Ordinanza
sugli orari
(OOra)
del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto
di viaggiatori (LTV),
ordina:
1 RS 745.1
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:
- a.
- imprese di trasporto titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;
- b.
- imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese di trasporto deroghe all’obbligo di allestire e pubblicare l’orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.
Art.2 Contenuto e durata di validità dell’orario
1 L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d’orario). Tale periodo dura di norma due anni.
2 L’UFT determina l’inizio e la durata del periodo d’orario; a tal fine tiene conto delle normative degli Stati limitrofi.
Sezione 2: Allestimento dell’orario
Art. 3 Procedura
1 La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:
- a.
- allestimento di una strategia in materia di traffico a lunga distanza;
- b.
- allestimento degli orari per ogni singola linea;
- c.
- attribuzione provvisoria delle tracce2 secondo l’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF);
- d.
- allestimento del progetto d’orario;
- e.
- attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF;
- f.
- allestimento dell’orario definitivo.
2 L’UFT disciplina i dettagli e fissa le scadenze.
2 Nuova espr. giusta il n. I 9 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Strategia in materia di traffico a lunga distanza
1 Quale base per la pianificazione dell’offerta che dà diritto a indennità e per il progetto d’orario, le imprese interessate definiscono una strategia armonizzata in materia di traffico a lunga distanza. Presentano tale strategia all’UFT, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.
2 La strategia in materia di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.
3 La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico internazionale.
4 L’UFT e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica della strategia in materia di traffico a lunga distanza.
5 Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se non possono tenere in considerazione tali richieste, devono presentare una motivazione.
Art. 5 Progetto d’orario 4
Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell’orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l’OARF5 le imprese allestiscono un progetto d’orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.
4 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
Art. 6 Orario definitivo
Dopo l’attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF6, le imprese stabiliscono l’orario definitivo. Esso è vincolante, fatto salvo l’articolo 11.
Art. 7 Consultazione delle cerchie interessate
Nel corso della procedura di allestimento dell’orario, i Cantoni sentono in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine l’UFT assicura la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.
Art. 8 Coordinamento
1 Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e provvedono a garantire le coincidenze.
2 Prima di allestire il progetto d’orario, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’UFT, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.
Sezione 3: Pubblicazione dell’orario
Art. 9 Principi
1 Gli orari sono pubblicati ufficialmente per la durata di un anno (anno d’orario).
2 Per le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento si può rinunciare alla pubblicazione ufficiale degli orari. Devono tuttavia perlomeno essere pubblicati le denominazioni delle linee e i loro orari di esercizio. Inoltre, i relativi orari devono essere trasmessi all’ente designato dall’UFT per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.
3 A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.
Art. 10 Pubblicazione degli orari
1 L’UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un’impresa idonea.
2 Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Devono mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.
3 Nella misura in cui i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.
Sezione 4: Modifiche dell’orario, interruzioni dell’esercizio
Art. 11 Modica dell’orario durante il periodo di validità
1 L’orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell’allestimento.
2 Se intende modificare il suo orario, l’impresa presenta il progetto di modifica all’UFT almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’impresa ne informa anche la Direzione generale delle dogane. L’impresa motiva la modifica.
3 Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l’ordinanza dell’11 novembre 20097 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti.
4 Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell’entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.
Art. 12 Interruzioni dell’esercizio
1 Le imprese annunciano, con almeno quattro settimane d’anticipo, ogni interruzione dell’esercizio che non figura nell’orario all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Le imprese indicano le cause e la durata prevedibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.
2 Le interruzioni dell’esercizio previste sono pubblicate ufficialmente, tranne se tutte le fermate continuano a essere servite e tutte le coincidenze restano garantite.
3 Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.
4 La ripresa dell’esercizio è annunciata all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico.
Art. 13 Altre deroghe all’orario
Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell’esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato.
Art. 14 Vigilanza
L’UFT vigila sull’allestimento, la pubblicazione e il rispetto dell’orario.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.