Ordinanzasulla navigazione civile dell’Amministrazione federale (ONCAF)
Disposizioni generali (1 - 3)
Battelli dell’Amministrazione (4 - 8)
Conduttori (9 - 11)
Disposizioni complementari (12 - 13)
Disposizioni finali (14 - 15)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza contiene disposizioni esecutive della LNI per la navigazione civile dell’Amministrazione federale. 2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adempiere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque aperte alla navigazione pubblica entro i confini nazionali.2 3 Sempre che la presente ordinanza o accordi internazionali non dispongano altrimenti, è applicabile l’ordinanza dell’8 novembre 19783 sulla navigazione nelle acque svizzere. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Art. 1a Licenza di condurre natanti federale 4
È considerata licenza di condurre natanti federale la licenza di condurre natanti cantonale che reca il segno figurativo e verbale ufficiale della Confederazione Svizzera. 4 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Art. 3 Competenze
1 l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:
2 La Formazione d’addestramento del genio/salvataggio è competente per:6
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
4 Armasuisse è competente per:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Sezione 2: Battelli dell’Amministrazione |
Art. 4 Immatricolazione e contrassegni
1 L’UCNEs immatricola i battelli dell’Amministrazione e li dota di una licenza di navigazione federale e di contrassegni della Confederazione. Il dipartimento competente, d’intesa con l’UCNEs, decide in merito a un’eventuale immatricolazione cantonale. 2 In casi particolari, l’UCNEs può autorizzare l’impiego di contrassegni militari. 3 Per i battelli dell’Amministrazione è possibile derogare alle prescrizioni civili concernenti i gas di scarico se l’impiego nelle acque di confine lo richiede.8 8 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Art. 5 Utilizzazione
1 I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente.9 1bis Il personale civile dei cantieri navali può condurre battelli dell’Amministrazione soltanto durante corse di prova o trasferimenti. A tal fine, è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente.10 1terNel caso degli agenti di polizia, per le loro attività di servizio è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre militare è rilasciata, per la durata di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/salvataggio una volta conclusa l’istruzione complementare.11 2 I battelli dell’Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio. 3 Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d’urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 10 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Art. 6 Noleggio
1 I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se:
2 I battelli dell’Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di una licenza13 di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente. 3 Mediante il noleggio dei battelli dell’Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 13 Nuova espr.giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 7 Manutenzione
Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell’unità amministrativa competente. |
Art. 8 Mezzi di salvataggio 14
1 I giubbotti di salvataggio devono essere indossati:
2 Ai mezzi di salvataggio sulle attrezzature nautiche idonee alla competizione si applicano gli articoli 134 e 134a dell’ordinanza dell’8 novembre 197815 sulla navigazione interna.16 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). 15 RS 747.201.1 16 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Sezione 3: Conduttori |
Art. 9 Formazione
1 Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell’Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari. 2 La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile. 3 Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente. 4 La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione alle spese di formazione. |
Art. 10 Esami 17
Gli esami di conduttore sono svolti da periti d’esame militari. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Art. 11 Licenza
1 L’UCNEs rilascia la licenza di condurre natanti federale agli impiegati della Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile. 2 Se un impiegato è titolare di una licenza di condurre natanti cantonale, l’UCNEs converte tale licenza, senza esame, nella corrispondente licenza di condurre natanti federale. 3 L’UCNEs revoca la licenza se sussiste un motivo di revoca ai sensi della LNI oppure se le condizioni mediche o psichiche non sono più adempiute. 4 Alla fine del rapporto di lavoro l’impiegato deve restituire all’UCNEs la licenza di condurre natanti federale. Su richiesta, tale licenza può essere convertita presso il Cantone di domicilio nella corrispondente licenza di condurre natanti cantonale.18 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |
Sezione 4: Disposizioni complementari |
Art. 12 Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione
1 Il noleggio di battelli civili incombe alle unità amministrative competenti. L’Amministrazione federale delle finanze emana le istruzioni necessarie. 2 I battelli noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale. 3 Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio. |
Art. 13 Incidenti e casi di danno
Nel caso d’incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19–22 dell’ordinanza del 23 febbraio 200519 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti. 19 RS 514.31 |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 6 dicembre 198220 su i battelli dell’amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata. 20 [RU 19822248] |
Art. 14a Disposizioni transitorie 21
L’istruzione in materia di radar è riconosciuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995. Su richiesta, l’UCNEs rilascia un brevetto radar. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). |