoversi 4 e 6 occorre garantire che tutti i tratti delle funi portanti tra gli attacchi d’estremità siano controllati. Se necessario, occorre allestire un programma di esame d’intesa con l’organo di controllo delle funi.
31 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 30 Superamento dei criteri di dismissione
1 Se i valori di dismissione sono superati, una fune può restare in servizio solo se un professionista qualificato (art. 54 OIFT) stabilisce le necessarie misure e se queste sono attuate.
2 Per determinare se i criteri di dismissione sono superati occorre considerare quanto segue:
- a.
- la riduzione della sezione portante secondo l’allegato 5 corrisponde alla somma delle sezioni dei fili rotti, corrosi, allentati, usati o altrimenti danneggiati riscontrati sulla lunghezza determinante della fune (lunghezza di riferimento);
- b.
- la riduzione di sezione è riferita alla sezione portante della fune nuova;
- c.
- i fili inseriti collegati alle due estremità possono essere considerati portanti solo se sono stati inseriti in funi completamente allentate;
- d.
- nella valutazione occorre tener conto dei valori che risultano dal dimensionamento dell’impianto, in particolare dei criteri di dismissione per gli impianti retti dal diritto anteriore secondo gli allegati 6 e 7.
3 Se i fattori di sicurezza alla trazione sono inferiori ai valori limite minimi, i valori limite per la riduzione massima della sezione sono ridotti proporzionalmente al valore dello scostamento del fattore di sicurezza alla trazione.
Art. 31 Analisi
L’UFT o il servizio tecnico di controllo CITS possono esigere che le funi, i tratti di fune o gli attacchi d’estremità dismessi e sostituiti in seguito ai risultati di esami magneto-induttivi o di altre attività ispettive siano loro consegnati e siano conservati accuratamente dall’impresa di trasporto a fune fino al loro ritiro.
Sezione 3: Ispezione da parte dell’impresa di trasporto a fune
Art. 32 Disposizioni generali
1 Lo stato esterno della fune e dei suoi elementi di fissazione è sottoposto periodicamente a un esame visivo su tutta la lunghezza della fune sotto la sorveglianza del capotecnico o del suo sostituto.
2 Prima dell’ispezione le funi e i loro elementi di fissazione sono puliti in modo che l’esame visivo sia possibile senza ostacoli su tutta la loro superficie .
3 I risultati dell’ispezione sono registrati. A tal fine vanno osservate le disposizioni dell’articolo 51.
Art. 33 Frequenza delle ispezioni
1 La frequenza delle ispezioni è disciplinata dall’articolo 28.
2 Vale inoltre quanto segue:
- a.
- almeno una volta ogni tre mesi occorre sottoporre a esame visivo lo stato del tratto delle funi fino ad almeno 2 metri dagli attacchi d’estremità, dove non è possibile eseguire l’esame magneto-induttivo;
- b.
- almeno una volta all’anno occorre sottoporre a esame visivo lo stato dell’ammortizzatore di vibrazioni dei manicotti delle teste autobloccanti e delle teste fuse;
- c.
- per gli impianti con esercizio semestrale, le ispezioni devono essere eseguite per quanto possibile subito prima della ripresa dell’esercizio;
- d.
- almeno ogni tre anni occorre sottoporre a esame visivo lo stato delle teste autobloccanti e degli ancoraggi a tamburo delle funi traenti.
Art. 34 Criteri di ispezione
1 I criteri di ispezione sono disciplinati dall’articolo 28.
2 Vale inoltre quanto segue:
- a.
- le rotture di fili devono essere localizzate determinando la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d’estremità o da un’impalmatura;
- b.
- la perdita di sezione determinata in base alle rotture di fili rilevate, riferita alla lunghezza di riferimento, va confrontata con i criteri di dismissione di cui all’allegato 5;
- c.
- i fili e i trefoli allentati vanno localizzati e considerati come rotti;
- d.
- il diametro della fune dev’essere misurato in almeno tre punti: alle due estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune. Le misurazioni devono essere effettuate in modo da poter paragonare i valori e la loro variazione. Tale condizione è ritenuta soddisfatta se le misurazioni sono effettuate sempre nello stesso punto;
- e.
- i punti di contatto visibilmente rovinati che presentano segni di corrosione per attrito tra i trefoli devono essere riparati tempestivamente. La media del diametro misurato tra due coppie di trefoli deve corrispondere ad almeno il 90 % del diametro nominale della fune. Il diametro più piccolo misurato su una coppia di trefoli deve corrispondere ad almeno l’85 % del diametro nominale. Se i valori misurati sono inferiori al valore limite, l’impalmatura dev’essere riparata quanto prima.
3 Il passo di cordatura dev’essere misurato e confrontato con i dati forniti dal fabbricante della fune. Di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle due estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune. Se tra i valori si riscontra una divergenza superiore al 10 % occorre consultare un professionista qualificato.
4 Durante l’esame annuale gli attacchi d’estremità delle funi devono essere sottoposti a esame visivo per verificare la presenza di fili rotti e di corrosione. A tal fine:
- a.
- vanno rimossi i manicotti di protezione delle teste fuse e delle teste autobloccanti;
- b.
- sull’ancoraggio a tamburo delle funi traenti e portanti non dev’essere smontata la fissazione della fune;
- c.
- le funi tenditrici ancorate mediante verricello vanno srotolate per una lunghezza di almeno 5 m.
5 Durante l’esame triennale si devono aprire le teste autobloccanti delle funi traenti e svolgere i tamburi di ancoraggio per controllare se ci sono fili rotti o segni di corrosione, poi procedere alla ripiombatura.
6 I tratti di fune che non possono essere ispezionati, in particolare nella zona della sella o del tamburo di ancoraggio, devono essere sottoposti a esame visivo dopo lo spostamento della fune.
Sezione 4: Manutenzione delle funi
Art. 35
1 I requisiti di pulizia e lubrificazione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-7 (all. 1 n. 1)32.
2 I solventi e i detergenti possono essere utilizzati unicamente per la pulizia locale. Non devono influire negativamente sulla fune, in particolare sui fili, sull’anima e sul lubrificante.
3 Le funi devono essere pulite prima di essere lubrificate.
4 I rilubrificanti devono essere compatibili con il tipo di lubrificante già presente sulla fune e rispettare le disposizioni del costruttore e della norma SN EN 12385-8 (all. 1 n. 4).
32 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Sezione 5: Esami da parte di un organo di controllo delle funi
Art. 36 Disposizioni generali
1 Gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199633 sull’accreditamento e sulla designazione.34
1bis L’impresa di trasporto a fune concorda con l’organo di controllo delle funi la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.35
2 Per ottenere il riconoscimento, l’organo di controllo delle funi deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. La somma assicurata deve essere commisurata al rischio.
3 L’assicuratore è tenuto per contratto a notificare all’UFT la sospensione o la cessazione dell’assicurazione di responsabilità civile conclusa dall’organo di controllo delle funi. Il contratto di assicurazione deve inoltre stabilire che la sospensione o la cessazione diventano effettive al più presto 14 giorni dopo la ricezione di tale notifica da parte dell’UFT.
4 I requisiti applicabili all’esame, gli intervalli di tempo e i criteri di controllo delle funi da parte di un organo di controllo delle funi sono disciplinati dalle norme SN EN 12927‑7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)36. Vanno inoltre rispettate le prescrizioni del fabbricante secondo l’articolo 28.
5 L’impresa di trasporto a fune provvede affinché per l’esame le funi siano pulite in modo da permettere un esame corretto. D’intesa con l’organo di controllo delle funi l’impianto dev’essere preparato in modo che la sicurezza sul lavoro sia garantita.
6 Ai fini dell’esame devono essere messe a disposizione dell’organo di controllo delle funi tutte le informazioni rilevanti, in particolare la documentazione secondo l’articolo 49.
33 RS 946.512
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
35 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
36 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 37 Svolgimento
1 Lo stato delle funi dev’essere esaminato da un organo di controllo delle funi negli intervalli di tempo previsti.
2 L’impresa di trasporto a fune impartisce l’incarico di esaminare la fune.
3 L’organo di controllo delle funi stabilisce la procedura adeguata per l’esame.
4 Dopo l’esame, l’organo di controllo delle funi redige un certificato di prova nel quale raccomanda i provvedimenti da adottare. Stabilisce il termine per l’esame successivo da parte di un organo di controllo delle funi, nel rispetto dei limiti di deterioramento consentiti.
5 L’impresa di trasporto a fune conferma per scritto di aver eseguito le misure raccomandate:
- a
- all’organo di controllo delle funi che ha eseguito l’esame e all’UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
- b.
- all’organo di controllo delle funi che ha eseguito l’esame e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune.
6 L’organo di controllo delle funi sorveglia il rispetto dei termini raccomandati per l’esecuzione delle misure. Segnala tempestivamente la scadenza dei termini e il raggiungimento del limite di deterioramento consentito:
- a.
- all’impresa di trasporto a fune e all’UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
- b.
- all’impresa di trasporto a fune e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune.
Art. 38 Intervalli tra gli esami
1 Gli intervalli tra gli esami non distruttivi delle funi sono disciplinati dall’articolo 28.
2 Vale inoltre quanto segue:
- a.
- gli intervalli tra gli esami sono stabiliti considerando le proprietà specifiche dell’impianto;
- b.
- alle funi usate si applicano i requisiti definiti dalla norma SN EN 12927-7 numero 8 (all. 1 n. 1)37;
- c.
- se le condizioni di misurazione sono difficili, l’organo di controllo delle funi deve presentare all’impresa di trasporto a fune un programma specifico che definisce il tipo, l’ampiezza e gli intervalli degli esami.
37 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 39 Metodi di esame
1 Lo stato delle funi deve essere esaminato con un metodo appropriato per accertare un’eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura.
2 Gli esami visivi delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 13018 (all. 1 n. 8)38.
3 All’esame magneto-induttivo delle funi (MRT) e all’esame mediante raggi (RT) si applicano i requisiti definiti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1).
4 Se con l’apparecchio di controllo sono riscontrate tipologie di danni sconosciute o dubbie, accumulo di fili rotti o di corrosione oppure danni da fulmine, nella valutazione dell’entità dei danni occorre integrare i risultati di un esame visivo.
5 Al fine di emettere un giudizio complementare sui tratti critici delle funi, l’organo di controllo delle funi può ricorrere ad altri metodi di prova, ad esempio un controllo ai raggi gamma.
38 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 40 Criteri di esame
1 I criteri di esame sono retti dalla norma SN EN 12927-7 (all. 1 n. 1)39.
2 Lo stato delle funi deve essere esaminato per accertare un’eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura. Vale inoltre quanto segue:
- a.
- i tratti caratterizzati da un accumulo di fili rotti e di corrosione devono essere localizzati, marcati in modo permanente e sottoposti a esame visivo, eliminando se necessario la tensione e aprendo la fune; occorre stabilire la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d’estremità o da un’impalmatura;
- b.
- nei punti che presentano danni occorre rilevare il numero dei fili rotti, danneggiati o allentati rispetto alla lunghezza determinante della fune e la riduzione della sezione portante della fune.
3 Il diametro della fune e il passo di cordatura devono essere rilevati in più punti conformemente ai seguenti principi:
- a.
- occorre misurare il passo di cordatura e confrontarlo con i dati del fabbricante riportati nel certificato di collaudo o nella dichiarazione di conformità e con i dati delle precedenti misurazioni. A tal fine vale quanto segue:
- 1.
- di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune, indicando la posizione del punto di misura,
- 2.
- la precisione di misura dev’essere pari almeno a +/–2 mm;
- b.
- qualora vi fossero divergenze rispetto ai dati del certificato di collaudo pari al 10 % per le funi traenti e al 5 % per le funi portanti-traenti, occorre chiarirne le cause e le conseguenze. A tal fine occorre anche considerare le variazioni tra i diversi esami;
- c.
- il diametro della fune deve essere misurato in più punti e paragonato con il diametro di contatto. Se il diametro della fune è uguale o inferiore al diametro di contatto, si deve appurare se vi è un danneggiamento della fune.
4 Occorre controllare le impalmature per accertare eventuali danni di contrazione o modifiche strutturali della fune. La riduzione massima è espressa in percentuale del diametro nominale. Nel rapporto d’esame vanno indicati le dimensioni dei punti di incrocio e di contatto, il diametro della fune tra questi punti e la geometria dell’impalmatura; i dati vanno confrontati con i valori di dismissione di cui all’allegato 5.
5 Dopo lo spostamento, i tratti delle funi portanti sottoposti fino a quel momento a forte sollecitazione devono essere sottoposti a esame visivo mediante prove a campione.
39 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 4140
40 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 42 Rapporto d’esame
1 L’organo di controllo delle funi stende un rapporto che contiene i risultati degli esami, indicando se necessario le incertezze di interpretazione. Formula raccomandazioni sulla base dei risultati.
2 L’organo di controllo delle funi invia il rapporto d’esame all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS.
3 I requisiti relativi al rapporto d’esame sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)41.
4 L’UFT può emanare, per quanto possibile d’intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva che stabilisce ulteriori requisiti per i rapporti d’esame.
41 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43 Attuazione delle raccomandazioni
1 Se non concorda con le raccomandazioni dell’organo di controllo delle funi, l’impresa di trasporto a fune informa:
- a.
- l’UFT e l’organo di controllo delle funi, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
- b.
- il servizio tecnico di controllo CITS e l’organo di controllo delle funi, per gli altri impianti.
2 Se concorda con le raccomandazioni, l’impresa di trasporto a fune le attua entro i termini prescritti.
Sezione 5a: Requisiti relativi agli organi di controllo delle funi4242 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
42 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 43a Requisiti relativi al personale di controllo
1 I requisiti relativi al personale di controllo sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)43.
2 Gli addetti al controllo devono possedere sufficiente facoltà visiva secondo la norma EN 473 numero 6.4 (all. 1 n.. 8).
43 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43b Requisiti relativi ai responsabili del controllo
1 Oltre a possedere le competenze di livello 1 e 2 richieste dalla norma SN EN 12927-844, i responsabili del controllo impiegati da un organismo di controllo delle funi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a.
- aver dimostrato competenza nell’esecuzione di esami non distruttivi delle funi;
- b.
- essere responsabili dell’intero processo di controllo e della qualificazione professionale del personale di controllo;
- c.
- essere in grado di elaborare e validare procedure di controllo;
- d.
- essere in grado di analizzare e interpretare norme, specifiche, metodi operativi e procedure;
- e.
- possedere le conoscenze necessarie per progettare ulteriori esami non distruttivi;
- f.
- possedere le competenze specialistiche necessarie per istruire addetti al controllo delle funi di livello 1 e 2 e sorvegliarne il lavoro; e
- g.
- essere in grado di assistere nel lavoro quotidiano il personale di controllo di qualsiasi livello.
2 I responsabili del controllo devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale a indirizzo tecnico (ingegneria) e aver eseguito durante la loro attività professionale almeno 100 controlli delle funi in qualità di addetti al controllo di livello 2. Inoltre, devono dimostrare di aver eseguito almeno dieci controlli delle funi durante l’anno precedente.
44 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43c Requisiti relativi agli apparecchi di controllo
L’unità di magnetizzazione degli apparecchi di controllo deve soddisfare i requisiti prescritti nell’allegato B della norma prEN 12927:201645.
45 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Sezione 6: Riparazione
Art. 44 Riparazione di funi
1 Le tratte di fune impalmate devono essere cordate come le funi nuove (art. 10).
2 La fune per la riparazione può contenere un’anima di acciaio.
3 Quando effettua lavori di riparazione, il professionista qualificato valuta lo stato esterno della fune e se possibile anche quello interno. Raccomanda le misure da adottare ulteriormente. Stabilisce in particolare i requisiti per la sorveglianza.
Art. 45 Riparazione e sostituzione di impalmature
1 I requisiti per la riparazione e la sostituzione delle impalmature sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-3 (all. 1 n. 1)46.
2 Nella fune a semianello sono ammesse al massimo due impalmature, nella fune ad anello ne sono ammesse al massimo cinque.
3 Le impalmature delle funi traenti devono essere eseguite in modo che la lunghezza dei trefoli inseriti corrisponda a circa 100 volte il diametro della fune.
46 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 46 Sostituzione di fili e di trefoli
Nello stesso tratto di fune possono essere sostituiti, in non più di due trefoli, al massimo un terzo dei fili esterni per ogni trefolo, ma non più di quattro fili tondi. La distanza dei giunti dei fili deve corrispondere almeno al quadruplo del passo di cordatura dei trefoli.
Art. 47 Documentazione delle riparazioni 47
1 Chi effettua riparazioni di funi o giunzioni deve documentare i lavori effettuati e redigere un rapporto. Vanno osservate le seguenti norme48:
- a.
- SN EN 12927-3 numero 8 (all. 1 n. 1);
- b.
- SN EN 12927-4 numero 6.4 (all. 1 n. 1).
2 Deve inoltre:
- a.
- se fabbrica teste fuse e teste autobloccanti:
- 1.
- produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certificato di conformità, oppure
- 2.
- produrre una dichiarazione equivalente del fabbricante, che deve disporre di una certificazione secondo l’articolo 24;
- b.
- per le impalmature:
- 1.
- produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certificato di conformità,
- 2.
- produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore certificato, oppure
- 3.
- produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore riconosciuto a livello cantonale;
- c.
- per tutti gli altri lavori di riparazione:
- 1.
- produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certificato di conformità, oppure
- 2.
- produrre una dichiarazione equivalente di un fabbricante certificato.
3 Le dichiarazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b numeri 2 e 3 devono contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- nominativo, ditta e indirizzo completo della persona che ha eseguito il lavoro;
- b.
- descrizione del componente (marca, tipo ecc.);
- c.
- attestato di certificazione o di riconoscimento cantonale;
- d.
- data e firma.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
48 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Capitolo 4: Segnalazioni e registrazioni
Art. 48 Segnalazioni
1 Gli eventi particolari sono segnalati all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. Si tratta in particolare di:
- a.
- irregolarità durante il montaggio delle funi;
- b.
- irregolarità constatate durante un’operazione di impalmatura o durante la fabbricazione di attacchi d’estremità;
- c.
- risultati anomali dell’ispezione; vanno indicate esattamente l’entità dei danni e la posizione dei punti danneggiati;
- d.
- constatazioni che fanno ritenere necessario un esame tecnico immediato;
- e.
- irregolarità in relazione a lavori effettuati sulle funi o sugli attacchi d’estremità.
2 L’esecuzione delle raccomandazioni è segnalata all’organo di controllo delle funi secondo l’articolo 37 capoverso 5.
3 La sostituzione di funi è segnalata all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. La segnalazione è corredata dei documenti necessari.
Art. 49 Documentazione
1 Le persone che partecipano alla fabbricazione, all’immagazzinamento, al trasporto e al montaggio delle funi devono fornire all’impresa di trasporto a fune tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza. L’impresa di trasporto a fune è tenuta a conservare le informazioni.
2 Per ogni fune portante, traente, portante-traente, di recupero e tenditrice l’impresa di trasporto a fune deve conservare una documentazione secondo l’articolo 50 OIFT. La documentazione integrale, raccolta in ordine cronologico, deve essere disponibile in ogni momento.
3 La documentazione di cui al capoverso 2 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a.
- i dati tecnici della fune (segnatamente le indicazioni del fabbricante);
- b.
- le informazioni:
- 1.
- di cui al capoverso 1, concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante la fabbricazione, l’immagazzinamento, il trasporto, la messa in tensione e il montaggio,
- 2.
- concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante l’esercizio, i controlli delle funi e la manutenzione, incluse le ispezioni;
- c.
- i lavori effettuati sulle funi e sulle giunzioni delle funi;
- d.
- le dichiarazioni e gli attestati in relazione alla sostituzione di funi;
- e.
- le dichiarazioni e gli attestati secondo l’articolo 47 capoversi 2–4 in relazione alla riparazione e al montaggio di funi e di attacchi d’estremità;
- f.
- le segnalazioni secondo l’articolo 48.
Art. 50 Dati e registrazioni degli esami delle funi
1 L’organo di controllo delle funi è tenuto a conservare tutte le registrazioni per almeno la durata di utilizzazione della fune controllata.
2 L’organo di controllo delle funi concede all’UFT e al servizio tecnico di controllo CITS, nell’ambito della loro funzione di vigilanza, l’accesso a tutti i dati e a tutte le registrazioni relativi agli esami delle funi.
3 L’UFT può emanare, per quanto possibile d’intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva sui requisiti applicabili ai supporti di memorizzazione e definire regole per lo scambio di dati grezzi.
4 Tra gli organi di controllo delle funi è garantito lo scambio di dati grezzi analogici e digitali. La comparabilità dei dati dev’essere assicurata. I formati digitali devono essere validati dal servizio di accreditamento e comunicati.
Art. 51 Fatti relativi alla sicurezza 49
1 Gli organi di controllo delle funi notificano all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS i fatti rilevanti relativi alla sicurezza.
2 L’UFT, il servizio tecnico di controllo CITS, il servizio di accreditamento, gli organi di controllo delle funi, i fabbricanti di funi e le imprese di trasporto a fune si comunicano reciprocamente i fatti relativi alla sicurezza e verificano l’eventuale necessità di adottare misure.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 52 Diritto previgente: abrogazione
Art. 53 Disposizioni transitorie
1 I piani di manutenzione per le funi di impianti retti dal diritto anteriore secondo il capitolo 3 devono essere adeguati alle disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre 2011.
2 I fabbricanti di teste fuse o di teste autobloccanti che operavano già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono considerati riconosciuti per tre anni a partire dall’entrata in vigore della stessa; è fatto salvo l’articolo 24 capoverso 3.
Art. 53a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2017 51
Le impalmature eseguite su impianti retti dal diritto anteriore da personale specializzato riconosciuto dall’UFT prima del 1° aprile 2011 non necessitano di un certificato CE di conformità.
51 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).
Art. 54 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il °aprile 2011.
Allegato 1
Regole tecniche riconosciute
Allegato 2
Definizioni
Allegato 3
Requisiti che devono soddisfare i campioni di fune per le prove effettuate dall’organo di controllo delle funi
Allegato 4
Descrizione della fune
Allegato 5
Riduzioni ammissibili della sezione della fune
Allegato 6
Riduzioni di sezione per funi utilizzate su impianti a fune soggetti a concessione federale secondo l’ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle funi555555 RU 2002 1372
55 RU 2002 1372
Allegato 7
Riduzioni di sezione per funi utilizzate su impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale secondo il Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)565656 Il R, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.
56 Il R, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.