Disposizioni generali (1 - 2)
Allestimento dell’orario (3 - 8)
Pubblicazione dell’orario (9 - 10)
Modifiche dell’orario, interruzioni dell’esercizio (11 - 14)
Disposizioni finali (15 - 16)
Sezione 2: Allestimento dell’orario |
Art. 3 Procedura
1 La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:
2 L’UFT disciplina i dettagli e fissa le scadenze. 2 Nuova espr. giusta il n. I 9 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Strategia in materia di traffico a lunga distanza
1 Quale base per la pianificazione dell’offerta che dà diritto a indennità e per il progetto d’orario, le imprese interessate definiscono una strategia armonizzata in materia di traffico a lunga distanza. Presentano tale strategia all’UFT, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni. 2 La strategia in materia di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale. 3 La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico internazionale. 4 L’UFT e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica della strategia in materia di traffico a lunga distanza. 5 Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se non possono tenere in considerazione tali richieste, devono presentare una motivazione. |
Art. 5 Progetto d’orario 4
Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell’orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l’OARF5 le imprese allestiscono un progetto d’orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza. 4 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |
Art. 6 Orario definitivo
Dopo l’attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF6, le imprese stabiliscono l’orario definitivo. Esso è vincolante, fatto salvo l’articolo 11. |
Art. 8 Coordinamento
1 Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e provvedono a garantire le coincidenze. 2 Prima di allestire il progetto d’orario, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’UFT, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane. |
Sezione 4: Modifiche dell’orario, interruzioni dell’esercizio |
Art. 11 Modica dell’orario durante il periodo di validità
1 L’orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell’allestimento. 2 Se intende modificare il suo orario, l’impresa presenta il progetto di modifica all’UFT almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’impresa ne informa anche la Direzione generale delle dogane. L’impresa motiva la modifica. 3 Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l’ordinanza dell’11 novembre 20097 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti. 4 Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell’entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate. |
Art. 12 Interruzioni dell’esercizio
1 Le imprese annunciano, con almeno quattro settimane d’anticipo, ogni interruzione dell’esercizio che non figura nell’orario all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Le imprese indicano le cause e la durata prevedibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. 2 Le interruzioni dell’esercizio previste sono pubblicate ufficialmente, tranne se tutte le fermate continuano a essere servite e tutte le coincidenze restano garantite. 3 Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo. 4 La ripresa dell’esercizio è annunciata all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico. |
Sezione 5: Disposizioni finali |