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Art. 32 Messa a concorso 55
1 I committenti mettono a concorso di comune intesa le offerte ordinate congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su strada. 2 Non vi è messa a concorso se: - a.
- è stata conclusa una convenzione sugli obiettivi con un’impresa e quest’ultima adempie tali obiettivi;
- b.
- l’importo dell’indennità non raggiunge un determinato ammontare;
- c.
- la messa a concorso non è pianificata;
- d.
- la nuova offerta di trasporto è parte integrante di una rete regionale esistente;
- e.
- per l’offerta di trasporto in questione non vi è da attendersi la presentazione di più di un’offerta, sia per motivi di natura tecnica od operativa sia per le caratteristiche della regione interessata;
- f.
- si tratta della modifica di una concessione esistente; o
- g.
- una concessione è trasferita senza modifiche a una nuova impresa.
3 I committenti possono mettere a concorso di comune intesa le offerte ordinate congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su rotaia. 4 Le offerte di trasporto esistenti possono essere messe a concorso unicamente previa iscrizione nella pianificazione della messa a concorso. 5 I committenti possono mettere a concorso congiuntamente le offerte di trasporto anche se queste sono ordinate unicamente dai Cantoni senza la partecipazione della Confederazione. 55 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32a Messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea in Stati confinanti 56
1 La messa a concorso diofferte di trasporto con tratti di linea situati in Stati confinanti è coordinata con le procedure di messa a concorsodi questi Stati. 2 Il Consiglio federale può disciplinare la messa a concorso di tali offerte in convenzioni concluse con gli Stati confinanti. 3 In assenza di una convenzione, l’UFT può rinunciare a una messa a concorso e ordinare l’offerta all’impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l’aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante. 56 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32b Coordinamento con la concessione 57
1 La procedura di messa a concorso è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione. La decisione di aggiudicazione presa in seguito alla procedura di messa a concorso e il rilascio o il rinnovo della concessione fanno parte della stessa decisione. 2 La durata della concessione corrisponde alla durata di validità dell’offerta di trasporto prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso. 57 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32c Disposizioni speciali per la messa a concorso di offerte di trasporto su strada 58
1 Un’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori su strada ordinata congiuntamente è messa a concorso quando è previsto il rilascio di una nuova concessione. 2 Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione se l’impresa: - a.
- non esercita i diritti che le sono conferiti o li esercita solo parzialmente oppure viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione;
- b.
- non adempie, in diversi punti o in un punto importante, una convenzione sugli obiettivi, sempreché la convenzione per questo caso preveda quale sanzione la messa a concorso;
- c.
- non soddisfa una richiesta di miglioramento dei prezzi, della qualità o della quantità dell’offerta di trasporto stabilita in una convenzione in materia di aggiudicazione, sempreché la convenzione per questo caso preveda quale sanzione la messa a concorso.
3 In occasione del rinnovo di una concessione, i committenti mettono a concorso l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione se ciò è previsto dalla loro pianificazione della messa a concorso. 58 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32d Principi procedurali 59
1 Nella procedura di messa a concorso i committenti osservano i seguenti principi: - a.
- in tutte le fasi della procedura assicurano la parità di trattamento delle imprese;
- b.
- aggiudicano l’offerta di trasporto soltanto a un’impresa che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera; i committenti definiscono le disposizioni determinanti nella documentazione relativa alla messa a concorso e tengono conto di convenzioni esistenti;
- c.
- aggiudicano l’offerta di trasporto soltanto a un’impresa che garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale;
- d.
- tutelano la natura confidenziale dei dati delle imprese.
2 Le imprese devono osservare i seguenti principi: - a.
- l’offerta è inoltrata entro il termine previsto ed è completa;
- b.
- la messa in esercizio avviene entro il termine previsto; se la messa in esercizio è ritardata in seguito a ricorso, l’impresa è liberata da tale impegno.
59 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32e Idoneità 60
1 I committenti possono esigere dalle imprese la prova della loro idoneità finanziaria, economica, tecnica e gestionale. A tal fine, precisano i criteri di idoneità. 2 I requisiti per la prova e i criteri di idoneità sono resi noti nella documentazione relativa alla messa a concorso. 60 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32f Esclusione dalla procedura di messa a concorso 61
I committenti possono escludere un’impresa dalla procedura di messa a concorso, in particolare se: - a.
- non adempie i criteri di idoneità;
- b.
- ha dato ai committenti indicazioni false;
- c.
- non ha pagato imposte o oneri sociali;
- d.
- viola i principi procedurali;
- e.
- ha pattuito comportamenti tali da impedire un’effettiva libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- f.
- nei suoi confronti è pendente una procedura di fallimento.
61 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32g Decisione di aggiudicazione 62
1 I committenti aggiudicano l’offerta di trasporto messa a concorso all’impresa che ha presentato l’offerta più favorevole dal profilo economico. 2 L’offerta più favorevole dal profilo economico è determinata considerando in particolare la qualità, la concezione dell’offerta, i proventi, i costi e la compatibilità ambientale. 3 L’offerta di trasporto è aggiudicata per la durata di validità prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso. 62 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32h Revoca della decisione di aggiudicazione 63
I committenti possono revocare la decisione di aggiudicazione per gli stessi motivi per cui possono escludere un’impresa dalla procedura. 63 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32i Decisioni 64
1 L’UFT decide: - a.
- la messa a concorso;
- b.
- l’esclusione dalla procedura di messa a concorso;
- c.
- l’interruzione della procedura di messa a concorso;
- d.
- l’aggiudicazione;
- e.
- la rinuncia alla messa a concorso in virtù di un’eccezione secondo l’articolo 32 capoverso 2.
2 L’UFT puònotificare ladecisione di cui al capoverso 1 lettera b assieme alla decisione di cui al capoverso 1 lettera c o d. 64 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32j Pubblicazione 65
1 L’UFT pubblica le decisioni di cui all’articolo 32i capoverso 1 lettere a, c, d, e. 2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e designa l’organo incaricato della pubblicazione. 65 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32k Convenzione in materia di aggiudicazione 66
1 Non appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l’impresa una convenzione in materia di aggiudicazione. 2 La convenzione stabilisce essenzialmente, in base all’offerta, la durata di validità, l’offerta di trasporto, la qualità, i costi, i proventi, i meccanismi di adattamento e la supervisione. 66 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 32l Cambiamento dell’impresa incaricata 67
1 Se un’offerta del traffico regionale viaggiatori è ordinata presso una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti l’impresa precedentemente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, i mezzi d’esercizio acquisiti appositamente per l’offerta di trasporto, sempreché tali mezzi d’esercizio siano di importanza fondamentale per le linee del traffico regionale viaggiatori oggetto del concorso. 2 Su richiesta dell’impresa precedentemente incaricata o dei committenti, la nuova impresa deve riprendere tali mezzi d’esercizio al valore contabile residuo. 3 La nuova impresa deve offrire ai dipendenti dell’impresa precedentemente incaricata, alle condizioni usuali del settore, i posti di lavoro supplementari necessari per eseguire l’offerta di trasporto. 67 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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