L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; decreta: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. 2 Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:
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Art. 2 Organi di sicurezza
1 Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza. 2 Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti. 3 La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:
4 Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo. 5 Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.6 6 Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme. 7 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza. 6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |
Art. 3 Compiti degli organi di sicurezza
1 Gli organi di sicurezza:
2 Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali. 3 Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.8 8 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |
Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza
1 Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:
2 La polizia dei trasporti può inoltre:
3 Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia. 4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta. 5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l’uso di manette o lacci. 6 La legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l’applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia. 9 RS 364 |
Art. 5 Organizzazione
1 Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell’ambito di accordi d’esercizio. 2 L’impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue prestazioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L’Ufficio federale dei trasporti decide in caso di controversie sull’ammontare dei costi. 3 Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un’organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L’autorizzazione è concessa se l’organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati. |
Art. 6 Trattamento dei dati
1 Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:
2 Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis e 27. 10 RS 235.1 |
Art. 7 Collaborazione con le autorità di polizia
1 Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell’interesse della persona in questione e quest’ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso. 2 Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato. 2bis Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.11 3 Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata. 4 Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie. 5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione. 11 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175). |
Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 La legge federale del 18 febbraio 187813 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata. 2 …14 13 [CS 7 27; RU 1958 347art. 96 cpv. 1 n. 8, cpv. 3, 1986 1974art. 53 n. 5, 2010 1881all. 1 n. II 23] 14 Le mod. possono essere consultate alla RU2011 3961. |
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 201115 15 DCF del 17 ago. 2011. |