Legge federale
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Sezione 1: Campo di applicazione |
Art. 1
1 La presente legge disciplina l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada. 2 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori. 5 RS 745.1 |
Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada |
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 8 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 3 Autorizzazione
1 L’esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione. 2 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). 3 Ogni veicolo dell’impresa deve essere munito di una copia autenticata dell’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).10 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci 11
1 Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi, al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri12, convenzioni sul trasporto internazionale a titolo professionale di viaggiatori e di merci, ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera. 2 In tali convenzioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare. 11 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 12 RS 0.740.72 |
Art. 4 Condizioni 13
1 Per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:
2 Se il richiedente dell’autorizzazione è un’impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che:
3 Se è una persona fisica, il richiedente dell’autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti. 4 I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall’impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta. 5 Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero massimo di imprese o di veicoli. 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 5 Affidabilità
1 Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:
2 Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio. 3 Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all’affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.14 14 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 6 Capacità finanziaria
1 La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli. 2 Il Consiglio federale determina gli importi di base. |
Art. 7 Capacità professionale
1 Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell’attività; chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità.15 2 Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale. 3 L’autorità o l’ente incaricato di organizzare l’esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all’autorità federale competente. Il regolamento d’esame disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell’esame. 4 L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall’attestato di capacità o dal diploma. 5 …16 6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall’esame. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 16 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 8 Ritiro e revoca dell’autorizzazione
1 L’UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione. 1bis Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d’autorizzazione non sono più adempite, l’UFT ne informa l’impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell’adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l’impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L’UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.17 2 L’UFT ritira o revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l’impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale. 17 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada 18
1 L’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori su strada e delle imprese di trasporto di merci su strada. 2 Il registro indica:
3 Il registro è accessibile al pubblico. 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 9a Registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti 19
1 L’UFT tiene un registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti. 2 Nel registro l’UFT tratta i dati seguenti:
3 L’UFT comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f, su richiesta e in conformità degli accordi applicabili, alle autorità degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo. 4 L’UFT distrugge i dati dopo dieci anni. 5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
6 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati secondo il capoverso 3. 19 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Sezione 3: Disposizioni penali |
Art. 11 Contravvenzioni 20
1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi. 3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’esecuzione. 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Sezione 4: Disposizioni finali 22
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). |
Art. 12a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014 23
1 Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che:
3 Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 devono notificare all’UFT, entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condizioni. 4 Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall’entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l’autorizzazione. 23 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 24 RU 2009 5651 25 RU 2009 5651 |
Art. 13 Esecuzione 26
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201027 26 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 27 DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5629). |