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Art. 28 Indennità dei costi non coperti dell’offerta di trasporto oggettodi ordinazione 47
1 La Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori.48 1bis …49 1ter Dei costi non coperti pianificati in quanto tali fanno parimenti parte i costi relativi al materiale rotabile storico.50 2 La Confederazione non partecipa all’indennizzo dei costi non coperti di offerte del traffico locale e di offerte senza funzione di collegamento.51 2bis …52 3 La Confederazione assume integralmente l’onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d’importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi di prestazioni legate all’offerta di trasporto quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.53 4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni tariffali54. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.55 5 …56 47 Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 48 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 49 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19), in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 877; FF 2021 2614). 50 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 51 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 52 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19), in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 877; FF 2021 2614). 53 Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 54 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 55 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025, concerne soltanto il testo in francese (RU 2024 575; FF 2021 1485). 56 Abrogato dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 28a57
57 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19), in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 877; FF 2021 2614).
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Art. 28b58
58 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907).
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Art. 29 Condizioni
1 La Confederazione indennizza unicamente le imprese: - a.
- la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;
- b.
- la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;
- c.59
- che gestiscono come settore distinto il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni;
- d.
- che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e
- e.
- nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedono membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un’unità amministrativa coinvolta in tale procedura.
2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.60 59 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 60 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 30 Ripartizione finanziaria 61
1 La Confederazione assume una quota pari al 50 per cento dell’indennità complessiva per l’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di indennità dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali. 3 Il Consiglio federale stabilisce lo scarto temporaneo massimo ammesso dalla quota federale di cui al capoverso 1. 4 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano al finanziamento di una linea le loro quote sono calcolate in funzione dell’entità del servizio delle stazioni e della lunghezza della linea (lunghezza esercitata) sul rispettivo territorio. 5 I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altri enti partecipano all’indennità. 61 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
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Art. 30a Credito d’impegno 62
L’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’impegno per la quota federale dell’indennità per i costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 62 Introdotto dalla cifra I n.7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31 Aiuti finanziari 63
1 Se un’impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l’interesse dei committenti. L’UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.64 2 Per le offerte di cui all’articolo 28 la Confederazione può accordare alle imprese aiuti finanziari al fine di promuovere l’innovazione.65 3 Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel settore dei trasporti, la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso. 4 I mutui condizionalmente rimborsabili della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima, segnatamente per consentire la partecipazione alle necessarie misure di risanamento finanziarie.66 63 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 64 Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109). 65 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 66 Introdotto dalla cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
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Art. 31a Determinazione dell’offerta 67
1 Nel determinare l’offerta e l’indennità i committenti tengono conto innanzitutto della domanda. Inoltre considerano: - a.
- la messa a disposizione di collegamenti di base adeguati;
- b.
- gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna;
- c.
- gli imperativi della politica di pianificazione del territorio;
- d.
- gli imperativi della protezione dell’ambiente;
- e.
- le esigenze delle persone con disabilità.
2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale precisa questi principi. 67 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31abis Indici 68
1 L’UFT rileva indici finanziari e qualitativi presso le imprese i cui costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni sono indennizzati secondo l’articolo 28. 2 Sulla base di questi indici, l’UFT effettua un confronto sistematico delle offerte oggetto di ordinazione. Tiene debitamente conto delle diverse condizioni di produzione, in particolare della topografia, delle variazioni stagionali della domanda e dell’attesa per coincidenze in ritardo volta a garantire la continuità della catena di trasporto. 3 Pubblica gli indici e il confronto sistematico in forma appropriata. 68 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31ater Convenzione sugli obiettivi 69
1 Per le offerte ordinate congiuntamente la Confederazione e i Cantoni concludono con l’impresa interessata una convenzione sugli obiettivi. 2 Nella convenzione sugli obiettivi possono concordare in particolare: - a.
- obiettivi di prestazione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell’offerta;
- b.
- il periodo durante il quale l’impresa deve raggiungere gli obiettivi;
- c.
- provvedimenti da adottare nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti;
- d.
- un sistema di bonus-malus relativo alla qualità e agli indici finanziari;
- e.
- il previsto sviluppo a medio termine dell’offerta.
3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui non dev’essere conclusa una convenzione sugli obiettivi. 69 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31aquater Convenzione sull’offerta 70
1 Le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni e la relativa indennità sono convenute anticipatamente per scritto tra i committenti e l’impresa in una convenzione sull’offerta basata sui conti di previsione dell’impresa. Se del caso, i conti di previsione si fondano sulle convenzioni sugli obiettivi. 2 La convenzione sull’offerta conferisce all’impresa un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente. 3 Il Consiglio federale precisa il contenuto della convenzione sull’offerta. 70 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31b Procedura di ordinazione 71
1 La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni. L’UFT armonizza la procedura di ordinazione con la pianificazione delle prestazioni e dell’offerta. 2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce i dettagli della procedura di ordinazione e definisce i principi alla base dell’indennità. 71 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31bbis Composizione delle controversie 72
Se i committenti e l’impresa non riescono ad accordarsi sull’offerta ordinata congiuntamente in occasione della negoziazione o dell’applicazione di una convenzione sugli obiettivi o di una convenzione sull’offerta, l’UFT determina l’offerta e l’indennità mediante decisione. 72 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 31c Pianificazione della messa a concorso 73
1 I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico regionale viaggiatori su strada e su rotaia. Nella pianificazione stabiliscono in primo luogo i motivi e la data della messa a concorso di un’offerta. A tal fine tengono conto segnatamente dei piani viari volti a ottimizzare i trasporti pubblici e delle esigenze e bisogni locali e regionali. Includono nella pianificazione anche le linee che mettono a concorso congiuntamente ma che non ordinano congiuntamente.74 2 La pianificazione della messa a concorso avviene per Cantone. La responsabilità incombe ai Cantoni. L’UFT provvede a una pianificazione unitaria e al coordinamento fra i Cantoni. 3 La pianificazione della messa a concorso è vincolante per le autorità. Non può essere impugnata mediante ricorso. 73 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 74 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
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