Art. 2 Definizioni 5
1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:6 - a.
- tipi di veicoli galleggianti:
- 1.
- il termine «natante» indica un’imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante,
- 2.
- il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica,
- 3.
- il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato,
- 4.
- il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,
- 5.
- il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni7 per i lavori in acqua,
- 6.
- il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale,
- 7.8
- il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale,
- 8.
- il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi,
- 9.
- il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore,
- 10.
- il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,
- 11.
- il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,
- 12.
- il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali,
- 13.
- il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d’aria separate con o senza elementi fissi,
- 14.
- il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15,
- 15.9
- il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d’applicazione della direttiva 2013/53/UE10 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d’acqua al numero 18,
- 16.11
- il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l’attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf,
- 17.
- il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento,
- 18.12 il termine «moto d’acqua»indica un natante secondo l’articolo 3 numero 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; ai sensi della presente ordinanza le moto d’acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
- 19.
- il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,
- 20.
- il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d’aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza,
- 21.13
- il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici; ai sensi della presente ordinanza questo natante è considerato un sottogruppo dei battelli a remi,
- 22.14 il termine «battello con precedenza»indica un battello in servizio regolare o un altro battello per passeggeri al quale l’autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l’articolo 14a,
- 23.15 il termine «scooter da immersione» indica un veicolo galleggiante a motore atto a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell’acqua;
- b.
- definizioni di tecnica navale:
- 1.
- il termine «componente» indica uno dei componenti di un’imbarcazione sportiva riportati nell’allegato II della direttiva CE,
- 2.
- il termine «lunghezza»:
- –
- per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo LH secondo la norma SN EN ISO 866616,
- –17
- per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo,
- 3.
- il termine «larghezza»:
- –
- per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo BH secondo la norma SN EN ISO 866618. In deroga alla norma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi,
- –
- per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (Bmax), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza,
- 4.
- il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiato alla riva o arenato,
- 5.
- il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiato a riva, né arenato,
- 6.
- il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole,
- 7.
- il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole,
- 8.19
- il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi dell’articolo 2 lettera j dell’ordinanza del 14 ottobre 201520 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat),
- 9.21
- il termine «stagno all’acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,
- 10.22 «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l’infiltrazione di una quantità insignificante di acqua,
- 11.23il termine «apparecchio Satnav» indica un apparecchio per la navigazione satellitare; questa definizione comprende gli apparecchi dei sistemi satellitari GPS, GLONAS e Galileo;
- c.
- tavole e segnali nautici:
- 1.
- il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto,
- 2.
- il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto,
- 3.
- il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
- d.
- definizioni generali:
- 1.24
- il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un’imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l’utilizzazione in Svizzera nell’ambito di un’attività commerciale,
- 2.25
- il termine «trasporto professionale»indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 200926 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive,
- 3.27
- il termine «navigazione a mezzo radar» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo,
- 4.28
- il termine «immissione in commercio» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
- 5.29
- il termine «trasformazione rilevante di un’imbarcazione sportiva» indica la trasformazione di un’imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l’imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,
- 6.30
- il termine«operatori economici» indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori,
- 7.31
- il termine «mandatario»indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti,
- 8.32
- il termine «importatore» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero,
- 9.33
- il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio,
- 10.34
- persone che partecipano alla conduzione di un natante: conduttori e persone che fanno parte dell’equipaggio prescritto o esercitano un’attività nautica a bordo su incarico del conduttore.
2 Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l’articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.35 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 7 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). 10 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, versione della GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 16 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221). 18 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). 20 RS 747.201.3 21 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 26 RS 745.1 27 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 29 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 31 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). 35 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351).
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