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Art. 2131
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. 31 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).
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Art. 21a32
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, il tracciato degli impianti di trasporto in condotta. 2 Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’Ufficio federale. 32 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).
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Art. 21b33
1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...34 33 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 34 Abrogato dall’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 22a36
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale.38 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr39 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.40 3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 36 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 37 RS 172.021 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 39 RS 711 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 22b41
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 41 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 42 RS 172.010
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Art. 2343
1 Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l’Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione. 3 ...44 43 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 44 Abrogato dall’all. n. 78 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 FF 20013764).
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Art. 2445
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: - a.
- progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b.
- impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- c.
- impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria. 45 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).
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Art. 25
La costruzione non può essere incominciata prima dell’approvazione definitiva dei piani.
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Art. 2648
1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr49.50 2 ...51 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr. 48 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 49 RS 711 50 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 51 Abrogato dall’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 27
1 L’impresa53 prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni e dei diritti importanti, e per evitare ai vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare. 2 Ove i lavori di costruzione tocchino opere pubbliche, come vie di comunicazione, altre condotte e simili impianti, l’impresa deve vegliare affinché siano mantenute all’uso in conformità del pubblico interesse. 3 Durante la costruzione, dev’essere assicurata l’utilizzazione economica della proprietà fondiaria.
53 Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 2854
La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell’Ufficio federale, se: - a.
- incrocia impianti di trasporto in condotta;
- b.
- potrebbe compromettere la sicurezza d’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.
54 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071. 3124; FF 1998 2029).
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Art. 29
1 Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera. 2 Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr56.57
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